Commission Delegated Regulation (EU) 2017/891 of 13 March 2017 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors and supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to penalties to be applied in those sectors and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 543/2011

Coming into Force01 June 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R0891
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj
Published date25 May 2017
Date13 March 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 138, 25 May 2017
L_2017138IT.01000401.xml
25.5.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138/4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/891 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2017

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 37, lettera a), punti i), ii), iii) e vi), lettere b) e c), lettera d), punti i), da iii) a vi), viii), x), xi) e xii), e lettera e), punto i), l'articolo 173, paragrafo 1, lettere b), c), d) e da f) a j), l'articolo 181, paragrafo 2, l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 231, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, e l'articolo 64, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3), stabilisce nuove norme riguardanti i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Tali atti dovrebbero sostituire le corrispondenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (4).
(2) Al fine di rafforzare il potere contrattuale dei produttori di ortofrutticoli e di promuovere una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la catena di approvvigionamento, si dovrebbe incoraggiare il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni. Ciò deve avvenire nel rispetto delle strutture giuridiche e amministrative nazionali.
(3) È opportuno prevedere disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori per i prodotti da queste richiesti. Se il riconoscimento è richiesto solo per prodotti destinati alla trasformazione, è opportuno accertarsi che tali prodotti siano effettivamente conferiti alla trasformazione. Le organizzazioni di produttori dovrebbero disporre delle strutture necessarie a garantire il loro funzionamento. Inoltre, per l'attuazione di un programma operativo, le organizzazioni di produttori dovrebbero essere tenute a raggiungere un valore minimo di produzione commercializzata, che dovrebbe essere stabilito dallo Stato membro al fine di garantire l'efficienza del sostegno ricevuto e contribuire in tal modo a rafforzare il potere contrattuale dei produttori di ortofrutticoli.
(4) Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del regime applicabile agli ortofrutticoli e per garantire che le organizzazioni di produttori esercitino in modo sostenibile ed efficiente le loro attività, è necessario che al loro interno vi sia stabilità. L'adesione ad un'organizzazione di produttori dovrebbe quindi avere una durata minima. È opportuno lasciare agli Stati membri il compito di fissare il periodo di preavviso e i termini a decorrere dai quali può acquistare efficacia il recesso del socio.
(5) Se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto che richiede la fornitura di mezzi tecnici, è opportuno autorizzarla a fornire tali mezzi tecnici tramite i suoi soci, mediante filiali o un'associazione di organizzazioni di produttori di cui è socia o mediante il ricorso all'esternalizzazione.
(6) Le attività principali ed essenziali di un'organizzazione di produttori dovrebbero avere per oggetto la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato dei prodotti, in modo da rafforzare il potere contrattuale dei produttori di ortofrutticoli e da garantire una distribuzione più equa dei vantaggi che ne derivano lungo la catena di approvvigionamento. Tuttavia è opportuno consentire alle organizzazioni di produttori di esercitare altre attività, di carattere commerciale o di altro tipo. È opportuno favorire la cooperazione tra le organizzazioni di produttori e a tale riguardo dovrebbe essere consentito a queste organizzazioni di commercializzare ortofrutticoli acquistati esclusivamente da un'altra organizzazione di produttori riconosciuta purché il valore di tale produzione non sia contabilizzato nel valore della produzione commercializzata ai fini dell'attività principale e di altre attività.
(7) Sebbene l'attività principale di un'organizzazione di produttori consista nella concentrazione dell'offerta e nell'immissione sul mercato dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta, in alcuni casi i soci produttori dovrebbero essere autorizzati a vendere una certa percentuale della loro produzione al di fuori dell'organizzazione di produttori, previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni dello Stato membro e dell'organizzazione di produttori. La percentuale complessiva di vendite al di fuori dell'organizzazione di produttori non dovrebbe superare una soglia massima.
(8) È opportuno specificare ulteriormente le disposizioni in materia di esternalizzazione ove le attività siano esternalizzate a soggetti strettamente connessi alle organizzazioni di produttori.
(9) Per agevolare la concentrazione dell'offerta è opportuno promuovere la fusione delle organizzazioni di produttori esistenti per crearne di nuove e definire le regole per la fusione dei programmi operativi delle organizzazioni che si sono fuse.
(10) Fatto salvo il principio secondo cui un'organizzazione di produttori deve essere costituita per iniziativa degli stessi produttori e da questi controllata, è opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di determinare a quali condizioni possa essere consentito ad altre persone fisiche o giuridiche aderire ad un'organizzazione di produttori o ad un'associazione di organizzazioni di produttori.
(11) Per garantire che le organizzazioni di produttori rappresentino realmente un numero minimo di produttori, gli Stati membri dovrebbero prendere misure per evitare che una minoranza di soci, che eventualmente detengano la maggior quota del volume di produzione o delle azioni o del capitale dell'organizzazione di produttori, eserciti un predominio abusivo sulla gestione e sul funzionamento dell'organizzazione. La responsabilità democratica è già garantita qualora i soggetti abbiano una forma giuridica che la richiede in conformità della normativa nazionale, prima di essere riconosciuti come organizzazione di produttori. Negli altri casi gli Stati membri dovrebbero fissare la percentuale massima dei diritti di voto o di partecipazione azionaria ed effettuare gli opportuni controlli.
(12) È opportuno stabilire norme relative al riconoscimento e al funzionamento delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni transnazionali di produttori e delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori. Per coerenza è opportuno che tali norme riflettano per quanto possibile le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori.
(13) Per facilitare il funzionamento del regime di sostegno ai programmi operativi è opportuno definire chiaramente il valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, specificando norme su quali prodotti possono essere presi in considerazione e in quale fase di commercializzazione si debba calcolare il valore della produzione. A fini di controllo e di semplificazione è opportuno utilizzare un tasso forfettario per il calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione. Tale tasso forfettario dovrebbe essere calcolato sulla base del valore del prodotto di base, ossia gli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, al quale si aggiunge il valore unicamente di quelle attività che non costituiscono vere e proprie attività di trasformazione. Poiché i volumi di ortofrutticoli necessari per la produzione di ortofrutticoli trasformati variano notevolmente a seconda dei gruppi di prodotti, i valori forfettari applicabili dovrebbero rispecchiare tali differenze. Anche nel caso degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione che sono trasformati in erbe aromatiche trasformate e paprika in polvere è opportuno prevedere, ai fini del calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, un valore forfettario che corrisponda esclusivamente al valore del prodotto di base. Il metodo di calcolo del valore della produzione commercializzata dovrebbe attenuare le fluttuazioni annuali o l'insufficienza di dati ed evitare un doppio conteggio, in particolare nel caso delle organizzazioni transnazionali di produttori e delle loro associazioni. Per evitare abusi nell'applicazione del regime è opportuno vietare alle organizzazioni di produttori, come regola generale, di modificare il metodo di fissazione del periodo di riferimento nel corso di un dato programma.
(14) Le organizzazioni di produttori possono detenere partecipazioni o capitale in filiali che contribuiscono ad incrementare il valore aggiunto della produzione dei soci. È opportuno stabilire le regole
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