Commission Regulation (EC) No 1234/2003 of 10 July 2003 amending Annexes I, IV and XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1326/2001 as regards transmissible spongiform encephalopathies and animal feeding (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 September 2003
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32003R1234
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1234/oj
Published date11 July 2003
Date10 July 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 173, 11 July 2003
EUR-Lex - 32003R1234 - IT 32003R1234

Regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione, del 10 luglio 2003, che modifica gli allegati I, IV e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1326/2001 relativo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e all'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 11/07/2003 pag. 0006 - 0013


Regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione

del 10 luglio 2003

che modifica gli allegati I, IV e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1326/2001 relativo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e all'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1139/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce taluni divieti in materia di alimentazione degli animali. Mediante un provvedimento transitorio, il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 270/2002(4), stabilisce che l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001 non si applichi a uno Stato membro fino all'entrata in vigore della decisione che determina lo statuto dello Stato membro riguardo alla BSE e fino a che le disposizioni comunitarie relative all'alimentazione degli animali in rapporto all'EST non siano state effettivamente applicate nello Stato membro.

(2) La decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti della somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali(5), modificata dalla decisione 2002/248/CE della Commissione(6), stabilisce il divieto di utilizzare proteine animali trasformate per animali di allevamento ingrassati o allevati per la produzione di cibo. Tuttavia in talune condizioni il divieto non si applica a numerose proteine animali trasformate come farine di pesce, proteine idrolizzate e fosfato bicalcico il cui uso non presenta un rischio di EST né ostacola i controlli delle proteine suscettibili di comportare un rischio di EST.

(3) La decisione 2001/9/CE della Commissione, del 29 dicembre 2000, riguardante misure di controllo richieste per l'applicazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio relativa a talune misure protettive riguardo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali(7), modificata da ultimo dalla decisione 2002/248/CE, stabilisce le condizioni per l'uso di proteine animali trasformate nell'alimentazione non coperta dal divieto previsto dalla decisione 2000/766/CE.

(4) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(8), modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione(9), stabilisce norme per la raccolta, il trasporto, l'immagazzinamento, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o l'eliminazione di sottoprodotti animali, comprese le condizioni per il loro uso nell'alimentazione degli animali. Questo regolamento è entrato in vigore il 1o maggio 2003.

(5) Tenendo conto del fatto che è possibile, sebbene difficile, distinguere tra farine animali ed altre proteine animali trasformate suscettibili di comportare un rischio di EST e che il regolamento (CE) n. 1774/2002 introduce nuove disposizioni sui controlli di tutte le proteine animali trasformate, si dovrebbero semplificare le condizioni relative all'uso di farine di pesce stabilite nella decisione 2001/9/CE.

(6) Il Comitato scientifico direttivo (CSD) ha indicato, nel suo parere del 17 settembre 1999 sul riciclaggio tra le specie e nel parere del 27-28 novembre 2000 sulla base scientifica per bandire le proteine animali dai mangimi per tutti gli animali d'allevamento, che non esiste alcuna prova della comparsa naturale di EST negli animali d'allevamento non ruminanti destinati all'alimentazione umana, ad esempio, i suini e il pollame.

(7) Proteine animali provenienti da tali animali d'allevamento non ruminanti sono attualmente proibite o limitate in base alle decisioni 2000/766/CE e 2001/9/CE in quanto non possono differenziarsi da proteine proibite per ruminanti con prove correnti. Tuttavia, talune proteine non mettono a repentaglio il controllo delle proteine animali trasformate potenzialmente infettive negli alimenti per animali; di conseguenza sarebbe opportuno autorizzare nuovamente il loro impiego nell'alimentazione animale.

(8) Il 6 e 7 marzo 2003, il CSD ha approvato un parere e una relazione sulla salubrità del fosfato precipitato bicalcico e del fosfato tricalcico provenienti dalle ossa dei ruminanti e utilizzati come alimenti per animali o come fertilizzanti. Dal momento che si considera che il fosfato tricalcico non comporta un rischio di EST, purché talune condizioni di trattamento siano rispettate, e visto che non compromette il controllo delle proteine animali potenzialmente infettive, sarebbe opportuno autorizzare nuovamente il suo impiego.

(9) Poiché non è stato possibile prendere alcuna decisione riguardante la determinazione dello statuto rispetto alla BSE degli Stati membri e per questioni di chiarezza, le disposizioni stabilite nella decisione 2000/766/CE si dovrebbero applicare a tutti gli Stati membri indipendentemente dal loro statuto futuro rispetto alla BSE. Inoltre tali disposizioni dovrebbero essere aggiornate per tener conto del regolamento (CE) n. 1774/2002.

(10) Per evitare la trasmissione della BSE a paesi terzi attraverso proteine animali trasformate potenzialmente contaminate e per prevenire il rischio della loro reintroduzione fraudolenta nella Comunità, occorre vietare l'esportazione delle proteine animali trasformate provenienti dai ruminanti tranne se utilizzate negli alimenti per animali domestici.

(11) Qualora diventino disponibili gli strumenti necessari per il controllo e una documentazione ragionevole da cui emerga che l'applicazione delle disposizioni attuali è soddisfacente in tutti gli Stati membri, sarà opportuno rivedere il divieto dell'uso di farine di pesce per i ruminanti, delle proteine aviarie per gli animali d'allevamento che non siano ruminanti e l'uso delle proteine porcine per gli animali d'allevamento che non siano ruminanti.

(12) Sarebbe quindi opportuno emendare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001. Inoltre si dovrebbero abrogare le decisioni 2000/766/CE e 2001/9/CE.

(13) I provvedimenti di questo regolamento sono conformi al parere della Commissione permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, IV e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono emendati in conformità con l'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il punto 2 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1326/2001 è soppresso.

Articolo 3

Le decisioni 2000/766/CE e 2001/9/CE sono revocate. I riferimenti alle decisioni revocate...

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