Commission Regulation (EC) No 77/2005 of 13 January 2005 amending Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community

Coming into Force09 February 2005
End of Effective Date30 April 2010
Celex Number32005R0077
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/77/oj
Published date20 January 2005
Date13 January 2005
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 16, 20 January 2005
L_2005016IT.01000301.xml
20.1.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16/3

REGOLAMENTO (CE) N. 77/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), in particolare l’articolo 122,

considerando quanto segue:

(1) Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto modifiche degli allegati al regolamento (CEE) n. 574/72, conformemente alla procedura da esso prevista.
(2) Le modifiche proposte derivano da decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competente che designano le autorità responsabili per l’attuazione della legislazione di sicurezza sociale in conformità con il diritto comunitario.
(3) L’allegato 9 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura, in conformità dell’articolo 94 e dell’articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72.
(4) È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da 1 a 5 e gli allegati 7, 9 e 10 al regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati secondo quanto previsto nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2005.

Per la Commissione

Vladimir ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO

1) L’allegato 1 è modificato come segue:
a) La sezione «F. GRECIA» è modificata come segue: I punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα (Ministro dell’occupazione e della protezione sociale, Atene).
2. Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα (Ministro della sanità e della solidarietà sociale, Atene).»;
b) La sezione «P. MALTA» è sostituita dalla seguente: «P. MALTA
1. Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta' Socjali (Ministero della famiglia e della solidarietà sociale).
2. Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministero della sanità, delle persone anziane e dell’assistenza pubblica).»;
c) La sezione «S. POLONIA» è modificata come segue: Il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. Minister Polityki Spolecznej (Ministero della politica sociale), Warszawa.»
2) L’allegato 2 è modificato come segue:
a) La sezione «B. REPUBBLICA CECA» è modificata come segue:
i) Al punto 1, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) per gli appartenenti alle forze armate:
militari di carriera: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della Difesa,
appartenenti alle forze di polizia e ai vigili del fuoco: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero degli Interni,
appartenenti alla polizia penitenziaria: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della Giustizia,
appartenenti all’amministrazione doganale: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero delle Finanze.»;
ii) Al punto 2, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) per i membri delle forze armate:
militari di carriera: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della Difesa,
appartenenti alle forze di polizia e ai vigili del fuoco: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero degli Interni,
appartenenti alla polizia penitenziaria: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della Giustizia,
appartenenti all’amministrazione doganale: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero delle Finanze.»;
iii) Al punto 3, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) per i membri delle forze armate:
militari di carriera: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della Difesa,
appartenenti alle forze di polizia e ai vigili del fuoco: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero degli Interni,
appartenenti alla polizia penitenziaria: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero della Giustizia,
appartenenti all’amministrazione doganale: Agenzia della sicurezza sociale del Ministero delle Finanze.»;
iv) Il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4. Assegni in caso di morte: enti assistenziali dello Stato del luogo di residenza/dimora degli interessati.»;
v) Il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6. Prestazioni familiari: enti assistenziali dello Stato del luogo di residenza/dimora degli interessati.»;
b) La sezione «D. GERMANIA» è modificata come segue:
i) Al punto 2, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i) se l’ultimo contributo è stato versato al regime di assicurazione pensioni degli operai:
se l’interessato risiede nei Paesi Bassi o, essendo cittadino olandese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:
Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster,
se l’interessato risiede in Belgio o in Spagna o, essendo cittadino belga o spagnolo, risiede nel territorio di uno Stato non membro:
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf,
se l’interessato risiede in Italia o a Malta o, essendo cittadino italiano o maltese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:
Landesversicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia), Augsburg,
se l’interessato risiede in Francia o nel Lussemburgo o, essendo cittadino francese o lussemburghese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:
Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania-Palatinato), Speyer,
se l’interessato risiede in Danimarca, in Finlandia o in Svezia o, essendo cittadino danese, finlandese o svedese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:
Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck,
se l’interessato risiede in Estonia, in Lettonia o in Lituania o, essendo cittadino estone, lettone o lituano, risiede nel territorio di uno Stato non membro:
Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Ufficio regionale di assicurazione del Meclemburgo-Pomerania Anteriore), Neubrandenburg,
se l’interessato risiede in Irlanda o nel Regno Unito o, essendo cittadino irlandese o del Regno Unito, risiede nel territorio di uno Stato non membro:
Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Ufficio regionale di assicurazione della Città libera e anseatica di Amburgo), Hamburg,
se l’interessato risiede in Grecia o a Cipro o, essendo cittadino greco o cipriota, risiede nel territorio di uno Stato non membro:
Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe,
se l’interessato risiede in Portogallo o, essendo cittadino portoghese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:
Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia), Würzburg,
se l’interessato risiede in Austria o, essendo cittadino austriaco, risiede nel territorio di uno Stato non membro:
Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Ufficio regionale di assicurazione dell’Alta Baviera), München,
se l’interessato risiede in Polonia o, essendo cittadino polacco, risiede nel territorio di uno Stato non membro:
Landesversicherungsanstalt Berlin (Ufficio regionale di assicurazione di Berlino), Berlin,
se l’interessato risiede in Slovacchia, in Slovenia o nella Repubblica Ceca o, essendo cittadino slovacco, sloveno o ceco, risiede nel territorio di uno Stato non membro:
Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Baviera-Alto Palatinato), Landshut,
se l’interessato risiede in Ungheria o, essendo cittadino ungherese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:
Landesversicherungsanstalt Thüringen (Ufficio regionale di assicurazione della Turingia), Erfurt;
Tuttavia, se l’ultimo contributo è stato versato:
alla Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken e se
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