Commission Regulation (EC) No 1040/2002 of 14 June 2002 establishing detailed rules for the implementation of the provisions relating to the allocation of a financial contribution from the Community for plant-health control and repealing Regulation (EC) No 2051/97

Coming into Force05 July 2002
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32002R1040
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2002/1040/oj
Published date15 June 2002
Date14 June 2002
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 157, 15 de junio de 2002,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 157, 15 giugno 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 157, 15 juin 2002
EUR-Lex - 32002R1040 - IT 32002R1040

Regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 15/06/2002 pag. 0038 - 0040


Regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione

del 14 giugno 2002

recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o progettate per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

(2) Gli Stati membri possono, in particolare, chiedere una partecipazione finanziaria comunitaria per misure specifiche, già adottate o progettate, per combattere le infezioni ad opera di organismi nocivi introdotti nel loro territorio. Il massimale di tale partecipazione finanziaria è fissato al 50 % della spesa ammissibile.

(3) L'applicazione del regolamento (CE) n. 2051/97 della Commissione, del 20 ottobre 1997, recante modalità d'applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità(3) per la "lotta fitosanitaria", ha dimostrato che occorrono modalità più specifiche; in particolare, è necessario rendere più precise le disposizioni relative alle informazioni che gli Stati membri devono presentare per giustificare la richiesta del contributo finanziario.

(4) Le nuove modalità devono specificare le informazioni che gli Stati membri sono tenuti ad indicare nelle domande...

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