Council Decision 2011/18/CFSP of 14 January 2011 amending Council Decision 2010/656/CFSP renewing the restrictive measures against Côte d'Ivoire

Coming into Force14 January 2011
End of Effective Date10 June 2016
Celex Number32011D0018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2011/18(1)/oj
Published date15 January 2011
Date14 January 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 11, 15 January 2011
L_2011011IT.01003601.xml
15.1.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 11/36

DECISIONE 2011/18/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2011

recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1).
(2) Il 13 dicembre 2010 il Consiglio ha sottolineato l'importanza delle elezioni presidenziali del 31 ottobre e 28 novembre 2010 per il ritorno della Costa d'Avorio alla pace e alla stabilità e ha affermato che la volontà espressa sovranamente dal popolo ivoriano deve imperativamente essere rispettata.
(3) Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha esortato tutti i leader ivoriani civili e militari che non l'abbiano ancora fatto a riconoscere l'autorità del presidente democraticamente eletto, Alassan Ouattara.
(4) Il 22 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/801/PESC (2), che modifica la decisione 2010/656/PESC al fine di imporre restrizioni sui viaggi nei confronti di quanti ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale, in particolare coloro che minacciano il buon esito del processo elettorale.
(5) Il 14 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/17/PESC (3), che modifica la decisione 2010/656/PESC al fine di inserire altre persone nell'elenco delle persone soggette a restrizioni sui viaggi.
(6) Tenuto conto della gravità della situazione in Costa d’Avorio, dovrebbero essere imposte misure restrittive aggiuntive nei confronti di tali persone.
(7) Inoltre, l'elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC dovrebbe essere modificato e le informazioni relative a talune persone dell'elenco dovrebbero essere aggiornate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/656/PESC è così modificata:

1. l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. Tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente:
a) dalle persone di cui all'allegato I indicate dal comitato delle sanzioni e di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da dette persone o entità o dalle persone indicate dal comitato delle sanzioni che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;
b) dalle persone o dalle entità di cui all'allegato II, non incluse nell'elenco contenuto nell'allegato I, che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale e, in particolare, minacciano il buon esito del processo elettorale, o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da dette persone o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione,
sono congelati. 2. Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o delle entità di cui al paragrafo 1. 3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:
a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi e risorse economiche congelati;
d) necessari per coprire spese straordinarie;
e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione, da parte del comitato delle sanzioni o del Consiglio, della persona o dell’entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o delle entità di cui al presente articolo.
Per le persone ed entità elencate nell'allegato I:
le deroghe di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b) e c), possono essere disposte dallo Stato membro interessato previa notifica al comitato delle sanzioni dell’intenzione di autorizzare, ove opportuno e in assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro due giorni lavorativi da tale notifica, l’accesso a tali fondi e risorse economiche;
la deroga di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera d), può essere disposta dallo Stato membro interessato previa notifica al comitato delle sanzioni e approvazione dello stesso;
la deroga di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera e), può essere disposta dallo Stato membro interessato previa notifica al comitato delle sanzioni.
4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/852/PESC o dalla presente decisione,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.»;
2. l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 2. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi alle persone o alle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.».

Articolo 2

L'allegato II della decisione 2010/656/PESC è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. MARTONYI


(1) GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

(2) GU L 341 del 23.12.2010, pag. 45.

(3) Cfr. pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)]

A. Persone

Nome (ed eventuali pseudonimi) Informazioni sull'identità Motivi
1. Pascal Affi N’Guessan nato l'1 gennaio 1953 a Bouadikro; n. di passaporto: PD-AE 09DD00013 Presidente del Fronte popolare ivoriano (FPI) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; istigazione pubblica all'odio e alla violenza.
2. Tenente colonnello Nathanaël Ahouman Brouha nato il 6 giugno 1960 Comandante del Gruppo di sicurezza della presidenza della Repubblica (GSPR). Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
3. Aké N'Gbo Gilbert Marie nato l'8 ottobre 1955 a Abidjan n. di passaporto: 08 AA 61107 (scadenza 2 aprile 2014) Sedicente Primo ministro e Ministro della pianificazione e dello sviluppo - Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
4. Pierre Israël Amessan Brou Direttore generale della Radio Televisione Ivoriana (RTI) – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010.
5. Frank Anderson Kouassi Presidente del Consiglio nazionale della comunicazione audiovisiva (CNCA) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
6. Nadiani Bamba nata il 13 giugno 1974 a Abidjan n. di passaporto: PD - AE 061 FP 04 Direttrice del gruppo editoriale Cyclone cui fa capo la testata Le temps - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010.
7. Kadet Bertin nato intorno al 1957 a Mama Consigliere di Gbagbo per la sicurezza - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. Istigazione dei movimenti repressivi ed intimidatori.
8. Generale Dogbo Blé nato il 2 febbraio 1959 a Daloa Capo di corpo d'armata della Guardia repubblicana - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
9. Bohoun Bouabré Paul Antoine nato il 9 febbraio 1957 a Issia n. di passaporto: PD AE 015 FO 02 Ex Ministro di Stato, dirigente
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