Commission Regulation (EC) No 1542/2007 of 20 December 2007 on landing and weighing procedures for herring, mackerel and horse mackerel

Coming into Force01 January 2008
End of Effective Date06 May 2011
Celex Number32007R1542
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/1542/oj
Published date21 December 2007
Date20 December 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 337, 21 December 2007
L_2007337IT.01005601.xml
21.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337/56

REGOLAMENTO (CE) N. 1542/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 prevede la possibilità di adottare modalità di applicazione per quanto riguarda la creazione delle strutture tecnico-amministrative necessarie per garantire l’efficacia delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione, conformemente a quanto disposto al paragrafo 3 del medesimo articolo.
(2) Al fine di garantire un’equa concorrenza, è opportuno introdurre procedure armonizzate per lo sbarco e la pesatura delle catture di aringhe, sgombri e sugarelli.
(3) Procedure di sbarco e di pesatura sono state definite nel periodo 2002-2005 in stretta cooperazione tra la Comunità, la Norvegia e le Isole Færøer e integrate nella normativa comunitaria nella fase di elaborazione quali misure tecniche e di controllo transitorie previste dal regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2).
(4) Per consentire un controllo e un’ispezione adeguati degli sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli da parte dei pescherecci comunitari, è opportuno che gli sbarchi siano autorizzati unicamente nei porti designati della Comunità o dei paesi terzi che applicano un sistema simile a quello della Comunità per lo sbarco e la pesatura delle specie considerate.
(5) Al fine di migliorare la precisione delle informazioni registrate nel giornale di bordo è necessario prevedere alcune deroghe al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (3). A fini di chiarezza, è opportuno specificare che alcune prescrizioni del presente regolamento si applicano in aggiunta a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4).
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli sbarchi effettuati nella Comunità da pescherecci comunitari e dei paesi terzi, o effettuati da pescherecci comunitari nei paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe (clupea harengus), sgombri (scomber scombrus) e sugarelli (trachurus spp.) o di una combinazione di tali specie, catturate:

a) per quanto riguarda le aringhe, nelle zone CIEM (5) I, II, IIIa, IV, Vb, VI e VII;
b) per quanto riguarda sgombri e sugarelli, nelle zone CIEM IIa, IIIa, IV, VI e VII.

Articolo 2

Porti designati

1. È vietato effettuare sbarchi di aringhe, sgombri o sugarelli al di fuori dei porti designati dagli Stati membri o dai paesi terzi che hanno stipulato accordi con la Comunità in relazione agli sbarchi di tali specie.

2. Ciascuno Stato membro interessato trasmette alla Commissione l’elenco dei porti designati per lo sbarco di aringhe, sgombri o sugarelli. Esso comunica inoltre alla Commissione le procedure di ispezione e di sorveglianza applicabili in tali porti, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di ciascuna delle specie suddette per ogni sbarco.

3. Ciascuno Stato membro interessato notifica alla Commissione, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore, tutte le eventuali modifiche dell’elenco dei porti e delle procedure di ispezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 2.

4. La Commissione trasmette a tutti gli Stati membri interessati le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 nonché l’elenco dei porti designati dai paesi terzi.

5. La Commissione e gli Stati membri interessati pubblicano nei rispettivi siti Internet l’elenco dei porti designati e le relative modifiche.

CAPO II

SBARCHI NELLA COMUNITÀ

Articolo 3

Ingresso nel porto

1. Il comandante di un peschereccio o il suo raccomandatario comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato lo sbarco, almeno 4 ore prima di entrare nel porto di sbarco interessato:

a) il porto in cui intende entrare, il nome e il numero di registrazione della nave;
b) l’ora di arrivo prevista nel porto suddetto;
c) i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo;
d) la zona in cui sono state effettuate le catture, quale definita all’articolo 10, lettera d).

2. Gli Stati membri possono stabilire un termine di notifica più breve di quello previsto al paragrafo 1. In tal caso essi ne informano la Commissione 15 giorni prima dell’entrata in vigore. La Commissione e gli Stati membri interessati pubblicano tale informazione nei rispettivi siti Internet.

Articolo 4

Sbarco

Le autorità competenti dello Stato membro interessato esigono che non sia dato inizio alle operazioni di sbarco prima che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione. In caso di interruzione, la ripresa delle operazioni di sbarco è subordinata a una nuova autorizzazione.

Articolo 5

Giornale di bordo

1. In deroga alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83, il comandante di un peschereccio presenta immediatamente, all’arrivo in porto, la pagina o le pagine pertinenti del giornale di bordo all’autorità competente presso il porto di sbarco.

2. I quantitativi detenuti a bordo, notificati prima dello sbarco come indicato all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), corrispondono ai quantitativi registrati nel giornale di bordo una volta completato lo sbarco.

3. In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, registrata nel giornale di bordo ed espressa in kg, è pari al 10 %.

Articolo 6

Pesatura del pesce fresco

1. Tutti gli acquirenti di pesce fresco devono assicurarsi che tutti i quantitativi ricevuti siano pesati con sistemi autorizzati dalle autorità competenti. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

2. Nel determinare il peso, le eventuali detrazioni per il tenore in acqua non devono superare il 2 %.

Articolo 7

Pesatura...

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