Council Regulation (EU) No 683/2011 of 17 June 2011 amending Regulation (EU) No 57/2011 as regards fishing opportunities for certain fish stocks

Coming into Force01 January 2011,01 February 2011,17 July 2011
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32011R0683
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2011/683/oj
Published date16 July 2011
Date20 June 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 187, 16 July 2011
L_2011187IT.01000101.xml
16.7.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187/1

REGOLAMENTO (UE) N. 683/2011 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 per quanto concerne le possibilità di pesca per alcuni stock ittici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE.
(2) Le consultazioni sulle possibilità di pesca tra l’Unione e le Isole Færøer non hanno permesso di giungere ad un accordo per il 2011. Dopo un ulteriore ciclo di consultazioni con la Norvegia nel marzo 2011, le possibilità di pesca riservate per le consultazioni con le Isole Færøer possono ora essere assegnate agli Stati membri. L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 57/2011 e i pertinenti TAC di cui agli allegati IA e IB dello stesso regolamento dovrebbero pertanto essere modificati al fine di distribuire il contingente non assegnato e di rispecchiare la tradizionale distribuzione dello sgombro nell’Atlantico nordorientale.
(3) È auspicabile attuare disposizioni flessibili riguardo all’uso di contingenti per il melù nelle due principali zone di gestione definite nell’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011, per il suddetto stock (vale a dire da un lato le acque UE e le acque internazionali delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV e dall’altro le zone CIEM VIIIc, IX e X e le acque UE della zona Copace 34.1.1), in quanto queste due zone di gestione formano oggetto del medesimo parere scientifico e sono considerate parte del medesimo stock biologico.
(4) L’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011 stabilisce contingenti generali per lo scampo nella zona CIEM VII e contingenti specifici per lo scampo nell’area Porcupine Bank situata all’interno della stessa zona. È necessario fissare nuovamente tali contingenti specifici per l’anno 2011 in base ai dati aggiornati sulle catture storiche.
(5) A seguito delle consultazioni conclusesi il 17 marzo 2011 tra gli Stati costieri (Isole Færøer, Groenlandia e Islanda) e altre parti contraenti (Unione e Norvegia) della Convenzione per la pesca nell’Atlantico Nord Orientale (NEAFC) sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, è necessario fissare i TAC per lo scorfano in tali zone rispettando le limitazioni spaziali e temporali concordate. È opportuno modificare di conseguenza l’allegato IB del regolamento (UE) n. 57/2011.
(6) La Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), nella sua riunione annuale del 2010, ha deciso di mantenere i limiti imposti per lo stesso anno riguardo alla cattura del pesce spada e riguardo al numero di pescherecci autorizzati alla pesca del pesce spada, a decorrere dal 1o gennaio 2011. È necessario applicare le suddette misure nel diritto dell’Unione.
(7) I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di un’Organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nelle acque d’altura del Pacifico meridionale (SPFO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie, comprese possibilità di pesca, volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale zona fino all’istituzione della suddetta ORGP. Nella seconda conferenza preparatoria della Commissione SPFO svoltasi nel gennaio 2011, sono state accettate nuove misure provvisorie. Tali misure provvisorie sono volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. È tuttavia opportuno, in conformità agli obblighi di cooperazione e conservazione stabiliti dal diritto internazionale del mare, applicare le suddette misure nel diritto dell’Unione fissando un contingente complessivo per l’Unione. Ai fini della ripartizione del contingente dell’Unione fra gli Stati membri, è opportuno stabilire una nuova e definitiva chiave di ripartizione in base a criteri rigorosi, equi e obiettivi che tengano conto dei passati risultati di pesca degli Stati membri negli anni 2009 e 2010, periodo recente e sufficientemente rappresentativo durante il quale tutti gli Stati membri interessati erano presenti nelle zone di pesca.
(8) L’allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011 prevede limitazioni dello sforzo di pesca per la ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice. È opportuno chiarire il testo relativo ad una condizione speciale stabilita nel quadro delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca e le conseguenze del fatto di ricevere un numero illimitato di giorni di sbarchi nel periodo di gestione 2011.
(9) L’allegato IIC del regolamento (UE) n. 57/2011 stabilisce limitazioni dello sforzo di pesca ai fini del regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (2).. È necessario allineare il testo del suddetto allegato con il testo dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2007.
(10) Il regolamento (UE) n. 57/2011 si applica, nel complesso, a decorrere dal 1o gennaio 2011. Tuttavia, le limitazioni dello sforzo di pesca sono stabilite per un periodo di un anno a decorrere dal 1o febbraio 2011. Per seguire il regime annuale di dichiarazione delle possibilità di pesca, le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura e alle assegnazioni dovrebbero essere applicate dal 1o gennaio 2011 e le disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca dovrebbero essere applicate dal 1o febbraio 2011, salvo indicazione contraria. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio di certezza del diritto, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono ancora state esaurite. Per motivi di urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 57/2011

Il regolamento (UE) n. 57/2011 è modificato come segue:

1) l’articolo 1 è sostituito dal testo seguente: «Articolo1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce le seguenti possibilità di pesca:
a) per il 2011, i limiti di cattura per taluni stock ittici e gruppi di stock ittici;
b) per il periodo dal 1o febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, determinati limiti di sforzo;
c) per i periodi indicati negli articoli 20, 21 e 22 e negli allegati IE e V, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (CCAMLR);
d) per i periodi indicati nell’articolo 28, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC); e
e) le possibilità di pesca supplementari per lo sgombro derivanti dai contingenti non catturati nel 2010.»;
2) l’allegato IA è modificato come segue:
a) la voce relativa al cicerello e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dal testo seguente:
«Specie : Cicerello e catture accessorie connesse Ammodytes spp.
Zona : Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV (3) (SAN/2A3A4.)
Danimarca 334 324 TAC analitico.
Regno Unito 7 308
Germania 511
Svezia 12 277
UE 354 420 (4)
Norvegia 20 000
TAC 374 420
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IID:
Zona : Acque UE delle zone di gestione del cicerello
1 2 3 4 5 6 7
(SAN/*234_1) (SAN/*234_2) (SAN/*234_3) (SAN/*234_4) (SAN/*234_5) (SAN/*234_6) (SAN/*234_7)
Danimarca 282 989 32 072 9 434 9 434 0 395 0
Regno Unito 6 186 701 206 206 0 9 0
Germania 433 49 14 14 0 1 0
Svezia 10 392 1 178 346 346 0 15 0
UE 300 000 34 000 10 000 10 000 0 420 0
Norvegia 20 000 0 0 0 0 0 0
Totale 320 000 34 000 10 000 10 000 0 420 0»;
b) la voce relativa all’aringa nella zona IIIa è sostituita dal testo seguente:
«Specie : Aringa (5) Clupea harengus
Zona : IIIa (HER/03 A.)
Danimarca 12 608 (6) TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania 202 (6)
Svezia 13 189 (6)
UE 25 999 (6)
TAC 30 000
c) la voce relativa all’aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN è sostituita dal testo seguente:
«Specie : Aringa Clupea harengus
Zona : Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (7) (HER/5B6ANB)
Germania 2 513 TAC analitico.
Francia 475
Irlanda 3 396
Paesi Bassi 2 513
Regno Unito 13 584
UE 22 481
TAC 22 481
d) la voce relativa al melù nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dal testo seguente:
«Specie :
...

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