Commission Regulation (EC) No 831/2002 of 17 May 2002 implementing Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, concerning access to confidential data for scientific purposes (Text with EEA relevance)

Coming into Force07 June 2002
End of Effective Date07 July 2013
Celex Number32002R0831
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2002/831/oj
Published date18 May 2002
Date17 May 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 133, 18 May 2002
EUR-Lex - 32002R0831 - IT 32002R0831

Regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 18/05/2002 pag. 0007 - 0009


Regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione

del 17 maggio 2002

recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie(1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) È in crescita il numero delle domande dei ricercatori e della comunità scientifica in generale di accedere per fini scientifici ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria.

(2) L'accesso per fini scientifici ai dati riservati può essere consentito tramite l'autorizzazione di accesso nei locali dell'autorità comunitaria o tramite la messa a disposizione dei ricercatori, a determinate condizioni, di dati resi anonimi (accesso controllato).

(3) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(4) Il presente regolamento garantisce, in particolare, il pieno rispetto del diritto alla vita privata e del diritto alla protezione dei dati personali (articoli 7 e 8 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

(5) Il presente regolamento si applica senza pregiudizio della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(2), e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(3).

(6) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, il presente regolamento ha l'obiettivo di stabilire le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l'autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.

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