83/384/EEC: Commission Decision of 29 July 1983 on the list of establishments in Australia approved for the purposes of importing fresh meat into the Community

Coming into Force01 October 1983,02 August 1983
End of Effective Date21 March 2014
Celex Number31983D0384
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1983/384/oj
Published date13 August 1983
Date29 July 1983
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 222, 13 August 1983
EUR-Lex - 31983D0384 - IT 31983D0384

83/384/CEE: Decisione della Commissione del 29 luglio 1983 recante l'elenco degli stabilimenti dell'Australia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 222 del 13/08/1983 pag. 0036 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0193
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 28 pag. 0189
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0193
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 28 pag. 0189


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

recante l'elenco degli stabilimenti dell'Australia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(83/384/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, l'Australia ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all' esportazione verso la Comunità;

considerando che per gran parte di tali stabilimenti è stato accertato, mediante missione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi nel primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di carni fresche;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dall'Australia deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria;

considerando che nel frattempo, per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto, tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l'esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso...

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