Council Regulation (EC) No 1554/95 of 29 June 1995 laying down the general rules for the system of aid for cotton and repealing Regulation (EEC) No 2169/81
Coming into Force | 01 September 1995,30 June 1995 |
End of Effective Date | 31 August 2001 |
Celex Number | 31995R1554 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1554/oj |
Published date | 30 June 1995 |
Date | 29 June 1995 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 148, 30 June 1995 |
Regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81
Gazzetta ufficiale n. L 148 del 30/06/1995 pag. 0048 - 0051
REGOLAMENTO (CE) N. 1554/95 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 riguardante il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 (1),
vista la proposta della Commissione (2),
considerando che il protocollo n. 4 dell'atto di adesione della Grecia ed il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (3), sono stati modificati con regolamento (CE) n. 1553/95; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (4); che l'entità degli adeguamenti da apportare al regolamento (CEE) n. 2169/81 nonché il gran numero di modifiche già subite da detto regolamento ne rendono opportuna - per maggiore chiarezza ed ai fini di trasparenza - la rielaborazione; che il regolamento (CEE) n. 2169/81 deve essere quindi abrogato;
considerando che, ai sensi del paragrafo 9 del suddetto protocollo, occorre stabilire le norme di procedura e di buona gestione per la sua applicazione, le regole generali del regime di aiuto alle produzione, i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale, nonché le norme di finanziamento delle misure previste;
considerando che, per facilitare l'attuazione del regime di aiuto alla produzione e per garantire una corretta gestione dello stesso, è opportuno prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione; che a tal fine è d'uopo ricorrere al comitato di gestione per il lino e la canapa, istituito con regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (5);
considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87, all'importo dell'aiuto si applica un coefficiente da stabilirsi qualora la produzione comunitaria superi un quantitativo preliminarmente fissato; che, di conseguenza, l'importo dell'aiuto da versare può essere calcolato soltanto dopo che sia stata accertata la quantità effettivamente prodotta; che, per attenuare gli svantaggi causati agli interessati da un tardivo versamento dell'aiuto, è opportuno disporne il pagamento parziale anticipato;
considerando che, a norma del paragrafo 3, terzo comma, del protocollo, l'importo dell'aiuto è calcolato in base alla differenza esistente tra un prezzo d'obiettivo fissato per il cotone non sgranato ed il prezzo del mercato mondiale; che, in mancanza di scambi internazionali e pertanto di offerte e di quotazioni per il cotone non sgranato, si rendono necessarie disposizioni che consentano di stabilire il prezzo del mercato mondiale di tale prodotto; che è possibile stabilire detto prezzo sulla base del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato;
considerando che, per determinare il prezzo del cotone sgranato, si devono prendere in considerazione le offerte presentate sul mercato mondiale, nonché i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato in base alle offerte e quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva di detto mercato, appaiono le più favorevoli;
considerando che, per assicurare il corretto funzionamento del regime di aiuti, il prezzo del mercato mondiale dev'essere rilevato in un luogo di transito della frontiera comunitaria; che, per determinare questo luogo, occorre tener conto della sua rappresentatività per l'origine dei prodotti in...
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