2008/798/EC: Commission Decision of 14 October 2008 imposing special conditions governing the import of products containing milk or milk products originating in or consigned from China, and repealing Commission Decision 2008/757/EC (notified under document number C(2008) 6086) (Text with EEA relevance)

Coming into Force15 October 2008
End of Effective Date15 December 2009
Celex Number32008D0798
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2008/798/oj
Published date15 October 2008
Date14 October 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 273, 15 October 2008
L_2008273IT.01001801.xml
15.10.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 273/18

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2008

che impone condizioni speciali per l'importazione di prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/757/CE della Commissione

[notificata con il numero C(2008) 6086]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/798/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Per tutelare la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, l'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 contempla la possibilità di adottare a livello comunitario le misure urgenti del caso per alimenti e mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
(2) La Commissione europea ha recentemente appreso che in Cina sono stati riscontrati elevati livelli di melamina nel latte per lattanti e in altri prodotti lattieri. La melamina è un prodotto chimico intermedio che trova impiego nella fabbricazione di resine amminiche e della plastica, nonché come monomero e additivo per la plastica. Un tenore elevato di melamina nei prodotti alimentari può determinare effetti molto gravi sulla salute.
(3) Le importazioni dalla Cina nella Comunità di latte e prodotti lattieri, compreso il latte in polvere, sono vietate. Tuttavia è possibile che siano giunti sui mercati dell'Unione europea alcuni prodotti composti (ovvero prodotti contenenti allo stesso tempo un prodotto trasformato di origine animale e un prodotto di origine non animale) contenenti componenti di latte trasformato.
(4) Sebbene dai dati reali disponibili non risulti che vengano importati prodotti composti destinati all'alimentazione particolare dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, è tuttavia possibile che, in funzione della loro specifica formulazione e in particolare del contenuto di prodotto lattiero, siano stati presentati all'importazione alcuni prodotti composti di questo tipo senza essere sottoposti a controlli di frontiera sistematici in forza della decisione 2007/275/CE della Commissione del 17 aprile 2007 relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE del Consiglio (2). Tenuto conto che tali prodotti rappresentano la principale e in alcuni casi l'unica fonte alimentare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, è opportuno vietare l'importazione nella Comunità di tali prodotti originari della Cina. Gli Stati membri devono garantire la distruzione immediata di eventuali prodotti di questo tipo che dovessero risultare presenti sul mercato.
(5) Per quanto
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