Règlement (CE) n o 1801/2006 du Conseil du 30 novembre 2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

Coming into Force15 December 2006
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32006R1801
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1801/oj
Published date08 December 2006
Date30 November 2006
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 343, 08 décembre 2006
8.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1801/2006 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2006

relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo, (1)

considerando quanto segue:

(1) La Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica islamica di Mauritania, di seguito denominato «accordo di partenariato».
(2) È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto accordo di partenariato.
(3) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania.

Il testo dell’accordo di partenariato è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo di partenariato, di seguito denominato «il protocollo» sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Categoria di pesca GT o numero massimo di licenze per periodo di licenza Stato membro GT, licenze o massimale annuo di cattura per Stato membro
Categoria 1: Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi 9 440 GT Spagna 7 183 GT
Italia 1 371 GT
Portogallo 886 GT
Categoria 2: Pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello 3 600 GT Spagna 3 600 GT
Categoria 3: Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino 2 324 GT Spagna 1 500 GT
Regno Unito 800 GT
Malta 24 GT
Categoria 4: Pescherecci da traino congelatori per la pesca di specie demersali 750 GT Grecia 750 GT
Categoria 5: Cefalopodi 18 600 GT 43 licenze Spagna 39 licenze
Italia 4 licenze
Categoria 6: Aragoste 300 GT Portogallo 300 GT
Categoria 7: Tonniere congelatrici con reti a circuizione 36 licenze Spagna 15 licenze
Francia 20 licenze
Malta 1 licenza
Categoria 8: Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie 31 licenze Spagna 23 licenze
Francia 5 licenze
Portogallo 3 licenze
Categoria 9: Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica 22 licenze per un massimale di440 000 tonnellate Paesi Bassi 190 000 tonnellate
Lituania 120 500 tonnellate
Lettonia 73 500 tonnellate
Germania 20 000 tonnellate
Regno Unito 10 000 tonnellate
Portogallo 6 000 tonnellate
Francia 10 000 tonnellate
Polonia 10 000 tonnellate
Categoria 10: Pesca del granchio 300 GT Spagna 300 GT
Categoria 11: Navi per la pesca pelagica fresca 15 000 GT/mese in media annua

2. In applicazione delle disposizioni del protocollo, le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca) possono essere trasferite alla categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) limitatamente a 25 licenze al mese.

3. Per la categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica), nel caso in cui le domande di licenza superino il numero massimo autorizzato per periodo di riferimento, la Commissione trasmette in via prioritaria le domande dei pescherecci che hanno utilizzato il maggior numero di licenze nei sei mesi precedenti la domanda.

4. Per la categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca), la Commissione trasmette le domande di licenza previa ricezione di un piano di pesca annuo con l’indicazione particolareggiata delle domande delle singole navi [in cui sia specificata, per tutto l’anno, la stazza lorda (GT) prevista per ogni mese d’attività]. Il piano suddetto va presentato alla Commissione entro il 1o marzo dell’anno cui si applica il piano di pesca.

Se le domande eccedono 15 000 GT/mese in media annua, l’assegnazione è effettuata in base al prospetto delle domande e ai piani pesca di cui al primo comma.

5. La gestione delle possibilità di pesca è esercitata in piena conformità con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2).

Se le domande di licenza dei summenzionati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del presente accordo di partenariato notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca mauritana secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (3).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo di partenariato allo scopo di impegnare la Comunità (4).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. HYSSÄLÄ


(1) Parere del 16 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

(4) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.



8.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343/4

ACCORDO

di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata la «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

di seguito denominata «Mauritania»,

di seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e la Mauritania, in particolare nell’ambito dell’accordo di Cotonou che instaura una relazione di intensa cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Mauritania, dall’altro, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

RAMMENTANDO che la Comunità e la Mauritania sono firmatarie della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che, conformemente a tale convenzione, la Mauritania ha istituito una zona economica esclusiva che si estende fino a 200 miglia nautiche dalle proprie coste, nella quale esercita i propri diritti di sovranità ai fini della ricerca, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse di detta zona,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse e segnatamente in base ai principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, in particolare mediante il rafforzamento del regime di controllo applicabile all’insieme delle attività di pesca, onde garantire l’efficacia delle misure di gestione e di conservazione di tali risorse nonché la protezione dell’ambiente marino,

CONVINTE che la realizzazione dei rispettivi obiettivi economici e sociali nel settore della pesca sarà consolidata da una stretta cooperazione sul piano tecnico e scientifico in tale settore, in condizioni atte a garantire la conservazione degli stock ittici e il loro sfruttamento responsabile,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a contribuire, nell’ambito della politica settoriale della pesca della Mauritania, all’instaurazione di un partenariato volto in particolare a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle zone di pesca mauritane e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali zone di pesca,

CONSAPEVOLI del ruolo che il settore della pesca marittima e delle industrie connesse riveste ai fini dello sviluppo economico e sociale della Mauritania e di determinate regioni della Comunità,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la realizzazione e lo sviluppo di investimenti con la partecipazione di imprese delle due parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il...

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