Commission Regulation (EC) No 500/2001 of 14 March 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2847/93 on the monitoring of catches taken by Community fishing vessels in third country waters and on the high seas

Published date15 March 2001
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 73, 15 March 2001
EUR-Lex - 32001R0500 - IT 32001R0500

Regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 15/03/2001 pag. 0008 - 0012


Regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione

del 14 marzo 2001

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri sono tenuti a notificare per via informatizzata alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati dalle navi battenti la loro bandiera in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare, nonché tutte le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(2) Occorre pertanto precisare le informazioni dettagliate da comunicare, la frequenza di tali comunicazioni nonché il formato da utilizzare a tale scopo.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Entro la fine del primo mese di ciascun trimestre ogni Stato membro notifica per via informatizzata alla Commissione i quantitativi di ogni riserva non soggetta a TAC o a contingenti catturati dai pescherecci battenti la sua bandiera nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare e:

- sbarcati direttamente nel suo territorio nel corso del trimestre precedente,

- sbarcati direttamente in paesi terzi nel corso del trimestre precedente,

- trasbordati su navi di paesi terzi nel corso del trimestre precedente.

2. Entro la fine del primo mese di ciascun trimestre ogni Stato membro...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT