Directive 2003/11/EC of the European Parliament and of the Council of 6 February 2003 amending for the 24th time Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (pentabromodiphenyl ether, octabromodiphenyl ether)

Coming into Force15 February 2002
End of Effective Date31 May 2009
Celex Number32003L0011
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/11/oj
Published date15 February 2003
Date06 February 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 42, 15 February 2003
EUR-Lex - 32003L0011 - IT

Direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere)

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 15/02/2003 pag. 0045 - 0046


Direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 6 febbraio 2003

recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato l'8 novembre 2002 dal Comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 14 del trattato dev'essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

(2) I rischi per l'ambiente presentati dal pentabromodifenil etere (pentaBDE) e dall'ottabromodifenil etere (octaBDE) sono stati valutati in base al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti(4). Le valutazioni dei rischi hanno individuato la necessità di ridurre i rischi che il pentaBDE e l'octaBDE presentano per l'ambiente. Nei pareri del 4 febbraio 2000 e del 31 ottobre 2002 il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) ha confermato le conclusioni delle valutazioni del pentaBDE e dell'octaBDE e ha ribadito la necessità di ridurre i rischi al fine di proteggere l'ambiente. Nel parere del 19 giugno 2000 il CSTEE ha inoltre confermato l'inquietudine circa l'esposizione al pentaBDE dei bambini allattati al seno ed il fatto che i crescenti livelli di pentaBDE nel latte materno potrebbero essere riconducibili ad un impiego non ancora identificato.

(3) Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 la Commissione ha...

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