2010/467/EU: Commission Decision of 17 August 2010 amending Decision 2007/365/EC as regards the susceptible plants and the measures to be taken in cases where Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) is detected (notified under document C(2010) 5640)

Coming into Force17 August 2010
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32010D0467
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2010/467/oj
Published date28 August 2010
Date17 August 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 226, 28 August 2010
L_2010226IT.01004201.xml
28.8.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 226/42

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2010

che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

[notificata con il numero C(2010) 5640]

(2010/467/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2007/365/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare misure per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (l’organismo specifico). Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad effettuare controlli ufficiali annuali per riscontrare la presenza dell’organismo specifico o determinare eventuali indizi di infestazione nelle piante della famiglia Palmae nel loro territorio e a notificare alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati di tali controlli.
(2) I controlli ufficiali annuali effettuati nel 2009 dagli Stati membri hanno mostrato che l’organismo specifico ha anche infestato specie vegetali appartenenti alla famiglia Palmae che non sono definite vegetali sensibili nella decisione 2007/365/CE. È di conseguenza necessario includere tali specie della famiglia Palmae nell’elenco dei vegetali sensibili di cui alla decisione 2007/365/CE affinché le misure di emergenza fissate da tale atto si applichino anche a esse.
(3) Le missioni effettuate dalla Commissione negli Stati membri, in particolare nel 2009, hanno mostrato che i risultati dell’applicazione della decisione 2007/365/CE non erano completamente soddisfacenti per quanto riguarda le misure da adottare nei casi in cui è identificato l’organismo specifico. Oltre ai risultati di tali missioni, la Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni sui metodi di controllo, contenimento ed eliminazione dell’organismo specifico: nel gennaio 2010 da un gruppo di esperti costituito dalla Commissione al fine di fornire assistenza in questo contesto e formato da esperti provenienti da tutti gli Stati membri in cui era presente l’organismo specifico, e nel maggio 2010 in occasione di una conferenza internazionale su tale organismo tenutasi in Spagna. Tenendo conto degli esiti di tali missioni e delle informazioni ricevute nel 2010, è necessario apportare alcune modifiche alla decisione 2007/365/CE.
(4) Le informazioni ricevute nel 2009 e nel 2010 indicano che il rischio di una possibile diffusione dell’organismo specifico attraverso le importazioni di vegetali sensibili da paesi terzi o da zone dei paesi terzi che non ne sono indenni non può, a causa del ciclo biologico dell’organismo che avviene per la maggior parte all’interno della pianta, essere adeguatamente attenuato da trattamenti preventivi appropriati. Tali trattamenti non svolgono un’azione sufficientemente preventiva contro la diffusione dell’organismo specifico dai vegetali sensibili infestati che tuttavia non mostrano sintomi. È di conseguenza necessario porre i vegetali sensibili importati da tali paesi terzi o da tali zone dei paesi terzi in un sito dell’Unione sotto protezione fisica totale.
(5) Nei casi in cui l’organismo specifico viene rilevato in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro in cui la sua presenza non era stata ancora riscontrata, il paese interessato deve informarne immediatamente, e comunque entro cinque giorni, la Commissione e gli altri Stati membri. A questo fine, è inoltre opportuno garantire che l’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in questione sia informato immediatamente. Nella maggior parte dei casi tale Stato membro è tenuto inoltre a definire una zona delimitata, ad elaborare un piano d’azione e ad attuarlo. Al fine di facilitare un approccio integrato all’eliminazione dell’organismo, è opportuno che il piano d’azione illustri tutte le misure e i relativi motivi, descrivendo la situazione, i dati scientifici e i criteri alla base della scelta di tali provvedimenti.
(6) In alcuni casi può tuttavia verificarsi che unicamente i vegetali facenti parte di una partita risultino infestati in una zona in cui l’organismo specifico non era ancora stato riscontrato nel raggio di 10 km attorno a tali piante infestate, che l’infestazione sia collegata a una partita trasferita di recente nella zona e che tale partita sia già stata infestata dall’organismo specifico prima dello spostamento. In una situazione di questo tipo, e unicamente quando non vi è il rischio di diffusione dell’organismo specifico, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di decidere di non definire una zona delimitata e di limitare le misure ufficiali alla distruzione del materiale infestato, attuando al contempo un programma di controllo intensificato nonché misure volte a tracciare il relativo materiale vegetale.
(7) Al fine di fornire alla Commissione e agli Stati membri informazioni dettagliate sulla
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT