Directive 2008/28/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Directive 2005/32/EC establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using products, as well as Council Directive 92/42/EEC and Directives 96/57/EC and 2000/55/EC, as regards the implementing powers conferred on the Commission

Coming into Force21 March 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008L0028
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/28/oj
Published date20 March 2008
Date11 March 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 81, 20 March 2008
L_2008081IT.01004801.xml
20.3.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 81/48

DIRETTIVA 2008/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, nonché la direttiva 92/42/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/57/CE e 2000/55/CE, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e le tre direttive che ne costituiscono le misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 15 della stessa, vale a dire la direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (4), la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico (5), e la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti (6), prevedono che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).
(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando lo strumento con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali.
(3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (8) relativa alla decisione 2006/512/CE, secondo la procedura di regolamentazione con controllo applicabile ad atti, già in vigore, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.
(4) La dichiarazione in questione indica un elenco di atti che devono essere adeguati urgentemente, tra i quali figura la direttiva 2005/32/CE. L’adeguamento di tale direttiva comporta l’adeguamento delle direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE.
(5) La Commissione ha il potere di modificare o abrogare le direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE. Tali modifiche o abrogazioni devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(6) Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di esecuzione che fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, inclusa l’introduzione di misure di esecuzione durante il periodo transitorio, e incluse, se del caso, disposizioni sul bilanciamento dei vari aspetti ambientali. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/32/CE completandola, devono essere
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