Commission Regulation (EC) No 1282/2006 of 17 August 2006 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards export licences and export refunds for milk and milk products

Coming into Force01 September 2006
End of Effective Date06 December 2009
Celex Number32006R1282
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1282/oj
Published date29 August 2006
Date17 August 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 234, 29 August 2006
L_2006234IT.01000401.xml
29.8.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 234/4

REGOLAMENTO (CE) N. 1282/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 3, l’articolo 30, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1255/1999 fissa tra l’altro norme generali per la concessione delle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per consentire la sorveglianza dei limiti in valore e in volume delle restituzioni. Le modalità di applicazione di queste norme generali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2).
(2) Il regolamento (CE) n. 174/1999 è stato più volte modificato in modo sostanziale. Data la necessità di apportarvi ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza ed efficacia è opportuno abrogare il suddetto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento.
(3) In virtù dell’accordo sull’agricoltura (3) concluso nel quadro degli accordi GATT dell’Uruguay Round e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio (4) (di seguito «l’accordo sull’agricoltura»), la concessione di restituzioni all’esportazione dei prodotti agricoli, compresi i prodotti lattiero-caseari, è soggetta a limiti espressi in quantità e in valore per ciascun periodo di dodici mesi a decorrere dal 1o luglio 1995. Per garantire il rispetto dei suddetti limiti, il rilascio dei titoli di esportazione deve essere sottoposto a controlli e devono essere adottate procedure per l’attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione.
(4) L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5) prevede operazioni specifiche e quantitativi massimi in relazione ai quali non è richiesto alcun titolo di esportazione. Occorre adottare disposizioni particolari in proposito per il latte e i prodotti lattiero-caseari.
(5) Occorre altresì ridurre il livello di tolleranza ammesso dal suddetto regolamento per quanto concerne la quantità di prodotti esportati rispetto a quella indicata nel titolo nonché precisare, ai fini di un adeguato controllo dei limiti, che nessuna restituzione venga pagata per la quantità in eccesso a quella indicata nel titolo. È necessario fissare l’importo delle cauzioni che devono essere costituite all’atto della presentazione delle domande di titolo ad un livello tale da escludere le domande a fini speculativi.
(6) Occorre fissare la durata di validità dei titoli di esportazione.
(7) Per garantire un accurato controllo dei prodotti esportati e ridurre in tal modo al minimo i rischi di speculazioni, è opportuno limitare la possibilità di cambiare il prodotto per il quale un titolo è rilasciato.
(8) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (6), prevede all’articolo 4, paragrafo 2, le modalità relative all’utilizzazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per l’esportazione di un prodotto corrispondente ad un codice a dodici cifre diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo. Tali disposizioni si applicano a un settore specifico unicamente a condizione che le categorie di prodotti ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1291/2000 e i gruppi di prodotti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999 siano stati definiti.
(9) Per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, una serie di categorie di prodotti è già stata definita con riferimento alle categorie previste nell’accordo sull’agricoltura. Ai fini di una corretta gestione del regime, occorre conservare l’impiego di queste categorie e applicare l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 unicamente sulla base di una definizione dei gruppi di prodotti.
(10) Nel settore lattiero-caseario, la fissazione delle restituzioni è caratterizzata da una precisa differenziazione dei tassi di restituzione, segnatamente in funzione del tenore di materia grassa dei prodotti. Per garantire che questo principio non venga messo in discussione e tutelare il rispetto dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, i gruppi di prodotti devono essere definiti entro margini ristretti. A fini di armonizzazione, è opportuno applicare la norma suddetta a tutti i prodotti lattiero-caseari e definire di conseguenza gruppi di prodotti per il formaggio.
(11) Al fine di armonizzare con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 800/1999 le condizioni alle quali il titolare di un titolo di esportazione è autorizzato ad esportare un prodotto diverso da quello indicato alla sezione 16 del titolo, i titolari di titoli non devono più essere obbligati a chiedere di effettuare una modifica precedentemente al completamento delle formalità di esportazione. Per evitare discriminazioni tra gli operatori che esportano nell’ambito dell’attuale regime e quelli che esportano nel quadro del presente regolamento, la suddetta disposizione può essere applicata retroattivamente su richiesta del titolare di un titolo.
(12) Per consentire agli operatori di partecipare alle gare indette dai paesi terzi senza compromettere il rispetto dei limiti di volume, occorre istituire un sistema di titoli provvisori che conferisca agli aggiudicatari il diritto al rilascio di un titolo definitivo. Per garantire un uso corretto di tali titoli, nel caso di determinate esportazioni con restituzione deve essere resa obbligatoria l’indicazione del paese di esportazione.
(13) Per garantire un controllo efficace dei titoli rilasciati, basato sulle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare un termine prima del rilascio del titolo. Per garantire il corretto funzionamento del regime e in particolare un’equa assegnazione dei quantitativi nel rispetto dei limiti imposti dall’accordo sull’agricoltura, è necessario prevedere diverse misure di gestione, e in particolare la facoltà di sospendere il rilascio dei titoli e di applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti.
(14) Occorre escludere da determinate disposizioni relative al rilascio di titoli le esportazioni di prodotti nell’ambito di operazioni di aiuto alimentare.
(15) L’esperienza ha mostrato che, per i formaggi, il numero delle domande di titoli di esportazione subisce variazioni divergenti a seconda delle destinazioni. Per consentire l’applicazione di misure particolari, che variano in funzione della destinazione indicata nelle domande di titolo, occorre fissare le zone di destinazione e rendere obbligatoria la zona di destinazione indicata nei titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406.
(16) Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, i cui prezzi sono determinati dai prezzi dei rispettivi componenti, è opportuno precisare le modalità di fissazione della restituzione, che dev’essere proporzionato alla percentuale degli elementi costitutivi. Tuttavia, per facilitare la gestione delle restituzioni relative a tali prodotti, e in particolare delle misure intese a garantire il rispetto degli impegni assunti in materia di esportazione nel quadro dell’accordo sull’agricoltura, occorre fissare una quantità massima di saccarosio incorporato che può beneficiare di una restituzione. La percentuale del 43 % in peso del prodotto intero deve essere considerata rappresentativa del tenore di saccarosio di tali prodotti.
(17) L’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede la possibilità di concedere restituzioni per i componenti di origine comunitaria del formaggio fuso fabbricato in regime di perfezionamento attivo. Occorre prevedere talune modalità particolari al fine di garantire il corretto funzionamento e il controllo efficace di questa misura specifica.
(18) Nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e il Canada (7), approvato con decisione 95/591/CE del Consiglio (8), è diventato obbligatorio presentare un titolo di esportazione rilasciato dalla Comunità per i formaggi importati nel Canada a condizioni preferenziali. È necessario precisare le modalità di rilascio di detto titolo. Al fine di garantire che i quantitativi di formaggio che beneficiano del contingente d’importazione verso il Canada corrispondano a quelli per i quali è rilasciato un titolo, occorre disporre il rinvio dei titoli vistati dalle autorità canadesi agli organismi competenti degli Stati membri, nonché la comunicazione alla Commissione dei dati relativi alle esportazioni da parte degli Stati membri. È opportuno chiarire la necessità di una cauzione minima, anche se nell’ambito del suddetto regime non viene chiesta alcuna restituzione.
(19) Per
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