Commission Regulation (EC) No 1163/2002 of 28 June 2002 amending Regulation (EC) No 1501/95 as regards the conditions for the payment of export refunds on cereal products
Coming into Force | 01 July 2002,02 July 2002 |
End of Effective Date | 08 April 2010 |
Celex Number | 32002R1163 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1163/oj |
Published date | 29 June 2002 |
Date | 28 June 2002 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 170, 29 June 2002 |
Regolamento (CE) n. 1163/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 per quanto riguarda le condizioni di pagamento della restituzione per l'esportazione di prodotti del settore dei cereali
Gazzetta ufficiale n. L 170 del 29/06/2002 pag. 0046 - 0047
Regolamento (CE) n. 1163/2002 della Commissione
del 28 giugno 2002
che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 per quanto riguarda le condizioni di pagamento della restituzione per l'esportazione di prodotti del settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001(4), stabilisce all'articolo 3 che il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli da 14 a 16 di detto regolamento stabiliscono le condizioni per il versamento della restituzione in caso di restituzione differenziata, in particolare i documenti da fornire per apportare la prova di arrivo a destinazione delle merci.
(2) In caso di restituzione all'esportazione differenziata, l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che la parte della restituzione calcolata in particolare utilizzando il tasso di restituzione più basso venga versata, su domanda dell'esportatore, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.
(3) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001(6), ha previsto alcune deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 in...
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