Council Regulation (EC) No 2501/2001 of 10 December 2001 applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2002 to 31 December 2004 - Statements on a Council Regulation applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2002 to 31 December 2004

Coming into Force01 January 2002
End of Effective Date30 June 2005,31 December 2005,31 December 2004
Celex Number32001R2501
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/2501/oj
Published date31 December 2001
Date10 December 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 346, 31 December 2001
EUR-Lex - 32001R2501 - IT

Regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004 - Dichiarazioni concernenti il regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 31/12/2001 pag. 0001 - 0060


Regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio

del 10 dicembre 2001

relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) Dal 1971, nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate, la Comunità concede preferenze commerciali a paesi in via di sviluppo.

(2) La politica commerciale comune della Comunità deve essere coerente con gli obiettivi della politica di sviluppo, in particolare l'eradicazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo, e consolidare tali obiettivi.

(3) Una comunicazione della Commissione al Consiglio, del 1o giugno 1994, fissa gli orientamenti per l'applicazione di detto schema per il periodo 1995-2004.

(4) Il regolamento (CE) n. 2820/98(4) applica lo schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate fino al 31 dicembre 2001. Dopo tale data, conformemente agli orientamenti, lo schema di preferenze tariffarie generalizzate dovrebbe continuare ad essere applicato fino al 31 dicembre 2004.

(5) Nello schema dovrebbero essere incorporate le disposizioni del regolamento (CE) n. 416/2001 che estendono ai prodotti originari dei paesi meno sviluppati la franchigia doganale senza limiti quantitativi. Dovrebbero beneficiare di questo regime tutti i paesi riconosciuti e classificati dalle Nazioni Unite come paesi meno sviluppati.

(6) Nel periodo interessato dal presente regolamento, il regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga.

(7) Le preferenze dovrebbero essere differenziate in funzione della sensibilità dei prodotti. Sarebbe sufficiente suddividere i prodotti in due categorie: prodotti sensibili e prodotti non sensibili.

(8) La sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti non sensibili dovrebbe essere mantenuta, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili.

(9) Tale riduzione dovrebbe essere sufficientemente interessante da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dallo schema. Per quanto attiene ai dazi ad valorem, si dovrebbe quindi applicare una riduzione forfettaria di 3,5 punti percentuali sull'aliquota di dazio della nazione più favorita. I dazi specifici dovrebbero essere ridotti del 30 %. Laddove per tali dazi sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non verrebbe applicato.

(10) Laddove le aliquote di dazio preferenziale, calcolate conformemente al regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, comportino una maggiore riduzione tariffaria, tali aliquote dovrebbero continuare ad essere applicate.

(11) I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi nei casi in cui il trattamento preferenziale porti ad un dazio ad valorem pari o inferiore all'1 % o a dazi specifici pari o inferiori a 2 EUR.

(12) Le disposizioni relative all'esclusione di paesi beneficiari in funzione del loro livello di sviluppo dovrebbero essere applicate una volta all'anno. Tuttavia i paesi interessati dovrebbero essere esclusi solo dopo aver soddisfatto ai criteri di esclusione per tre anni consecutivi e, allo stesso modo, dovrebbero essere riammessi nel caso in cui per tre anni consecutivi non abbiano soddisfatto a tali criteri.

(13) Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere mantenuta l'esclusione per i paesi precedentemente esclusi.

(14) Una volta all'anno dovrebbero essere applicate le disposizioni relative alla graduazione dei settori. Tuttavia i settori interessati dovrebbero essere graduati solo dopo che abbiano soddisfatto ai criteri di graduazione per tre anni consecutivi e dovrebbero essere riammessi nel caso in cui per tre anni consecutivi non abbiano soddisfatto a tali criteri.

(15) Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere mantenuta la graduazione per i settori già graduati.

(16) Le preferenze tariffarie concesse nel quadro dei regimi speciali di incentivazione dovrebbero essere di entità pari a quella delle preferenze offerte nel quadro del regime generale, portando quindi al raddoppio di queste ultime.

(17) In tutti i settori che sono stati graduati, i regimi speciali di incentivazione dovrebbero accordare preferenze tariffarie di effetto equivalente a quello delle preferenze offerte nel quadro del regime generale.

(18) Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori dovrebbe porre come requisito l'effettiva applicazione di tutte le norme contenute nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e diritti fondamentali nel lavoro.

(19) Le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili dei diversi organi di controllo dell'OIL, inclusa in particolare la procedura di cui all'articolo 33, dovrebbero servire come punto di partenza per l'esame delle richieste di concessione dei regimi speciali di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori, nonché per l'indagine volta a stabilire se ne sia giustificato il ritiro temporaneo per violazione della convenzione OIL.

(20) Le norme generali relative alle prove dell'origine e ai metodi di cooperazione amministrativa fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(5) e le norme relative all'obbligazione doganale, in particolare l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92(6), si applicano alle preferenze tariffarie comprese quelle concesse nel quadro del regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori.

(21) Per il regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente si dovrebbe tenere conto dei nuovi sviluppi a livello internazionale in materia di norme concordate e di sistemi di certificazione.

(22) Tra i motivi di revoca temporanea dovrebbero comparire la grave e sistematica violazione di una qualunque norma tra quelle contenute nella dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro.

(23) La revoca temporanea di tutte le preferenze tariffarie nei confronti delle importazioni di prodotti originari di Myanmar dovrebbe restare in vigore.

(24) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze conferite alla Commissione(7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Lo schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate si applica durante gli anni 2002, 2003 e 2004 conformemente al presente regolamento.

2. Il presente regolamento fissa norme riguardo ai seguenti regimi:

a) regime generale;

b) regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori;

c) regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente;

d) regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati e

e) regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

I paesi beneficiari di ciascuno dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono elencati nell'allegato I.

Articolo 3

1. Un paese beneficiario è escluso dall'allegato I dopo che per tre anni consecutivi abbia soddisfatto ai seguenti due criteri:

- sia stato classificato dalla Banca Mondiale come paese ad alto reddito,

- abbia mostrato un indice di sviluppo, secondo la definizione fornita all'allegato II, superiore a - 1.

2. Un paese o territorio, escluso dall'allegato I, che per tre anni consecutivi non soddisfi ai criteri di cui al paragrafo 1 è incluso nuovamente nell'allegato I.

3. Sulla base dei dati più recenti disponibili al 1o settembre di ogni anno, la Commissione stabilisce quali sono i paesi che soddisfano alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso con l'elenco dei paesi beneficiari che soddisfano ai criteri di cui al paragrafo 1 relativamente all'anno più recente per il quale esistono dati disponibili.

5. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima della fine di ogni anno, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 38, di eliminare dall'allegato I i paesi beneficiari che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1 e di inserire nello stesso allegato i paesi che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 2.

6. La prima decisione adottata a norma del paragrafo 5 entra in vigore il 1o gennaio 2003. Successivamente, le decisioni adottate a norma del paragrafo 5 entrano in vigore il 1o gennaio del secondo anno successivo a quello di adozione.

7. La Commissione notifica al paese beneficiario interessato la decisione adottata in conformità del paragrafo 5 e lo informa sulla data di entrata in vigore della decisione stessa.

Articolo 4

I prodotti inclusi nei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e) sono elencati nell'allegato IV.

Articolo 5

1. Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applicano alle importazioni dei prodotti inclusi nei regimi di cui usufruisce il paese beneficiario del quale tali importazioni sono originarie.

2. Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1...

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