Commission Implementing Regulation (EU) No 788/2012 of 31 August 2012 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2013, 2014 and 2015 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin Text with EEA relevance

Coming into Force01 January 2013
End of Effective Date31 December 2014
Celex Number32012R0788
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/788/oj
Published date01 September 2012
Date31 August 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 235, 1 September 2012
L_2012235IT.01000801.xml
1.9.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 235/8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 788/2012 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2012

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 28 e 29,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato pluriennale per gli anni 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione. L’ultimo è stato il regolamento (UE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (3).
(2) Nell’Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Considerando la notevole evoluzione dell’utilizzo degli antiparassitari nel corso di un triennio, è opportuno controllare a cicli triennali gli antiparassitari in tali prodotti alimentari per consentire la valutazione dell’esposizione dei consumatori e dell’applicazione della normativa dell’Unione.
(3) Sulla base di una distribuzione binomiale di probabilità, si può calcolare che l’esame di 642 campioni consente di individuare, con un grado di certezza superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari oltre il limite di rilevazione (LOD), a condizione che almeno l’1 % dei prodotti contenga residui in misura superiore a tale limite. La raccolta di tali campioni va ripartita tra gli Stati membri a seconda del numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l’anno per ogni prodotto.
(4) Dai risultati delle analisi effettuate nel quadro del programma di controllo ufficiale dell’Unione 2010 (4) emerge che alcuni antiparassitari sono, più che in passato, comunemente presenti sui prodotti agricoli, il che indica un’evoluzione nell’impiego di tali antiparassitari. Gli antiparassitari in oggetto dovranno essere inclusi nel programma di controllo in aggiunta a quelli contemplati dal regolamento (UE) n. 1274/2011, di modo che la gamma di antiparassitari coperta dal programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati.
(5) L’analisi di alcuni antiparassitari, in particolare di quelli aggiunti al programma di controllo in forza del presente regolamento o di quelli per i quali la definizione del residuo è oltremodo difficile, dovrà essere facoltativa nel 2013, in modo da consentire ai laboratori ufficiali, ove non lo abbiano ancora fatto, di convalidare i metodi richiesti per l’analisi degli antiparassitari in questione.
(6) Se la definizione del residuo di un antiparassitario include altre sostanze attive, metaboliti o prodotti di degradazione, i metaboliti vanno dichiarati separatamente.
(7) Nel sito Internet della Commissione (5) è pubblicato il documento orientativo «Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in food and feed» (Procedure di convalida dei metodi di prova e di controllo della qualità per l’analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi). È opportuno consentire agli Stati membri di applicare, in determinate condizioni, metodi di determinazione qualitativi.
(8) Gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) hanno concordato misure di esecuzione relative all’invio di informazioni da parte degli Stati membri, quali la «Descrizione standardizzata del campione» (SSD, Standard Sample Description) (6) per la presentazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari.
(9) Per le procedure di campionamento occorre applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (7), la quale integra i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.
(10) È necessario verificare il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti per lattanti fissati all’articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (8) e all’articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e sugli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (9) tenendo conto unicamente delle definizioni di residui che figurano nel regolamento (CE) n. 396/2005.
(11) Non appena sia disponibile una metodologia, occorre inoltre valutare i possibili effetti combinati, cumulativi e sinergici degli antiparassitari. Tale valutazione va iniziata con alcuni organofosfati, carbammati, triazoli e piretroidi come indicato nell’allegato I.
(12) Quanto alle metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono ottemperare agli obblighi in materia di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.
(13) Gli Stati membri dovranno trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all’anno civile precedente.
(14) Onde evitare qualsiasi confusione dovuta a una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, il regolamento (UE) n. 1274/2011 va abrogato nell’interesse della certezza del diritto. È tuttavia opportuno che continui ad essere applicato ai campioni analizzati nel 2012.
(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, i campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.

Il numero di campioni da prelevare per ciascun prodotto è indicato nell’allegato II.

Articolo 2

1) Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto su base casuale.

La procedura di campionamento, compreso il numero delle unità, è conforme a quanto disposto nella direttiva 2002/63/CE;

2) I campioni sono analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005. Ove quest’ultimo non preveda alcuna definizione esplicita del residuo per un dato antiparassitario, si applica la definizione del residuo di cui all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

1) Gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi dei campioni effettuate nel 2013, 2014 e 2015 rispettivamente entro il 31 agosto 2014, 2015 e 2016. Tali risultati vanno presentati conformemente alla Standard Sample Description (SSD) di cui all’allegato III;

2) Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario includa sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in conformità della definizione giuridica del residuo. I risultati dell’analisi di ciascuno dei principali isomeri o metaboliti menzionati nella definizione del residuo, se analizzati individualmente, sono forniti separatamente.

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 1274/2011 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad essere applicato ai campioni analizzati nel 2012.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.

(3) GU L 325 dell’8.12.2011, pag. 24.

(4) The 2010 European Union Report on Pesticide Residues in Food. http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/docs/2010_eu_report_ppesticide_residues_food_en.pdf

(5) Documento SANCO/12495/2011 dell’1.1.2012: http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/docs/qualcontrol_en.pdf

(6) Orientamenti generali sull’SSD per la raccolta completa di dati dell’EFSA disponibili nell’EFSA journal 2010; 8(1):1457 [54 pp.] all’indirizzo http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm

(7) GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

(8) GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(9) GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.


ALLEGATO I

PARTE A

Combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale

2013 2014 2015 Osservazioni
2,4-D (3) (1) (2) Nota (8) Il 2,4-D sarà analizzato nel 2013 nel vino, nel 2014 in arance/mandarini e nel 2015 in melanzane, cavolfiori e uva da tavola. Per i restanti prodotti va analizzato su base volontaria.
2-Fenilfenolo (3) (1) (2)
Abamectina (3) (1) (2) Nota (8)
Acefato (3) (1) (2)
Acetamip
...

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