Regulation (EU) No 500/2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 amending Council Regulation (EC) No 302/2009 concerning a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean

Coming into Force23 June 2012
End of Effective Date05 October 2016
Celex Number32012R0500
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/500/oj
Published date16 June 2012
Date13 June 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 157, 16 June 2012
L_2012157IT.01000101.xml
16.6.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157/1

REGOLAMENTO (UE) N. 500/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) L’Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («convenzione»).
(2) Nella sua sedicesima riunione straordinaria del 2008 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («ICCAT»), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 08-05 volta a istituire un nuovo piano di ricostituzione per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo in sostituzione del precedente piano di ricostituzione adottato nel 2006. In previsione dell’entrata in vigore della raccomandazione 08-05, é stato adottato il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (3).
(3) Nella sua diciassettesima riunione straordinaria del 2010 l’ICCAT ha adottato la raccomandazione 10-04, che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Al fine di ricostituire lo stock, la raccomandazione 10-04 prevede un’ulteriore riduzione del totale ammissibile di catture, il rafforzamento delle misure intese a ridurre la capacità di pesca e il potenziamento delle misure di controllo, in particolare per quanto concerne le operazioni di trasferimento e ingabbiamento, e prevede inoltre nel 2012 ulteriori pareri del comitato permanente della ricerca e delle statistiche (SCRS) sull’individuazione di zone di riproduzione e sulla creazione di santuari.
(4) La raccomandazione 10-04 è vincolante per l’Unione.
(5) Inoltre, talune disposizioni del regolamento (CE) n. 302/2009 sono diventate obsolete e dovrebbero essere soppresse. Altre disposizioni dovrebbero essere aggiornate per essere adeguate ai cambiamenti della legislazione, in particolare quelli risultanti dall’adozione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (4).
(6) Al fine di prevedere condizioni uniformi per quanto riguarda le operazioni di trasferimento, le operazioni di ingabbiamento e la registrazione e comunicazione delle attività delle tonnare, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (5).
(7) Il termine «Comunità» utilizzato nell’articolato del regolamento (CE) n. 302/2009 dovrebbe essere modificato per tener conto dell’entrata in vigore, il 1o dicembre 2009, del trattato di Lisbona.
(8) La raccomandazione 10-04 ha preso effetto il 13 agosto 2011. Tutte le parti contraenti della convenzione, compresa l’Unione, hanno tuttavia convenuto di applicare le relative disposizioni applicabili alla copertura degli osservatori, nel caso dell’Unione assicurata dagli Stati membri, a decorrere dal 1o gennaio 2011. Di conseguenza, è opportuna l’applicazione retroattiva delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2011.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 302/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 302/2009 è così modificato:

1) all’articolo 1, all’articolo 4, paragrafo 13, all’articolo 9, paragrafi 3, 4, 5, 8, 9 e 10, all’articolo 11, paragrafo 1, all’articolo 14, paragrafo 4, all’articolo 15, paragrafo 3, all’articolo 18, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafi 1 e 4, all’articolo 23, paragrafo 6, all’articolo 29, paragrafi 1, 3, 4 e 5, all’articolo 31, paragrafo 4, e all’articolo 34, paragrafi 2 e 3, il termine «Comunità» è sostituito dal termine «Unione», l’aggettivo «comunitario», comunque declinato, è sostituito da «dell’Unione» e, se del caso, il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale a seguito di queste sostituzioni;
2) all’articolo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L’obiettivo del piano di ricostituzione che è in vigore dal 2007 fino a tutto il 2022, è il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile con una probabilità pari almeno al 60 %.»;
3) l’articolo 2 è così modificato:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) «nave ausiliaria»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia o da una tonnara a un porto designato o a una nave officina;»;
b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) «attività di trasferimento»: qualsiasi trasferimento
i) di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia di trasporto;
ii) di tonno rosso vivo dalla gabbia di trasporto a un’altra gabbia di trasporto;
iii) di una gabbia contenente tonno rosso da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore;
iv) di tonno rosso morto dalla gabbia di trasporto a una nave ausiliaria;
v) da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara a una nave officina o a una nave da trasporto, o di una gabbia contenente tonno rosso da un allevamento all’altro;
vi) di tonno rosso vivo da una tonnara a una gabbia di trasporto»;
c) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) «allevamento»: l’ingabbiamento del tonno rosso per un periodo superiore a sei mesi, al fine di aumentarne la biomassa;»;
d) è aggiunta la seguente lettera:
«q) «Stato membro responsabile»: lo Stato membro di bandiera o lo Stato membro nella cui giurisdizione sono situati la tonnara o l’allevamento oppure, se l’allevamento o la tonnara si trovano in alto mare, lo Stato membro in cui ha sede l’operatore della tonnara o dell’allevamento.»;
4) l’articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Entro il 30 settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca annuale provvisorio per l’anno successivo. La Commissione compila i piani di pesca nazionali provvisori annuali e li integra nel piano di pesca dell’Unione che deve essere trasmesso al segretariato dell’ICCAT per l’approvazione da parte dell’ICCAT. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca annuale definitivo. La Commissione compila i piani di pesca nazionali definitivi annuali e li integra nel piano di pesca dell’Unione che deve essere trasmesso al segretariato dell’ICCAT entro il 1o marzo di ogni anno.»;
b) i paragrafi 12 e 14 sono soppressi;
5) l’articolo 5 è così modificato:
a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Fatto salvo il paragrafo 6, la capacità di pesca di cui ai paragrafi 2 e 4 e all’articolo 9 è ridotta in modo da eliminare
a) entro l’inizio del 2010 e per ciascuno Stato membro, almeno il 25 % della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato;
b) entro l’inizio del 2011 e per ciascuno Stato membro, almeno il 75 % della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato;
c) entro l’inizio del 2012 e per ciascuno Stato membro, almeno il 95 % della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato;
d) entro l’inizio del 2013 e per ciascuno Stato membro, il 100 % della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato.
Il calcolo della riduzione della capacità di pesca si basa sui tassi di cattura annuali per categoria di nave secondo la metodologia approvata nella riunione annuale dell’ICCAT del 2009. Questo requisito di riduzione non viene applicato a uno Stato membro in grado di dimostrare che la propria capacità di pesca è commisurata al suo contingente.»;
b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. Ciascuno Stato membro elabora un piano di gestione riguardante la capacità di pesca per il periodo 2010-2013. Tale piano è presentato alla Commissione entro il 15 agosto 2009 e comprende le informazioni indicate ai paragrafi 2, 4, 6 e 7. Il piano include inoltre informazioni dettagliate relative ai metodi impiegati dagli Stati membri, in aggiunta alla demolizione delle navi, per eliminare la capacità eccessiva. Se necessario, il piano viene modificato e presentato alla Commissione su base annuale entro il 15 agosto di ogni anno. La Commissione compila i piani di gestione nazionali e li integra nel piano di gestione della capacità di pesca dell’Unione che deve essere trasmesso all’ICCAT per discussione e approvazione.»;
6) l’articolo 7 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è vietata nell’Atlantico
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