Guideline of the European Central Bank of 26 April 2007 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (ECB/2007/2)

Coming into Force30 April 2007
End of Effective Date31 December 2012
Celex Number32007O0002
ELIhttp://data.europa.eu/eli/guideline/2007/2/oj
Published date08 September 2007
Date26 April 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 237, 08 September 2007
L_2007237IT.01000101.xml
8.9.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 237/1

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 aprile 2007

relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)

(BCE/2007/2)

(2007/600/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell’articolo 105, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1) L’attuale sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) presenta una struttura decentrata che collega tra loro i sistemi nazionali di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) e la procedura per i pagamenti della BCE (ECB Payment Mechanism, EPM). L’indirizzo BCE/2005/16 del 30 dicembre 2005 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale («TARGET») (1) è lo strumento legale principale che disciplina TARGET.
(2) A decorrere dal 19 novembre 2007, TARGET sarà sostituito da TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica denominata la piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP). Sebbene TARGET2, così come TARGET, sarà giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento, il Consiglio direttivo ha deciso che le regole dei sistemi componenti di TARGET2 saranno armonizzate nella misura più ampia possibile, con alcune deroghe in caso di vincoli derivanti dal diritto nazionale.
(3) Vi sono tre livelli distinti di governance, sia per la costituzione sia per le fasi operative di TARGET2. Il livello 1 (Consiglio direttivo) ha competenza ultima rispetto a TARGET2 e ne tutela la funzione pubblica. Il livello 2 (BC dell’Eurosistema) ha competenza sussidiaria per TARGET2, mentre il livello 3 (BC fornitrici della SSP) realizza e gestisce la SSP nell’interesse dell’Eurosistema.
(4) Agendo per conto dell’Eurosistema, la Banca centrale europea (BCE) concluderà un contratto quadro, nonché un accordo di riservatezza e di non divulgazione, con il fornitore dei servizi di rete designato dal Consiglio direttivo, che stabilisce i principali elementi relativi alla fornitura di rete ai partecipanti, compresa la determinazione delle tariffe.
(5) Come è avvenuto per TARGET, l’istituzione di TARGET2 è essenziale per lo svolgimento di alcuni compiti fondamentali dell’Eurosistema, cioè l’attuazione della politica monetaria della Comunità e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
(6) La migrazione dai sistemi nazionali di RTGS alla SSP avverrà per fasi e l’indirizzo BCE/2005/16 continuerà pertanto ad applicarsi a tali sistemi finché le banche centrali interessate non saranno migrate alla SSP. Al fine di provvedere alle richieste d’indennizzo nel caso di malfunzionamento tecnico verificatosi prima della conclusione della migrazione alla SSP, è necessario apportare alcune limitate modifiche all’indirizzo BCE/2005/16,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1. TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale. Esso è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e i pagamenti sono ricevuti con la stessa modalità tecnica.

2. TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi RTGS.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

per «BC fornitrici della SSP» si intendono la Deutsche Bundesbank, la Banque de France e la Banca d’Italia nel loro ruolo di BCN che realizzano e gestiscono la SSP nell’interesse dell’Eurosistema,
per «Single Shared Platform (SSP)» si intende l’infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BC fornitrici della SSP,
per «sistema componente di TARGET2» si intende qualsiasi sistema RTGS delle BC dell’Eurosistema che fa parte di TARGET2,
per «BCN partecipante» si intende la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro che ha adottato l’euro,
per «Eurosistema» si intende la BCE e le BCN partecipanti,
per «BC dell’Eurosistema» si intende la BCE o una BCN partecipante,
per «fornitore dei servizi di rete» si intende il fornitore delle connessioni informatiche di rete per l’immissione di messaggi di pagamento in TARGET2,
per «partecipante» (o «partecipante diretto») si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM presso una BC dell’Eurosistema,
per «Payments Module (PM)» si intende un modulo della SSP nel quale i pagamenti dei partecipanti a TARGET2 sono regolati sui conti PM,
per «conto PM» si intende un conto detenuto da un partecipante a TARGET2 nel PM presso una BC dell’Eurosistema, necessario per consentire a tale partecipante a TARGET2 di:
a) immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2; e
b) regolare tali pagamenti attraverso tale BC dell’Eurosistema,
per «Stato membro non partecipante» si intende uno Stato membro che non ha adottato l’euro,
per «BC connessa a TARGET2» si intende una BCN, diversa da una BCN partecipante, che è connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo,
per «codice identificativo bancario (BIC)» si intende il codice di identificazione così come definito dallo standard ISO n. 9362,
per «partecipante indiretto» s’intende un ente creditizio insediato nello Spazio economico europeo (SEE), che ha concluso un accordo con un partecipante diretto al fine di immettere ordini di pagamento e ricevere pagamenti attraverso il conto PM di tale partecipante diretto, e che è stato riconosciuto come partecipante indiretto da un sistema componente di TARGET2,
per «titolare di addressable BIC» s’intende un soggetto che: a) è intestatario di un codice identificativo bancario (BIC); b) non è riconosciuto come partecipante indiretto; e c) è corrispondente o cliente di un partecipante diretto o succursale di un partecipante diretto o indiretto ed è in grado di immettere ordini di pagamento, e di ricevere pagamenti, nel sistema componente TARGET2 tramite il partecipante diretto,
per «giornata lavorativa» si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell’appendice V dell’allegato II,
per «credito infragiornaliero» si intende il credito accordato per un tempo inferiore alla durata di una giornata lavorativa,
per «sistema ancillare (SA)» si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nel SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un’autorità competente, nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari mentre le conseguenti obbligazioni monetarie sono regolate in TARGET2 conformemente a quanto previsto dal presente indirizzo e dall’accordo bilaterale a tal fine stipulato dal sistema ancillare e dalla BC dell’Eurosistema interessata,
per «periodo transitorio» si intende, con riferimento a ciascuna BC dell’Eurosistema, il periodo di quattro anni che ha inizio al momento in cui la BC dell’Eurosistema migra alla SSP,
per «home account» si intende un conto aperto al di fuori del PM da parte di una BCN partecipante per un soggetto che ha i requisiti per diventare partecipante indiretto,
per «Ancillary System Interface (ASI)» si intende lo strumento tecnico che consente a un SA di utilizzare una gamma di servizi speciali e predefiniti per l’immissione e il regolamento di istruzioni di pagamento SA; esso può anche essere utilizzato da parte di una BCN partecipante per il regolamento di operazioni per contante che derivano da versamenti e prelevamenti,
per «Participant Interface (PI)» si intende lo strumento tecnico che consente ai partecipanti diretti di immettere e regolare ordini di pagamento attraverso i servizi offerti nel PM,
per «servizi fondamentali di TARGET2» si intendono l’elaborazione degli ordini di pagamento nei sistemi componenti di TARGET2, il regolamento delle transazioni relative ai sistemi ancillari, e le funzione del consolidamento della liquidità.

Articolo 3

Sistemi componenti di TARGET2

1. Ciascuna BC dell’Eurosistema gestisce il proprio sistema componente di TARGET2.

2. Ciascun sistema componente di TARGET2 è un sistema designato come tale secondo la relativa legge nazionale di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (2).

3. I nomi dei sistemi componenti di TARGET2 includono esclusivamente «TARGET2» e il nome o l’abbreviazione della BC dell’Eurosistema che lo gestisce o dello Stato membro di tale BC dell’Eurosistema. Il sistema componente di TARGET2 della BCE è denominato TARGET2-ECB.

Articolo 4

Connessione delle BCN degli Stati membri non partecipanti

Le BCN degli Stati membri non partecipanti possono connettersi a TARGET2 solo se concludono un accordo con le BC dell’Eurosistema. Tale accordo specifica che le BC connesse si conformeranno al presente indirizzo, fatta salva ogni opportuna specificazione e modifica tra loro concordata.

SEZIONE II

GOVERNANCE

Articolo 5

Livelli di governance

1. Fatto salvo...

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