Commission Regulation (EC) No 101/2008 of 4 February 2008 amending Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community

Coming into Force25 February 2008
End of Effective Date30 April 2010
Celex Number32008R0101
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/101(1)/oj
Published date05 February 2008
Date04 February 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 31, 05 February 2008
L_2008031IT.01001501.xml
5.2.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31/15

REGOLAMENTO (CE) N. 101/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2008

recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), in particolare l’articolo 122,

considerando quanto segue:

(1) Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno chiesto che siano apportate modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72.
(2) Le modifiche proposte derivano da decisioni prese dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competenti che designano le autorità incaricate di garantire che la legislazione in materia di sicurezza sociale sia applicata conformemente al diritto comunitario.
(3) L'allegato 9 del regolamento (CEE) n. 574/72 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura, conformemente alle disposizioni degli articoli 94 e 95 del medesimo regolamento.
(4) È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da 1 a 7 e gli allegati 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2008.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 311/2007 della Commissione (GU L 82 del 23.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Gli allegati da 1 a 7 e gli allegati 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati come segue:

1. Nell'allegato 1, la rubrica «S. AUSTRIA» è sostituita dal testo seguente: «S. AUSTRIA
1. Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (Ministro federale degli Affari sociali e della tutela dei consumatori), Vienna.
2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Ministro federale dell'Economia e del lavoro), Vienna.
3. Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Ministro federale della Sanità, della famiglia e della gioventù), Vienna.
4. Per quanto riguarda i regimi speciali dei pubblici dipendenti: Bundeskanzler (Cancelliere federale), Vienna, o il governo del Land interessato».
2. L'allegato 2 è così modificato:
a) Alla rubrica «R. PAESI BASSI», il punto 5 è sostituito dal testo seguente:
«5. Prestazioni familiari: Algemene Kinderbijslagwet (Legge generale sugli assegni per figli a carico):
a) quando il beneficiario risiede nei Paesi Bassi: Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (Ufficio distrettuale della Banca delle assicurazioni sociali) nella cui circoscrizione ha la residenza;
b) quando il beneficiario risiede fuori dei Paesi Bassi, ma il suo datore di lavoro risiede o è stabilito nei Paesi Bassi: Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (Ufficio distrettuale della Banca delle assicurazioni sociali) nella cui circoscrizione il datore di lavoro risiede o è stabilito;
c) negli altri casi: Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen. Wet Kinderopvang (legge sull'assistenza all'infanzia): Belastingsdienst/Toeslagen (Ufficio delle imposte/Prestazioni)».
b) La rubrica «T. POLONIA» è così modificata:
i) Le lettere a), b), c) e d) del punto 2 sono sostituite dal testo seguente:
«a) per le persone che hanno esercitato recentemente un’attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, e per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati alle lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Łódź — per le persone che hanno compiuto:
a) periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Spagna, Italia, Grecia, Cipro o Malta;
b) periodi d'assicurazione nell'ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o a Malta;
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto:
a) periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia o Svizzera;
b) periodi d'assicurazione nell'ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia o Svizzera;
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Opole — per le persone che hanno compiuto:
a) periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio della Germania;
b) periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Szczecin — per le persone che hanno compiuto:
a) periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;
b) periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Ufficio I di Varsavia — Ufficio centrale degli accordi internazionali) — per le persone che hanno compiuto:
a) periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania o Regno Unito;
b) periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania o Regno Unito;
b) per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non hanno compiuto i periodi di servizio di cui alle lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):
1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Varsavia — per le persone che hanno compiuto:
a) periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Austria, Danimarca, Finlandia o Svezia;
b) periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Danimarca, Finlandia o Svezia;
2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Tomaszów Mazowiecki — per le persone che hanno compiuto:
a) periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Spagna, Italia o Portogallo;
b) periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Italia o Portogallo;
3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Częstochowa — per le persone che hanno compiuto:
a) periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi o Svizzera;
b) periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi o Svizzera;
4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto:
a) periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria o Romania;
b) periodi d’assicurazione
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