Council Regulation (EEC) No 386/90 of 12 February 1990 on the monitoring carried out at the time of export of agricultural products receiving refunds or other amounts

Coming into Force16 February 1990
End of Effective Date31 December 2008
Celex Number31990R0386
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1990/386/oj
Published date16 February 1990
Date12 February 1990
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 42, 16 February 1990
EUR-Lex - 31990R0386 - IT 31990R0386

Regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 16/02/1990 pag. 0006 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0036
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0036


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REGOLAMENTO (CEE) N. 386/90 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 1990

relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (4), gli Stati membri prendono le misure necessarie per accertare che le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano reali e regolari, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze;

considerando che, nella sua relazione speciale sul sistema di pagamento delle restituzione agricole all'esportazione (5), nonché nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 1987 (6), la Corte dei conti ha rilevato carenze in alcuni Stati membri per quanto riguarda il controllo del versamento delle restituzioni o di altri importi accordati al momento dell'esportazione;

considerando che la forma di organizzazione che, in linea di massima, offre le migliori garanzie, senza tuttavia comportare obblighi economici o costi amministrativi troppo elevati rispetto ai benefici che possono derivarne per le finanze comunitarie, è quella che combina elementi sia del controllo fisico al momento dell'esportazione sia del controllo contabile;

considerando che, ai fini del miglioramento e dell'armonizzazione delle misure prese dagli Stati membri, appare necessaria l'instaurazione di un sistema di controllo comunitario;

considerando che tale sistema di controllo deve essere basato in particolare su controlli fisici per sondaggio delle merci al...

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