Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1237 of 18 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the rules for applying the system of import and export licences and supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the rules on the release and forfeit of securities lodged for such licences, amending Commission Regulations (EC) No 2535/2001, (EC) No 1342/2003, (EC) No 2336/2003, (EC) No 951/2006, (EC) No 341/2007 and (EC) No 382/2008 and repealing Commission Regulations (EC) No 2390/98, (EC) No 1345/2005, (EC) No 376/2008 and (EC) No 507/2008 (Text with EEA relevance)

Coming into Force06 August 2016,06 November 2016,01 October 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R1237
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1237/oj
Published date30 July 2016
Date18 May 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 206, 30 July 2016
L_2016206IT.01000101.xml
30.7.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 206/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1237 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 177,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 66, paragrafo 3, lettere c) ed e),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) e stabilisce norme relative ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti.
(2) L'articolo 176 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti dei settori indicati in detto articolo possono essere subordinate alla presentazione di un titolo. È opportuno stabilire l'elenco dei prodotti dei suddetti settori per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.
(3) Il controllo dei flussi commerciali mediante i titoli dovrebbe essere trattato in modo flessibile. Nel decidere i casi in cui è richiesto un titolo, è opportuno tenere conto dell'esistenza di eventuali altre fonti di informazioni, come il sistema di sorveglianza doganale, dell'effettiva necessità dei titoli e del tempo necessario per raccogliere le informazioni mediante i titoli. È opportuno definire i casi specifici in cui non è richiesto un titolo.
(4) È necessario subordinare il rilascio dei titoli alla costituzione di una cauzione, in modo da garantire che i prodotti siano importati o esportati durante il periodo di validità del titolo. È inoltre necessario stabilire in quale momento viene espletato l'obbligo di importazione o di esportazione.
(5) Poiché un titolo di importazione o di esportazione conferisce il diritto di importare o di esportare, affinché questo diritto sia effettivo è necessario che sia presentato un titolo all'atto della presentazione di una dichiarazione di importazione o di esportazione.
(6) Considerato che la persona che utilizza il titolo non è necessariamente il titolare o il cessionario, è opportuno specificare, ai fini della certezza del diritto e dell'efficienza amministrativa, quali persone sono autorizzate a utilizzare il titolo, compreso un rappresentante doganale che opera per conto del titolare o del cessionario.
(7) Tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti agricoli in causa, è opportuno ammettere una certa tolleranza in ordine al quantitativo dei prodotti importati o esportati rispetto a quello indicato nel titolo.
(8) Se un titolo di importazione viene utilizzato anche per gestire un contingente tariffario per il quale è stato concesso un regime preferenziale, tale regime dev'essere applicato agli importatori nell'ambito del titolo, che, in alcuni casi, dev'essere accompagnato da un documento di un paese terzo. Per evitare il superamento del contingente, il regime preferenziale deve essere applicato fino a concorrenza del quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo. In simili casi occorre ammettere una tolleranza, purché la parte del quantitativo che supera il quantitativo indicato nel titolo, nei limiti di tale tolleranza, non benefici del regime preferenziale e sia dovuto il dazio doganale convenzionale.
(9) È opportuno stabilire norme specifiche riguardanti la trasferibilità dei titoli.
(10) Occorre stabilire disposizioni relative allo svincolo e all'incameramento della cauzione costituita per i titoli di importazione e di esportazione.
(11) A motivo della specificità del settore, è necessario stabilire alcune condizioni supplementari per i titoli di importazione della canapa e dell'aglio.
(12) Per motivi di chiarezza è opportuno stabilire le regole relative ai titoli di importazione e di esportazione rilasciati per i prodotti per i quali l'obbligo di presentare un titolo di importazione o di esportazione è abolito o è interessato dal presente regolamento e che sono ancora validi alla data di applicazione del presente regolamento.
(13) Considerato che lo scopo del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (4) è di semplificare le disposizioni applicabili al regime dei titoli di importazione e di esportazione e di adeguarle al nuovo quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, le disposizioni attualmente in vigore dovrebbero essere sostituite. A fini di chiarezza, alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2535/2001 (5), (CE) n. 1342/2003 (6), (CE) n. 2336/2003 (7), (CE) n. 951/2006 (8), (CE) n. 341/2007 (9) e (CE) n. 382/2008 della Commissione (10) dovrebbero essere soppresse e i regolamenti (CE) n. 2390/98 (11), (CE) n. 1345/2005 (12), (CE) n. 376/2008 (13) e (CE) n. 507/2008 della Commissione (14) dovrebbero essere abrogati.
(14) La transizione dalle procedure stabilite nelle disposizioni soppresse e nei regolamenti abrogati a quelle stabilite nel presente regolamento potrebbero avere conseguenze pratiche. È pertanto opportuno differire l'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «titolo»: un documento elettronico o cartaceo di una durata di validità specifica, che stabilisce il diritto e l'obbligo di importare o esportare prodotti;

b) «nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli»: le disposizioni dettagliate relative ai titoli di importazione e di esportazione e l'insieme delle informazioni che devono figurare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso, quali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C (15).

Articolo 2

Casi in cui è richiesto un titolo

1. È presentato un titolo d'importazione per i prodotti seguenti:

a) i prodotti elencati nella parte I dell'allegato, quando sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica per tutti i regimi tranne i contingenti tariffari, salvo disposizione contraria stabilita nella parte I;
b) i prodotti dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti tariffari gestiti secondo il metodo dell'esame simultaneo o il metodo dei produttori tradizionali/nuovi arrivati di cui all'articolo 184, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 rispettivamente, oppure una combinazione dei due metodi o un altro metodo adeguato;
c) i prodotti per i quali viene fatto riferimento alla presente disposizione nella parte I dell'allegato quando sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nel quadro di contingenti tariffari gestiti secondo il metodo «primo arrivato, primo servito» di cui all'articolo 184, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
d) i prodotti che figurano nella parte I dell'allegato quando sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nel quadro di un regime preferenziale gestito mediante titoli;
e) i prodotti che sono coperti da un regime di perfezionamento passivo mediante un titolo di esportazione e che sono reimmessi in libera pratica quali prodotti menzionati nella sezione A o B della parte I dell'allegato;
(f) i prodotti dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013, laddove si applichi una riduzione del dazio all'importazione.

2. È presentato un titolo di esportazione per i prodotti seguenti:

a) i prodotti elencati nella parte II dell'allegato;
b) i prodotti dell'Unione per i quali deve essere presentato un titolo di esportazione per l'ammissione a un contingente gestito dall'Unione o da un paese terzo e aperto in tale paese per tali prodotti;
c) i seguenti prodotti dell'Unione di cui alla parte II dell'allegato, destinati all'esportazione:
i) i prodotti posti sotto il regime del perfezionamento attivo;
ii) i prodotti che sono prodotti di base menzionati nell'allegato III del regolamento (UE) n.
...

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