Regolamento (UE) n 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio

Published date20 May 2014
Subject Matterarancel aduanero común (AAC),tariffa doganale comune,tarif douanier commun
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 150, 20 de mayo de 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 150, 20 maggio 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 150, 20 mai 2014
TESTO consolidato: 32014R0510 — IT — 09.06.2014

2014R0510 — IT — 09.06.2014 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (UE) n 510/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150, 20.5.2014, p.1)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 346, 2.12.2014, pag. 62 (510/2014)




▼B

REGOLAMENTO (UE) n 510/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ),

considerando quanto segue:
(1) Occorre adattare il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio ( 3 ) e il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio ( 4 ) in conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, in particolare dell’introduzione prevista da tale trattato di una distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione. Ulteriori adeguamenti risultano necessari al fine di migliorare la chiarezza e la trasparenza dei testi esistenti.
(2) Fino al 31 dicembre 2013, il principale strumento della politica agricola comune («PAC») previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) è stato il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 5 ).
(3) Nell’ambito della riforma della PAC, il regolamento (CE) n. 1234/2007 è stato sostituito, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ). I regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 dovrebbero essere adeguati per tener conto di tale regolamento, al fine di mantenere la coerenza del regime di scambi con i paesi terzi, da un lato, dei prodotti agricoli e, dall’altro lato, dei prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli, dall’altro.
(4) Alcuni prodotti agricoli sono utilizzati per la fabbricazione sia dei prodotti agricoli trasformati sia delle merci non comprese nell’allegato I del TFUE. È necessario adottare misure sia nell’ambito della PAC che in quello della politica commerciale comune così da tener conto delle ripercussioni che gli scambi di tali prodotti e merci hanno sul conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE e degli effetti che le misure adottate per dare attuazione all’articolo 43 TFUE hanno sulla situazione economica di tali prodotti e merci, tenuto conto delle differenze tra il costo di acquisto di prodotti agricoli sul mercato dell’Unione e su quello mondiale.
(5) Al fine di tener conto delle diverse situazioni dell’agricoltura e dell’industria alimentare all’interno dell’Unione, in quest’ultima si effettua una distinzione fra prodotti agricoli compresi nell’allegato I del TFUE e prodotti agricoli trasformati non elencati in tale allegato. In alcuni paesi terzi con i quali l’Unione conclude accordi risulta impossibile operare detta distinzione. È quindi opportuno prevedere disposizioni per estendere le norme generali applicabili ai prodotti agricoli trasformati non elencati nell’allegato I del TFUE ad alcuni prodotti agricoli elencati in detto allegato laddove un accordo internazionale preveda l’assimilazione di questi due tipi di prodotti.
(6) Ove nel presente regolamento figuri un riferimento ad accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria dall’Unione in conformità del TFUE, si rinvia all’articolo 218 di quest’ultimo.
(7) Al fine di evitare o reprimere gli effetti pregiudizievoli che le importazioni di determinati prodotti agricoli possono avere sul mercato dell’Unione e sull’efficienza della PAC, dovrebbe risultare possibile subordinare l’importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, purché siano rispettate determinate condizioni.
(8) L’ovoalbumina e la lattoalbumina sono prodotti agricoli trasformati non compresi nell’allegato I del TFUE. Per motivi di armonizzazione e di semplificazione è opportuno integrare il regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina di cui al regolamento (CE) n. 614/2009 negli accordi commerciali applicabili a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. In considerazione del fatto che le uova possono in larga misura essere sostituite dall’ovoalbumina e in certa misura dalla lattoalbumina, gli accordi commerciali per l’ovoalbumina e la lattoalbumina dovrebbero corrispondere a quelli previsti per le uova.
(9) Fatte salve le disposizioni specifiche concernenti accordi commerciali preferenziali di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) nonché altri accordi commerciali distinti dell’Unione, è necessario stabilire le regole fondamentali che disciplinano il regime di scambi applicabile ai prodotti agricoli trasformati e alle merci non comprese nell’allegato I risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. È inoltre necessario articolare la fissazione dei dazi ridotti all’importazione e contingenti tariffari, nonché la concessione delle restituzioni all’esportazione, conformemente a tali norme principali. Tali norme e disposizioni dovrebbero altresì tenere conto dei vincoli relativi ai dazi all’importazione e alle sovvenzioni all’ esportazione risultanti dagli impegni assunti dall’Unione nell’ambito degli accordi OMC e degli accordi bilaterali.
(10) A causa degli stretti legami tra il mercato dell’ovoalbumina e della lattoalbumina e quello delle uova, dovrebbe essere possibile esigere la presentazione di una licenza d’importazione per le importazioni di ovoalbumina e la lattoalbumina e sospendere il regime di perfezionamento attivo per tali prodotti qualora il mercato dell’Unione di tali prodotti o quello delle uova subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo per ovoalbumina e la lattoalbumina. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di subordinare il rilascio di licenze di importazione per l’ovoalbumina e la lattoalbumina nonché l’immissione in libera pratica di tali prodotti coperti da una licenza al rispetto di condizioni relative all’origine, alla provenienza, all’autenticità e alle caratteristiche qualitative del prodotto.
(11) Per tener conto dell’andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati dell’ovoalbumina e della lattoalbumina o di quello delle uova e dei risultati del monitoraggio delle importazioni di ovoalbumina e lattoalbumina, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE, con riguardo alle norme per subordinare l’importazione di ovoalbumina e lattoalbumina per l’immissione in libera pratica alla presentazione di una licenza d’importazione, alle norme sui diritti e gli obblighi derivanti da tale licenza e i suoi effetti giuridici, sui casi in cui un margine di tolleranza è applicato con riguardo alle obbligazioni indicate nella licenza, norme sul rilascio di una licenza d’importazione e l’immissione in libera pratica alla presentazione di un documento emesso da un paese terzo o da un organismo che attesti tra l’altro origine, provenienza, autenticità e caratteristiche qualitative dei prodotti, norme sul trasferimento delle licenze di importazione o su restrizioni all’eventuale trasferimento, al fine di determinare i casi in cui la presentazione di una licenza di importazione non è necessaria e i casi in cui sia richiesta o meno la costituzione della cauzione onde garantire che i prodotti siano importati nel periodo di validità della licenza.
(12) Alcuni prodotti agricoli trasformati non compresi nell’allegato I del TFUE sono ottenuti utilizzando prodotti agricoli soggetti alla PAC. I dazi applicati alle importazioni di tali prodotti agricoli trasformati dovrebbero compensare la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e i prezzi sul mercato dell’Unione per i prodotti agricoli utilizzati per la loro produzione, garantendo al tempo stesso la concorrenzialità dell’industria di trasformazione interessata.
(13) Nel quadro di alcuni accordi internazionali sono concesse riduzioni o l’eliminazione graduale dei dazi all’importazione per i prodotti agricoli trasformati, per gli elementi agricoli, i dazi supplementari sullo zucchero e le farine nonché il dazio ad valorem nel quadro della politica commerciale dell’Unione. Dovrebbe essere possibile stabilire tali riduzioni in funzione degli elementi agricoli applicabili agli scambi non preferenziali.
(14) È opportuno che l’elemento agricolo del dazio all’importazione controbilanci la differenza tra i prezzi dei prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati in questione sul mercato mondiale e sul mercato dell’Unione. È pertanto necessario mantenere uno stretto legame tra il calcolo dell’elemento agricolo del dazio applicabile ai prodotti agricoli trasformati e quello applicabile ai prodotti agricoli importati in uno stato originario.
(15) Al fine di applicare gli accordi internazionali che prevedono la riduzione o l’eliminazione progressiva di dazi all’importazione sui prodotti agricoli trasformati in base a specifici prodotti agricoli utilizzati o che si
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