Regolamento (UE) n 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio
Published date | 20 May 2014 |
Subject Matter | arancel aduanero común (AAC),tariffa doganale comune,tarif douanier commun |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de la Unión Europea, L 150, 20 de mayo de 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 150, 20 maggio 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 150, 20 mai 2014 |
2014R0510 — IT — 09.06.2014 — 000.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►B | REGOLAMENTO (UE) n 510/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150, 20.5.2014, p.1) |
Rettificato da:
►C1 | Rettifica, GU L 346, 2.12.2014, pag. 62 (510/2014) |
▼B
REGOLAMENTO (UE) n 510/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ),
considerando quanto segue:(1) | Occorre adattare il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio ( 3 ) e il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio ( 4 ) in conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, in particolare dell’introduzione prevista da tale trattato di una distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione. Ulteriori adeguamenti risultano necessari al fine di migliorare la chiarezza e la trasparenza dei testi esistenti. |
(2) | Fino al 31 dicembre 2013, il principale strumento della politica agricola comune («PAC») previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) è stato il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 5 ). |
(3) | Nell’ambito della riforma della PAC, il regolamento (CE) n. 1234/2007 è stato sostituito, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ). I regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 dovrebbero essere adeguati per tener conto di tale regolamento, al fine di mantenere la coerenza del regime di scambi con i paesi terzi, da un lato, dei prodotti agricoli e, dall’altro lato, dei prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli, dall’altro. |
(4) | Alcuni prodotti agricoli sono utilizzati per la fabbricazione sia dei prodotti agricoli trasformati sia delle merci non comprese nell’allegato I del TFUE. È necessario adottare misure sia nell’ambito della PAC che in quello della politica commerciale comune così da tener conto delle ripercussioni che gli scambi di tali prodotti e merci hanno sul conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE e degli effetti che le misure adottate per dare attuazione all’articolo 43 TFUE hanno sulla situazione economica di tali prodotti e merci, tenuto conto delle differenze tra il costo di acquisto di prodotti agricoli sul mercato dell’Unione e su quello mondiale. |
(5) | Al fine di tener conto delle diverse situazioni dell’agricoltura e dell’industria alimentare all’interno dell’Unione, in quest’ultima si effettua una distinzione fra prodotti agricoli compresi nell’allegato I del TFUE e prodotti agricoli trasformati non elencati in tale allegato. In alcuni paesi terzi con i quali l’Unione conclude accordi risulta impossibile operare detta distinzione. È quindi opportuno prevedere disposizioni per estendere le norme generali applicabili ai prodotti agricoli trasformati non elencati nell’allegato I del TFUE ad alcuni prodotti agricoli elencati in detto allegato laddove un accordo internazionale preveda l’assimilazione di questi due tipi di prodotti. |
(6) | Ove nel presente regolamento figuri un riferimento ad accordi internazionali conclusi o applicati in via provvisoria dall’Unione in conformità del TFUE, si rinvia all’articolo 218 di quest’ultimo. |
(7) | Al fine di evitare o reprimere gli effetti pregiudizievoli che le importazioni di determinati prodotti agricoli possono avere sul mercato dell’Unione e sull’efficienza della PAC, dovrebbe risultare possibile subordinare l’importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, purché siano rispettate determinate condizioni. |
(8) | L’ovoalbumina e la lattoalbumina sono prodotti agricoli trasformati non compresi nell’allegato I del TFUE. Per motivi di armonizzazione e di semplificazione è opportuno integrare il regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina di cui al regolamento (CE) n. 614/2009 negli accordi commerciali applicabili a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. In considerazione del fatto che le uova possono in larga misura essere sostituite dall’ovoalbumina e in certa misura dalla lattoalbumina, gli accordi commerciali per l’ovoalbumina e la lattoalbumina dovrebbero corrispondere a quelli previsti per le uova. |
(9) | Fatte salve le disposizioni specifiche concernenti accordi commerciali preferenziali di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) nonché altri accordi commerciali distinti dell’Unione, è necessario stabilire le regole fondamentali che disciplinano il regime di scambi applicabile ai prodotti agricoli trasformati e alle merci non comprese nell’allegato I risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. È inoltre necessario articolare la fissazione dei dazi ridotti all’importazione e contingenti tariffari, nonché la concessione delle restituzioni all’esportazione, conformemente a tali norme principali. Tali norme e disposizioni dovrebbero altresì tenere conto dei vincoli relativi ai dazi all’importazione e alle sovvenzioni all’ esportazione risultanti dagli impegni assunti dall’Unione nell’ambito degli accordi OMC e degli accordi bilaterali. |
(10) | A causa degli stretti legami tra il mercato dell’ovoalbumina e della lattoalbumina e quello delle uova, dovrebbe essere possibile esigere la presentazione di una licenza d’importazione per le importazioni di ovoalbumina e la lattoalbumina e sospendere il regime di perfezionamento attivo per tali prodotti qualora il mercato dell’Unione di tali prodotti o quello delle uova subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo per ovoalbumina e la lattoalbumina. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di subordinare il rilascio di licenze di importazione per l’ovoalbumina e la lattoalbumina nonché l’immissione in libera pratica di tali prodotti coperti da una licenza al rispetto di condizioni relative all’origine, alla provenienza, all’autenticità e alle caratteristiche qualitative del prodotto. |
(11) | Per tener conto dell’andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati dell’ovoalbumina e della lattoalbumina o di quello delle uova e dei risultati del monitoraggio delle importazioni di ovoalbumina e lattoalbumina, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE, con riguardo alle norme per subordinare l’importazione di ovoalbumina e lattoalbumina per l’immissione in libera pratica alla presentazione di una licenza d’importazione, alle norme sui diritti e gli obblighi derivanti da tale licenza e i suoi effetti giuridici, sui casi in cui un margine di tolleranza è applicato con riguardo alle obbligazioni indicate nella licenza, norme sul rilascio di una licenza d’importazione e l’immissione in libera pratica alla presentazione di un documento emesso da un paese terzo o da un organismo che attesti tra l’altro origine, provenienza, autenticità e caratteristiche qualitative dei prodotti, norme sul trasferimento delle licenze di importazione o su restrizioni all’eventuale trasferimento, al fine di determinare i casi in cui la presentazione di una licenza di importazione non è necessaria e i casi in cui sia richiesta o meno la costituzione della cauzione onde garantire che i prodotti siano importati nel periodo di validità della licenza. |
(12) | Alcuni prodotti agricoli trasformati non compresi nell’allegato I del TFUE sono ottenuti utilizzando prodotti agricoli soggetti alla PAC. I dazi applicati alle importazioni di tali prodotti agricoli trasformati dovrebbero compensare la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e i prezzi sul mercato dell’Unione per i prodotti agricoli utilizzati per la loro produzione, garantendo al tempo stesso la concorrenzialità dell’industria di trasformazione interessata. |
(13) | Nel quadro di alcuni accordi internazionali sono concesse riduzioni o l’eliminazione graduale dei dazi all’importazione per i prodotti agricoli trasformati, per gli elementi agricoli, i dazi supplementari sullo zucchero e le farine nonché il dazio ad valorem nel quadro della politica commerciale dell’Unione. Dovrebbe essere possibile stabilire tali riduzioni in funzione degli elementi agricoli applicabili agli scambi non preferenziali. |
(14) | È opportuno che l’elemento agricolo del dazio all’importazione controbilanci la differenza tra i prezzi dei prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati in questione sul mercato mondiale e sul mercato dell’Unione. È pertanto necessario mantenere uno stretto legame tra il calcolo dell’elemento agricolo del dazio applicabile ai prodotti agricoli trasformati e quello applicabile ai prodotti agricoli importati in uno stato originario. |
(15) | Al fine di applicare gli accordi internazionali che prevedono la riduzione o l’eliminazione progressiva di dazi all’importazione sui prodotti agricoli trasformati in base a specifici prodotti agricoli utilizzati o che si |
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