Council Regulation (EC) No 1216/2009 of 30 November 2009 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products

Published date15 December 2009
Subject MatterCustoms duties: Community tariff quotas
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 328, 15 December 2009
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15.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328/10

REGOLAMENTO (CE) N. 1216/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3). È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) Il trattato prevede l'instaurazione di una politica agricola comune concernente i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato.
(3) Taluni prodotti agricoli entrano nella composizione di parecchie merci non contemplate dall'allegato I del trattato.
(4) È necessario prevedere misure connesse con la politica agricola comune e con la politica commerciale comune, al fine di prendere in considerazione, da un lato, l'incidenza degli scambi di tali merci sugli scopi dell'articolo 33 del trattato e, dall'altro, di prendere in considerazione in quale modo le misure emanate in forza dell'articolo 37 del trattato incidono sugli aspetti economici connessi a tali merci, viste le differenze tra i costi di approvvigionamento di prodotti agricoli nella Comunità e all'esterno della stessa nonché le differenze tra i prezzi dei prodotti agricoli.
(5) Secondo il trattato, le politiche agricola e commerciale sono politiche comunitarie. Per realizzare gli scopi del trattato è necessario assoggettare in tutta la Comunità talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli a una disciplina generale e completa degli scambi ad esse relativi.
(6) È opportuno tenere conto dei vincoli risultanti dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (4).
(7) Alcune merci non comprese nell'allegato I del trattato ed elencate nell'allegato II del presente regolamento sono ottenute utilizzando prodotti agricoli soggetti alla politica agricola comune. Pertanto, l'imposta loro applicabile all'importazione deve, da un lato, compensare la differenza tra i prezzi rilevati sul mercato mondiale e quelli del mercato comunitario per i prodotti agricoli utilizzati e, dall'altro, garantire la protezione dell'industria che trasforma tali prodotti agricoli.
(8) Nell'ambito di accordi la Comunità prevede di mantenere un'imposta che si limita a compensare, in tutto o in parte, le differenze di prezzo dei prodotti agricoli utilizzati. È pertanto necessario stabilire, per tali merci, la parte dell'imposta complessiva che corrisponde alla compensazione delle differenze rispetto ai prezzi dei prodotti agricoli considerati.
(9) Inoltre, è opportuno mantenere uno stretto legame tra il calcolo dell'elemento agricolo dell'imposta applicabile alle merci e l'imposta applicabile ai prodotti di base importati allo stato originario.
(10) Per non appesantire le formalità amministrative è opportuno non applicare importi di scarsa incidenza e permettere agli Stati membri di non procedere a rettifiche di importi riguardanti uno stesso atto di scambio quando il saldo degli importi in oggetto sia di scarsa entità.
(11) È opportuno che l'applicazione di accordi preferenziali non appesantisca le procedure degli scambi con i paesi terzi. A tale effetto è opportuno che le modalità di applicazione provvedano a che una merce dichiarata all'esportazione sotto un regime preferenziale non possa in realtà essere esportata sotto il regime generale e viceversa.
(12) Nel quadro di taluni accordi preferenziali, sono previste alcune riduzioni degli elementi agricoli nell'ambito della politica commerciale comune della Comunità. Le suddette riduzioni sono stabilite in funzione degli elementi agricoli applicabili agli scambi non preferenziali. È pertanto necessario che tali importi ridotti siano convertiti in moneta nazionale applicando lo stesso tasso di cambio utilizzato per la conversione degli importi non ridotti.
(13) Nel quadro di taluni accordi preferenziali, sono previste alcune concessioni entro i limiti di contingenti concernenti sia la protezione agricola sia la protezione non agricola, ovvero la protezione non agricola è soggetta a riduzioni a seguito di tali accordi. È necessario che la gestione della parte non agricola della protezione sia soggetta alle stesse norme di gestione della parte agricola della protezione.
(14) Occorre prevedere un regime di restituzioni all'esportazione per determinati prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci non comprese nell'allegato I del trattato, per non penalizzare i produttori di queste merci a causa dei prezzi ai quali debbono approvvigionarsi nell'ambito della politica agricola comune. Queste restituzioni possono compensare solamente la differenza tra il prezzo di un prodotto agricolo rilevato sul mercato della Comunità e quello del mercato mondiale. È pertanto opportuno che questo regime venga istituito nell'ambito di ciascuna delle organizzazioni comuni di mercato interessate.
(15) Gli articoli 162, 163 e 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (5), prevedono la concessione di tali restituzioni. Le modalità di applicazione devono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007. È opportuno che gli importi delle restituzioni siano stabiliti secondo la stessa procedura prevista per determinare le restituzioni per prodotti agricoli esportati allo stato originario. Per contro, le modalità d'applicazione di tale regime sono decise tenendo conto essenzialmente dei processi di fabbricazione delle merci in oggetto; esse devono quindi essere stabilite su una base comune.
(16) In particolare, è opportuno garantire un controllo delle spese in base agli impegni mediante l'emissione di certificati. Tuttavia, per quanto riguarda le spese che non sono coperte dall'ottenimento di uno o più certificati, la contabilità si effettua sempre sulla base dei pagamenti di restituzione, se necessario sotto forma di anticipi.
(17) La Commissione prende in considerazione l'insieme delle imprese trasformatrici di prodotti agricoli e, in particolare, la situazione delle piccole e medie imprese, tenendo conto dell'impatto delle misure mirate aventi ad oggetto le economie relative alle restituzioni alle importazioni. I piccoli esportatori, tenuto conto dei loro interessi specifici, dovrebbero beneficiare di un'esenzione dalla presentazione di certificati nell'ambito del regime di concessione delle retribuzioni all'esportazione.
(18) Il meccanismo di protezione agricola previsto dal presente regolamento può, in circostanze eccezionali, essere insufficiente. Questo rischio si presenta ugualmente nel caso di accordi preferenziali. Per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno prevedere la possibilità di una rapida adozione di tutte le misure necessarie.
(19) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6), deve essere applicato agli scambi previsti dal presente regolamento.
(20) La distinzione fra prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato e merci non comprese in tale allegato è un criterio proprio della Comunità basato sulla situazione dell'agricoltura e dell'industria alimentare all'interno della stessa. La situazione prevalente in alcuni paesi terzi con cui la Comunità conclude accordi può essere sensibilmente diversa. È quindi opportuno prevedere che, nell'ambito di tali accordi, le regole generali applicabili ai prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato possano applicarsi, mutatis mutandis, a taluni prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato I del trattato.
(21) Ai sensi degli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, i fabbisogni di materie prime agricole delle industrie di trasformazione potrebbero non essere soddisfatti completamente, in condizioni competitive, dalle materie prime agricole comunitarie. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 prevede, all'articolo 117, lettera c), l'accesso per alcune merci al regime di perfezionamento attivo con riserva del rispetto di condizioni economiche le cui modalità sono definite dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7). In considerazione dei summenzionati accordi, è opportuno prevedere anche che le condizioni economiche siano considerate soddisfatte per l'accesso di determinate quantità di certi prodotti agricoli al regime del perfezionamento.
(22) Per tutelare gli interessi dei produttori delle materie prime agricole è opportuno prevedere, nei successivi esercizi finanziari, gli stanziamenti destinati a far sì che le merci non comprese nell'allegato I del trattato possano beneficiare pienamente dell'intero utilizzo del massimale OMC in vigore. È opportuno altresì garantire un controllo globale, elaborando nel contempo una procedura elastica, in base a un bilancio
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