2002/371/EC: Commission Decision of 15 May 2002 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to textile products and amending Decision 1999/178/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 1844)

Coming into Force01 June 2002,18 May 2002
End of Effective Date31 May 2009
Celex Number32002D0371
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2002/371/oj
Published date18 May 2002
Date15 May 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 133, 18 May 2002
EUR-Lex - 32002D0371 - IT

2002/371/CE: Decisione della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1844]

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 18/05/2002 pag. 0029 - 0041


Decisione della Commissione

del 15 maggio 2002

che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE

[notificata con il numero C(2002) 1844]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/371/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare gli articoli 4 e 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica è effettuato a tempo debito prima della fine del loro periodo di validità per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

(4) È opportuno rivedere i criteri ecologici di cui alla decisione 1999/178/CE della Commissione, del 17 febbraio 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili(2) per tenere conto dell'evoluzione del mercato. Occorre inoltre modificare il periodo di validità di tale decisione, già prorogato dalla decisione 2001/831/CE della Commissione(3).

(5) Occorre adottare una nuova decisione della Commissione che stabilisca criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti, con validità quinquennale.

(6) È opportuno che per un periodo limitato di tempo, non superiore a dodici mesi, i criteri previsti dalla presente decisione e i criteri stabiliti dalla decisione 1999/178/CE siano entrambi validi, per consentire alle imprese che hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima della data di applicazione della presente decisione di adeguare tali prodotti e di renderli conformi ai nuovi criteri.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono basate sui criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica istituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i prodotti tessili devono rientrare nel gruppo di prodotti definito all'articolo 2 e soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il gruppo "prodotti tessili" comprende:

capi di abbigliamento e accessori tessili: capi di abbigliamento ed accessori (quali ad esempio fazzoletti, sciarpe, borsette, borse per la spesa, zaini, cinture ecc.) costituiti per almeno il 90 % in peso da fibre tessili;

prodotti tessili per interni: prodotti tessili da utilizzarsi in interni costituiti per almeno il 90 % in peso da fibre tessili, ad esclusione dei rivestimenti per pareti e pavimenti;

fibre, filati e tessuti: destinati alla realizzazione di capi di abbigliamento e accessori tessili o di prodotti tessili per interni.

Nel calcolo della percentuale di fibre tessili dei "capi di abbigliamento e accessori tessili" e dei "prodotti tessili per interni" non si devono considerare il piumino, le piume, le membrane e i rivestimenti.

Articolo 3

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo "prodotti tessili" è "016".

Articolo 4

L'articolo 3 della decisione 1999/178/CE è sostituito dal seguente: "La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici specifici sono validi fino al 31 maggio 2003."

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1o giugno 2002 al 31 maggio 2007.

I produttori di articoli appartenenti al gruppo "prodotti tessili" che hanno ottenuto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1o giugno 2002 possono continuare ad utilizzare il marchio fino al 31 maggio 2003.

I produttori di articoli appartenenti al gruppo "prodotti tessili" che hanno presentato domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1o giugno 2002 possono ottenere fino al 31 maggio 2003 l'assegnazione del marchio alle condizioni previste dalla decisione 1999/178/CE.

Dal 1o giugno 2002 le nuove domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica per il gruppo "prodotti tessili" devono soddisfare i criteri stabiliti nella presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2002.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2) GU L 57 del 5.3.1999, pag. 21.

(3) GU L 31 del 28.11.2001, pag. 29.

ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

L'obiettivo dei criteri di seguito riportati è di favorire la riduzione dell'inquinamento idrico collegato alle principali fasi del ciclo di produzione tessile, compresa la produzione delle fibre, la filatura, la tessitura ortogonale, la tessitura a maglia, il candeggio, la tintura e il finissaggio.

I vari criteri sono fissati ad un livello tale da promuovere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti tessili a ridotto impatto ambientale.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta.

L'unità funzionale cui devono essere riferiti gli input e gli output è: 1 kg di prodotto tessile in condizioni normali (65 % RH ± 2 % e 20 °C ± 2 °C. Le condizioni normali sono precisate nella norma ISO 139 "Tessili - atmosfere standard per il condizionamento e le prove").

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti (ad esempio EMAS o ISO 14001). (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

CRITERI

I criteri si suddividono in tre categorie principali: fibre tessili, processi e sostanze chimiche e idoneità all'uso.

FIBRE TESSILI

In questa sezione sono elencati i criteri specifici per le seguenti fibre: acrilico, cotone e altre fibre di cellulosa naturali, elastan, lino e altre fibre tessili liberiane, lana sucida e altre fibre cheratiniche, fibre di cellulosa artificiali, poliammide, poliestere e polipropilene. Sono ammesse anche altre fibre per le quali non sono stabiliti criteri specifici, ad eccezione delle fibre minerali, di vetro, metalliche, di carbonio e altre fibre inorganiche.

I criteri stabiliti in questa sezione per un dato tipo di fibra non si applicano se detta fibra rappresenta meno del 5 % del peso totale delle fibre tessili contenute nel prodotto, nonché in caso di fibre riciclate. In questo contesto per "fibre riciclate" si intendono le fibre derivanti esclusivamente da ritagli dell'industria tessile e dell'abbigliamento o da rifiuti post-consumo (tessili o di altro genere). In ogni caso, almeno l'85 % in peso di tutte le fibre contenute nel prodotto deve essere conforme ai relativi criteri specifici, se stabiliti, o essere costituito da fibre riciclate.

Valutazione e verifica:

il richiedente deve fornire informazioni dettagliate sulla composizione dei prodotti tessili.

1. Acrilico

a) Il tenore residuo di acrilonitrile nelle fibre grezze che escono dagli impianti di produzione deve essere inferiore a 1,5 mg/kg.

Valutazione e verifica:

il richiedente deve fornire un rapporto di prova basato sul seguente metodo: estrazione con acqua in ebollizione e quantificazione mediante gascromatografia (GLC) capillare.

b) La media annua delle emissioni di acrilonitrile nell'atmosfera (durante la polimerizzazione e fino all'ottenimento della soluzione pronta per la filatura) deve essere inferiore a 1 g/kg di fibra prodotta.

Valutazione e verifica:

il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

2. Cotone e altre fibre di cellulosa naturali (compreso il kapok)

Le fibre di cotone e le altre fibre di cellulosa naturali (di seguito denominate "cotone") non devono contenere (se la sensibilità del metodo di prova lo consente) più di 0,05 ppm di ciascuna delle seguenti sostanze: aldrin, captafol, clordano, DDT, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene...

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