Commission Directive 1999/15/EC of 16 March 1999 adapting to technical progress Council Directive 76/759/EEC relating to direction indicator lamps for motor vehicles and their trailers Text with EEA relevance.

Coming into Force02 May 1999
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31999L0015
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1999/15/oj
Published date12 April 1999
Date16 March 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 97, 12 April 1999
EUR-Lex - 31999L0015 - IT 31999L0015

Direttiva 1999/15/CE della Commissione, del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi Testo rilevante ai fini del SEE.

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 12/04/1999 pag. 0014 - 0032


DIRETTIVA 1999/15/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(3), modificata dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 10,

(1) considerando che la direttiva 76/759/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 76/759/CEE;

(2) considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui alla direttiva 76/759/CEE deve essere conformemente modificata;

(3) considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), come disposto all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengono modificati; che, come primo passo, le prescrizioni tecniche della direttiva 76/759/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento (ECE/ONU) n. 6 mediante rinvio recettizio;

(4) considerando che si deve garantire la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva 76/756/CEE del Consiglio(4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione(5), nonché alla direttiva 76/761/CEE del Consiglio(6), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/17/CE della Commissione(7);

(5) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/759/CEE è così modificata:

1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE per tutti i tipi di indicatori luminosi di direzione conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui ai pertinenti allegati."

2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Per tutti i tipi di proiettori fendinebbia posteriori omologati in forza dell'articolo 1, gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3."

3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE, di tutte le omologazioni concesse, rifiutate o revocate in forza della presente direttiva."

4) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Ai fini della presente direttiva si intende per 'veicolo' ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili."

5) Gli allegati sono sostituiti in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1o aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di detti testi, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di indicatore luminoso di direzione, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita o l'immissione sul mercato degli indicatori luminosi di direzione,

per motivi concernenti detti indicatori, se questi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/759/CEE, come modificata dalla presente direttiva, e nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

2. A decorrere dal 1o aprile 2000, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti gli indicatori luminosi di direzione, e di qualsiasi tipo di indicatore luminoso di direzione, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/759/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1o aprile 2001 le prescrizioni della direttiva 76/759/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative agli indicatori luminosi di direzione in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a...

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