Council Directive 90/387/EEC of 28 June 1990 on the establishment of the internal market for telecommunications services through the implementation of open network provision

Coming into Force14 July 1990
End of Effective Date24 July 2003
Celex Number31990L0387
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1990/387/oj
Published date24 July 1990
Date28 June 1990
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 192, 24 July 1990
EUR-Lex - 31990L0387 - IT

Direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP)

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 24/07/1990 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0212
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0212


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1990

sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP)

(90/387/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 8 A del trattato stabilisce che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi, secondo le disposizioni del trattato;

considerando che la Commissione ha presentato un Libro verde sullo sviluppo del mercato comune per i servizi e le apparecchiature di telecomunicazioni, in data 30 giugno 1987, ed una comunicazione sull'applicazione di detto Libro verde fino al 1992, in data 9 febbraio 1988;

considerando che il Consiglio ha adottato, in data 30 giugno 1988, una risoluzione concernente lo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (4);

considerando che, la completa realizzazione di un mercato comunitario per i servizi delle telecomunicazioni sarà favo-

rita dalla rapida introduzione di principi e condizioni armonizzate per la fornitura di una rete aperta;

considerando che, data la divergenza delle situazioni e l'esistenza negli Stati membri di vincoli tecnici ed amministrativi, tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto per fasi;

considerando che le condizioni per la fornitura della rete aperta devono essere coerenti con determinati principi e non devono limitare l'accesso alle reti e ai servizi, fatta eccezione per motivi di interesse pubblico;

considerando che la definizione e l'applicazione di tali principi e requisiti essenziali deve tenere interamente conto del fatto che qualsiasi limitazione al diritto di fornire servizi negli e fra gli Stati membri deve essere giustificata obiettivamente, deve rispettare il principio di proporzionalità e non deve essere eccessiva in relazione all'obiettivo perseguito;

considerando che le condizioni per la fornitura della rete aperta non devono consentire limitazioni supplementari all'impiego della rete pubblica e/o dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccettuate le limitazioni che possono derivare dall'esercizio dei diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri e compatibili con il diritto comunitario;

considerando che i principi tariffari devono essere chiaramente definiti per garantire condizioni eque e trasparenti per tutti gli utenti;

considerando che la presente direttiva deve essere letta, nel suo insieme, alla luce dell'allegato 3 che fissa un programma di lavoro per i primi tre anni;

considerando che la definizione di condizioni armonizzate per la fornitura della rete aperta deve basarsi su un processo progressivo e dovrebbe essere preparata con l'assistenza di un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri in contatto con i rappresentanti degli organismi di telecomunicazioni, gli utenti, i consumatori, i fabbricanti ed i fornitori di servizi; che questo processo deve inoltre costituire un processo aperto a tutte le parti interessate e che deve essere lasciato tempo sufficiente per commenti pubblici;

considerando che la definizione comunitaria di interfacce tecniche e di condizioni di accesso armonizzate deve avvenire in base a specifiche tecniche comuni fondate su norme e specifiche internazionali;

considerando che l'attività futura in tale settore deve tenere pienamente conto, tra l'altro, del quadro risultante dalle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE (2), della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (3), e dalla decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (4);

considerando che l'adozione formale, il 12 febbraio 1988, dello statuto dell'Istituto per le norme europee di telecomunicazioni (European Telecommunications Standard Institute - ETSI) e dei relativi regolamenti interni, ha creato un nuovo meccanismo per produrre norme europee per le telecomunicazioni;

considerando che nella sua risoluzione del 27 aprile 1989 concernente la standardizzazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (5) il Consiglio ha assicurato il proprio sostegno all'attività dell'ETSI ed ha invitato la Commissione a contribuire allo sviluppo coerente di detto Istituto e a dargli il suo sostegno;

considerando che in ambito comunitario la definizione e la realizzazione di punti terminali di rete armonizzati per l'interfaccia fisica fra l'infrastruttura di rete e le apparecchiature degli utenti e dei fornitori di servizi costituirà un elemento fondamentale del concetto globale di fornitura della rete aperta;

considerando che la direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (6), prescrive agli Stati membri di garantire a tutti gli utenti che ne fanno richiesta l'accesso ai punti terminali della rete pubblica entro tempi ragionevoli;

considerando che uno degli obiettivi principali della realizzazione di un mercato interno dei servizi di telecomunicazioni deve essere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di servizi paneuropei;

considerando inoltre che nella sua succitata risoluzione del 30 giugno 1988 il Consiglio ha considerato l'esame degli aspetti esterni delle misure comunitarie in materia di telecomunicazioni come obiettivo strategico fondamentale;

considerando che la Comunità attribuisce la massima importanza alla continua crescita dei servizi transfrontalieri di telecomunicazioni, al contributo che possono apportare alla crescita del mercato comune i servizi di telecomunicazioni forniti da società o persone fisiche aventi sede in uno Stato membro ed infine ad un'accresciuta attività dei fornitori comunitari di servizi sui mercati dei paesi terzi; che quindi sarà necessario garantire, man mano che verranno elaborate direttive specifiche, che si tenga conto degli obiettivi in questione nell'intento di arrivare ad una situazione in cui la progressiva realizzazione del mercato interno dei servizi di telecomunicazioni sarà, se del caso, accompagnata da reciproche aperture di mercato in altri paesi;

considerando che questo risultato dovrà essere conseguito di preferenza nel quadro di negoziati multilaterali nell'ambito del GATT, e restando inteso che anche discussioni bilaterali fra la Comunità e paesi...

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