Council Regulation (EC) No 2667/2000 of 5 December 2000 on the European Agency for Reconstruction

Coming into Force07 December 2000
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number32000R2667
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2000/2667/oj
Published date07 December 2000
Date05 December 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 306, 07 December 2000
EUR-Lex - 32000R2667 - IT

Regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'agenzia europea per la ricostruzione

Gazzetta ufficiale n. L 306 del 07/12/2000 pag. 0007 - 0010


Regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio

del 5 dicembre 2000

relativo all'agenzia europea per la ricostruzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) L'assistenza a favore dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è stata fornita prevalentemente nell'ambito del regolamento (CE) n. 1628/96(2) e del regolamento (CE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale(3).

(2) Il regolamento (CE) n. 1628/96 aveva creato l'agenzia europea per la ricostruzione.

(3) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2666/2000(4) (CARDS), che fornisce un quadro giuridico unificato per l'assistenza comunitaria a questi paesi e abroga il regolamento (CE) n. 1628/96.

(4) Occorre pertanto riprendere in un nuovo regolamento, adeguandole al regolamento (CE) n. 2666/2000 (CARDS) e apportando nel contempo le necessarie modifiche, le disposizioni relative alla creazione e al funzionamento dell'agenzia europea per la ricostruzione.

(5) Il Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha sottolineato che l'agenzia europea per la ricostruzione, come autorità incaricata dell'attuazione del futuro programma CARDS, deve poter sfruttare tutto il suo potenziale per conseguire gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999.

(6) Per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione può delegare a un'agenzia l'esecuzione dell'assistenza comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2666/2000 (CARDS), a favore della Repubblica federale di Jugoslavia.

A tal fine è istituita l'agenzia europea per la ricostruzione, in seguito denominata "agenzia", con l'obiettivo di attuare quest'assistenza comunitaria.

Articolo 2

1. Nei limiti delle sue competenze ed ai sensi delle decisioni adottate dalla Commissione, l'agenzia svolge i seguenti compiti per realizzare l'obiettivo di cui all'articolo 1, secondo comma:

a) raccogliere, analizzare e trasmettere alla Commissione le informazioni riguardanti:

i) i danni di guerra, le esigenze connesse alla ricostruzione e al ritorno dei profughi e degli sfollati, nonché le azioni intraprese al riguardo dai governi, dalle autorità locali e regionali e dalla comunità internazionale;

ii) le necessità più urgenti delle popolazioni interessate, tenendo conto degli spostamenti avvenuti e delle possibilità di ritorno di tali popolazioni;

iii) i settori e le zone geografiche prioritari in cui è necessaria un'assistenza urgente della comunità internazionale;

b) elaborare, secondo gli orientamenti indicati dalla Commissione, progetti di programmi per la ricostruzione della Repubblica federale di Jugoslavia e il ritorno dei profughi e degli sfollati;

c) attuare l'assistenza comunitaria di cui all'articolo 1, per quanto possibile in collaborazione con la popolazione locale e avvalendosi, ogniqualvolta ciò sia necessario, di operatori selezionati mediante gara d'appalto. A tal fine, l'agenzia può essere incaricata dalla Commissione di compiere tutte le operazioni necessarie all'attuazione dei programmi di cui alla lettera b), in particolare:

i) stesura della descrizione delle prestazioni;

ii) preparazione delle gare d'appalto e valutazione delle offerte;

iii) firma dei contratti;

iv) conclusione di convenzioni di finanziamento;

v) aggiudicazione dei contratti ai sensi del presente regolamento;

vi) valutazione dei progetti di cui alla lettera b);

vii) controllo dell'esecuzione dei progetti di cui alla lettera b);

viii) pagamenti.

2. Il consiglio direttivo di cui all'articolo 4 è informato dell'esecuzione dei compiti elencati al paragrafo 1. Esso...

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