Commission Regulation (EC) No 993/2001 of 4 May 2001 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance).

Coming into Force01 July 2001,04 June 2001
End of Effective Date30 April 2016
Celex Number32001R0993
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/993/oj
Published date28 May 2001
Date04 May 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 141, 28 May 2001
EUR-Lex - 32001R0993 - IT

Regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Gazzetta ufficiale n. L 141 del 28/05/2001 pag. 0001 - 0128


Regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione

del 4 maggio 2001

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1) È necessario introdurre nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000(4), disposizioni idonee a sviluppare, integrare e, all'occorrenza, aggiornare il vigente quadro normativo del sistema informatizzato di transito, al fine di garantire lo svolgimento uniforme e affidabile dell'intera procedura informatizzata di transito.

(2) Lo scambio di informazioni tra le autorità doganali degli uffici di partenza e degli uffici di passaggio mediante il ricorso a tecnologie dell'informazione e reti informatiche consentirà un controllo più efficace delle operazioni di transito, risparmiando al tempo stesso ai trasportatori la formalità di presentare l'avviso di passaggio a ciascun ufficio di passaggio.

(3) Per verificare l'impiego della garanzia globale e della dispensa di garanzia, occorre fissare un importo presunto dei dazi doganali ed altri oneri relativi a ciascuna operazione di transito nei casi in cui non siano disponibili i dati necessari per procedere a tale calcolo. Le autorità doganali, tuttavia, devono poter stabilire un importo diverso sulla base di eventuali altre informazioni loro note.

(4) Qualora le garanzie vengano verificate attraverso il sistema informatizzato di transito, si deve prevedere la facoltà di non presentare all'ufficio di partenza documenti di garanzia su carta.

(5) Per il controllo informatizzato della garanzia isolata basata sull'utilizzazione di certificati, è opportuno obbligare il fideiussore a fornire all'ufficio di garanzia tutte le informazioni necessarie in merito ai certificati rilasciati.

(6) Affinché le autorità doganali e gli operatori economici possano trarre pieno vantaggio dal sistema informatizzato di transito, occorre estendere anche al destinatario autorizzato l'obbligo di procedere a uno scambio di informazioni con l'ufficio di destinazione per via elettronica.

(7) L'impiego di un sistema informatizzato consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di avvio della procedura di ricerca.

(8) L'accesso ai dati elettronici in materia di transito verrà agevolato dalla stampa sul documento d'accompagnamento transito, sotto forma di codice a barre standard, del numero di riferimento dell'operazione, il che renderà la procedura più rapida ed efficiente.

(9) Il titolo III della parte II del regolamento (CEE) n. 2454/93, che riguarda il deposito doganale, il perfezionamento attivo, la trasformazione sotto controllo doganale, l'ammissione temporanea e il perfezionamento passivo, deve essere semplificato e razionalizzato. Deve altresì essere sostituito il capitolo V relativo alle zone franche e ai depositi franchi.

(10) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 (in prosieguo: "il codice") prevede le basi per rendere più flessibili le condizioni di accesso a taluni regimi, sostituendo l'elenco positivo con un esame delle condizioni economiche nel caso della trasformazione sotto controllo doganale, concentrando l'esame delle condizioni economiche prima della concessione dell'autorizzazione al perfezionamento attivo per merci sensibili e, nell'ambito del perfezionamento passivo, estendendo l'applicazione del metodo di tassazione basato sui costi di trasformazione.

(11) L'interazione tra il regime del perfezionamento attivo e il sistema delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti e delle merci agricole richiede regole più elaborate a seguito della riduzione degli aiuti all'esportazione concordati in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio.

(12) Il complesso delle norme dei regimi doganali economici deve formare oggetto di una razionalizzazione tenuto conto del fatto che in ciascuno dei cinque regimi doganali economici vengono applicate un certo numero di disposizioni identiche. Al fine di evitare un'inutile reiterazione di norme le disposizioni di base comuni a due o più regimi devono essere riunite in un solo capo. Questa parte riguarda, in particolare, l'autorizzazione (compreso quella relativa a più amministrazioni) e la relativa concessione in via semplificata, la contabilità di magazzino, i tassi di rendimento, gli interessi compensativi, le modalità di appuramento, i trasferimenti e la cooperazione amministrativa nonché una struttura armonizzata per il modello di domanda e autorizzazione. Al fine di rendere più flessibili le norme di procedura, è prevista la facoltà di concedere, a determinate condizioni, un'autorizzazione ad efficacia retroattiva per la durata di un anno.

(13) Il codice, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000, prevede inoltre le basi necessarie per consentire agli Stati membri di designare le zone franche nelle quali i controlli e le formalità doganali sono espletati e le disposizioni in materia di obbligazione doganale si applicano secondo i requisiti del regime di deposito doganale. Le zone franche devono pertanto essere suddivise in funzione del tipo di controllo al quale devono essere soggette.

(14) La trasparenza della normativa deve essere migliorata grazie ad una struttura più rigorosa e ad una maggiore concisione evitando inoltre, per quanto possibile, la sovrapposizione di norme doganali e norme agricole.

(15) Il numero degli allegati deve essere ridotto notevolmente. Alcuni devono essere integrati nell'articolato (nn. 69 bis, 74 e 95), altri devono essere riuniti in un unico allegato (nn. 67 e 68, 70, 75 bis, 81, 82, 84, 98 e 106; 71, 72 e 83; 85, 86, 88, 89 e 107), altri ancora devono essere soppressi, avendo un contenuto soprattutto esplicativo, descrittivo od esemplificativo. Devono essere adottati due nuovi allegati (70 e 73).

(16) Gli scambi internazionali di capi d'abbigliamento usati e imballati sono in rapida crescita. Per agevolare tali scambi, è opportuno specificare la norma in materia d'origine per gli oggetti da rigattiere raccolti e imballati. La norma adottata dal comitato per le norme in materia d'origine dell'OMC nel contesto dell'armonizzazione internazionale delle norme in materia di origine non preferenziale (accordo OMC sulle norme in materia d'origine) prevede che l'origine degli oggetti da rigattiere sia determinata in base al concetto di ultima trasformazione sostanziale.

(17) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) 2454/93 è modificato come segue:

1) l'articolo 220, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) alla lettera b), i termini "l'articolo 556, paragrafo 1, secondo comma" sono sostituiti dai termini "l'articolo 508, paragrafo 1";

b) alle lettere c) e d) dopo "l'autorizzazione scritta per il regime doganale in causa" viene aggiunta la frase "o la copia della relativa domanda ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1";

c) alla lettera e), i termini "l'articolo 751, paragrafo 1, secondo comma" sono sostituiti dai termini "l'articolo 508, paragrafo 1";

2) L'articolo 229, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) nell'alinea, i termini "articolo 696" sono sostituiti dai termini: "articolo 497, paragrafo 3, secondo comma";

b) alla lettera a), il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti: "- gli animali per la transumanza o il pascolo o per l'esecuzione di un lavoro o un trasporto e altre merci che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 567, secondo comma, lettera a),

- gli imballaggi di cui all'articolo 571, lettera a), quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità";

c) alla lettera a), quarto trattino, i termini "dell'articolo 671, paragrafo 2, lettera c" sono sostituiti dai termini "dell'articolo 569";

3) all'articolo 232, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, quanto segue è considerato dichiarato per l'ammissione temporanea con l'atto di cui all'articolo 233, salvo il disposto dell'articolo 579:

a) gli effetti personali e le merci importate per fini sportivi conformemente all'articolo 563;

b) i mezzi di trasporto di cui agli articoli da 556 a 561;

c) materiale di conforto per marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, conformemente all'articolo 564, lettera a)";

4) all'articolo 251, è inserito il seguente punto 1 quater: "1 quater Quando viene concessa un'autorizzazione ad efficacia retroattiva, conformemente:

- all'articolo 294 per l'immissione in libera pratica di merci con un trattamento tariffario favorevole o con un'aliquota del dazio ridotta o pari a zero in funzione della loro destinazione,

- all'articolo 508 per un regime doganale economico.";

5) all'articolo 268, paragrafo 3, e all'articolo 269, paragrafo 3, i termini "articoli da 529 a 534" sono sostituiti dai termini "articolo 524.";

6) all'articolo...

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