Commission Directive 93/10/EEC of 15 March 1993 relating to materials and articles made of regenerated cellulose film intended to come into contact with foodstuffs

Coming into Force24 March 1993
End of Effective Date19 July 2007
Celex Number31993L0010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1993/10/oj
Published date17 April 1993
Date15 March 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 93, 17 April 1993
EUR-Lex - 31993L0010 - IT 31993L0010

Direttiva 93/10/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 093 del 17/04/1993 pag. 0027 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 24 pag. 0027
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 24 pag. 0027


DIRETTIVA 93/10/CEE DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 1993 relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando che il numero e la natura delle modifiche apportate e da apportare alla direttiva 83/229/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (2), modificata da ultimo dalla direttiva 92/15/CEE della Commissione (3), rende necessario sostituirla con la presente direttiva;

considerando che le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie ma indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 89/109/CEE;

considerando che secondo l'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE i materiali e gli oggetti, allo stato di prodotti finiti, non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;

considerando che per raggiungere tale obiettivo per le pellicole di cellulosa rigenerata, lo strumento adeguato è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE;

considerando che per i budelli sintetici di cellulosa rigenerata si dovranno prevedere disposizioni specifiche;

...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT