Commission Directive 93/10/EEC of 15 March 1993 relating to materials and articles made of regenerated cellulose film intended to come into contact with foodstuffs
Coming into Force | 24 March 1993 |
End of Effective Date | 19 July 2007 |
Celex Number | 31993L0010 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1993/10/oj |
Published date | 17 April 1993 |
Date | 15 March 1993 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 93, 17 April 1993 |
Direttiva 93/10/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 093 del 17/04/1993 pag. 0027 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 24 pag. 0027
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 24 pag. 0027
DIRETTIVA 93/10/CEE DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 1993 relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3,
sentito il comitato scientifico per l'alimentazione umana,
considerando che il numero e la natura delle modifiche apportate e da apportare alla direttiva 83/229/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (2), modificata da ultimo dalla direttiva 92/15/CEE della Commissione (3), rende necessario sostituirla con la presente direttiva;
considerando che le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie ma indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 89/109/CEE;
considerando che secondo l'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE i materiali e gli oggetti, allo stato di prodotti finiti, non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
considerando che per raggiungere tale obiettivo per le pellicole di cellulosa rigenerata, lo strumento adeguato è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE;
considerando che per i budelli sintetici di cellulosa rigenerata si dovranno prevedere disposizioni specifiche;
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