Commission Directive 98/12/EC of 27 January 1998 adapting to technical progress Council Directive 71/320/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the braking devices of certain categories of motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)

Coming into Force07 April 1998
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31998L0012
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1998/12/oj
Published date18 March 1998
Date27 January 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 81, 18 March 1998
EUR-Lex - 31998L0012 - IT

Direttiva 98/12/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 081 del 18/03/1998 pag. 0001 - 0146


DIRETTIVA 98/12/CE DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 71/320/CEE del Consiglio relativa alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 91/422/CEE della Commissione (4), in particolare l'articolo 5,

considerando che la direttiva 71/320/CEE è una delle direttive particolari che devono essere osservate per conformarsi al procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare deve essere corredata da una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, nonché da una scheda di omologazione basata sull'allegato VI, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che la situazione delle vendite di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni sul mercato dei ricambi e degli accessori è tale da rendere necessario, al fine di salvaguardarne la sicurezza e l'affidabilità, disciplinare la qualità e l'efficacia dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni disponibili sul mercato mediante l'adozione della presente direttiva;

considerando che è opportuno stabilire l'equivalenza tra le normative internazionali, in particolare le normative della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e le direttive particolari; che, di conseguenza, è necessario armonizzare le disposizioni della direttiva 71/320/CEE con quelle del regolamento n. 13, relativo alla frenatura, e del regolamento n. 90, relativo ai gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni, della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

considerando che le numerose modificazioni della direttiva di base 71/320/CEE rendono ora opportuno integrare tutte le modificazioni in un'unica direttiva codificata;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La direttiva 71/320/CEE è modificata come segue:

- L'articolo 1, paragrafo 1, recita:

«1. Ai sensi della presente direttiva per "veicolo" si intende qualsiasi tipo di veicolo definito all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE. Le categorie dei veicoli sono definite nell'allegato II A alla direttiva 70/156/CEE

- Le lettere a), b) e c) sono soppresse.

- I paragrafi 3 e 5 sono soppressi ed il paragrafo 4 è rinumerato 3.

- All'articolo 2, il testo «allegati da I a VIII e da X a XII» è sostituito da «allegati applicabili».

- All'articolo 2a, il testo «gli allegati da I a VIII» è sostituito da «allegati applicabili».

- All'articolo 5, il testo «direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970» è sostituito da «direttiva 70/156/CEE del Consiglio».

2. Gli allegati della direttiva 71/320/CEE sono sostituiti dall'elenco degli allegati e dagli allegati della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo;

- vietare la vendita o la messa in circolazione di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni,

per motivi riguardanti i sistemi di frenatura dei veicoli, se il veicolo o i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni sono conformi alle prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1999, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE, e

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale

di un nuovo tipo di veicolo, per motivi riguardanti i sistemi di frenatura dei veicoli e di un nuovo tipo di gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 31 marzo 2001, gli Stati membri:

- non considerano più validi, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alla suddetta direttiva, e

- possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi,

per motivi riguardanti i sistemi di frenatura, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata dalla presente direttiva.

4. A decorrere dal 31 marzo 2001 le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata dalla presente direttiva, relative ai gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni in quanto entità tecniche, sono applicabili ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

5. In deroga alle disposizioni dei precedenti paragrafi 2 e 4, e per quanto riguarda le parti di ricambio, gli Stati membri consentono la vendita e l'immissione sul mercato di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni destinati al montaggio su tipi di veicoli per i quali l'omologazione è stata concessa prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, a condizione che tali gruppi di ricambio siano conformi alle prescrizioni della versione precedente della direttiva 71/320/CEE applicabile al momento della messa in circolazione di detti veicoli.

In nessun caso i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni in questione potranno contenere amianto.

6. A decorrere dal 1° ottobre 1999, gli Stati membri vietano la vendita e l'immissione sul mercato di veicoli muniti di guarnizioni dei freni contenenti amianto. Tuttavia, le omologazioni rilasciate in conformità della direttiva 91/422/CEE per veicoli muniti di guarnizioni dei freni non contenenti amianto restano in vigore fino al 31 marzo 2001.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(2) GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1.

(3) GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37.

(4) GU L 233 del 22.8.1991, pag. 21.

ALLEGATO I

Definizioni, prescrizioni di costruzione e di montaggio, domanda di omologazione CE, rilascio dell'omologazione CE, modifica del tipo e delle omologazioni, conformità della produzione

1. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1.1. «Tipo di veicolo per quanto riguarda l'impianto di frenatura»

Per «tipo di veicolo per quanto riguarda l'impianto di frenatura» si intendono i veicoli che non differiscono fra loro in modo significativo per i seguenti punti essenziali:

1.1.1. Nel caso dei veicoli a motore,

1.1.1.1. categoria del veicolo, secondo la definizione data nell'articolo 1 della presente direttiva;

1.1.1.2. massa massima, secondo la definizione data al punto 1.14;

1.1.1.3. ripartizione della massa sugli assi;

1.1.1.4. velocità massima per costruzione;

1.1.1.5. impianti di frenatura di tipo differente, in particolare presenza o meno dell'impianto di frenatura del rimorchio;

1.1.1.6. numero e disposizione degli assi;

1.1.1.7. tipo di motore;

1.1.1.8. numero dei rapporti e loro demoltiplicazione;

1.1.1.9. rapporto(i) al(i) ponte(i) dell'asse (degli assi) propulsore(i);

1.1.1.10. dimensioni dei pneumatici.

1.1.2. Nel caso dei rimorchi,

1.1.2.1. categoria del veicolo, secondo la definizione data all'articolo 1 della presente direttiva;

1.1.2.2. massa massima, secondo la definizione data al punto 1.14;

1.1.2.3. ripartizione della massa sugli assi;

1.1.2.4. impianti di frenatura di tipo differente;

1.1.2.5. numero e disposizione degli assi;

1.1.2.6. dimensione dei pneumatici.

1.2. Impianto di frenatura

Per «sistema di frenatura» si intende il complesso di organi che hanno la funzione di diminuire o annullare gradualmente la velocità di...

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