Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs

Coming into Force31 March 2006,01 May 2009
End of Effective Date02 January 2013
Celex Number32006R0510
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/510/oj
Published date13 December 2008
Date20 March 2006
CourtCouncil of the European Union
L_2006093IT.01001201.xml
31.3.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 93/12

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2006

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) La produzione, la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari svolge un ruolo rilevante nell'economia della Comunità.
(2) È opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola al fine di ottenere un migliore equilibrio fra l’offerta e la domanda sui mercati. La promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può essere un notevole vantaggio per l'economia rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per l'accrescimento del reddito degli agricoltori, sia per l'effetto di mantenimento della popolazione rurale in tali zone.
(3) Un numero sempre crescente di consumatori annette maggiore importanza alla qualità anziché alla quantità nell’alimentazione. Questa ricerca di prodotti specifici genera una domanda di prodotti agricoli o alimentari aventi un'origine geografica identificabile.
(4) Di fronte alla grande varietà di prodotti commercializzati e alla moltitudine di informazioni al loro riguardo il consumatore dovrebbe disporre di un’informazione chiara e succinta sull'origine del prodotto, in modo da potersi meglio orientare nella scelta.
(5) L'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari è soggetta alle norme generali fissate nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (2). Tenuto conto della loro specificità, è opportuno adottare disposizioni particolari complementari per i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una zona geografica delimitata che impongano ai produttori di utilizzare sul condizionamento le diciture o i simboli comunitari appropriati. È opportuno rendere obbligatorio l’utilizzo di detti simboli o le diciture per le denominazioni comunitarie allo scopo, da un lato, di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le relative garanzie e, dall’altro, di permettere una identificazione più facile di questi prodotti sui mercati per facilitarne i controlli. È opportuno prevedere un termine ragionevole affinché gli operatori si adeguino a tale obbligo.
(6) È opportuno prevedere un approccio comunitario per le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche. Un quadro normativo comunitario che contempli un regime di protezione consente di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine poiché garantisce, tramite un approccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori.
(7) È opportuno che le norme previste siano applicate nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa ai vini e alle bevande spiritose.
(8) Il campo d'applicazione del presente regolamento dovrebbe limitarsi ai prodotti agricoli e alimentari per i quali esiste un legame fra le caratteristiche del prodotto o dell'alimento e la sua origine geografica. Tuttavia, detto campo d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti agricoli o alimentari.
(9) Tenuto conto delle prassi esistenti, è opportuno definire due diversi tipi di riferimento geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette.
(10) Un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di uno dei tipi di riferimento summenzionati dovrebbe soddisfare determinate condizioni elencate in un disciplinare.
(11) Per usufruire della protezione negli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine dovrebbero essere registrate a livello comunitario. L'iscrizione in un registro fornirebbe altresì l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori. Per garantire che le denominazioni comunitarie registrate soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime comprensive di una procedura nazionale di opposizione. La Commissione successivamente dovrebbe partecipare ad un esame volto a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento e a garantire l’uniformità di approccio fra gli Stati membri.
(12) L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS 1994, che figura all’allegato 1C dell'accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio), comprende disposizioni specifiche relative all’esistenza, all’acquisizione, alla portata, al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché ai mezzi per farli rispettare.
(13) La protezione mediante registrazione, prevista nel presente regolamento, dovrebbe essere aperta alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese d’origine.
(14) La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di fare valere i suoi diritti notificando la propria opposizione.
(15) È opportuno disporre di procedure che, successivamente alla registrazione, consentano di adeguare il disciplinare, a richiesta di gruppi che abbiano un interesse legittimo, sulla scorta dell'evoluzione delle conoscenze tecnologiche e di cancellare l'indicazione geografica o la denominazione d'origine relativa a un prodotto agricolo o alimentare che non sia più conforme al disciplinare in virtù del quale aveva potuto beneficiare segnatamente dell'indicazione geografica o della denominazione d'origine.
(16) Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche protette sul territorio comunitario dovrebbero essere oggetto di un sistema di monitoraggio costituito di controlli ufficiali, fondato su un sistema di controlli in linea con il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), nonché su un sistema di controlli diretto ad assicurare il rispetto del disciplinare dei prodotti agricoli e alimentari interessati.
(17) Occorre autorizzare gli Stati membri ad imporre una tassa a copertura delle spese sostenute.
(18) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento andrebbero adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).
(19) Le denominazioni già registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (5) alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero continuare a beneficiare della protezione prevista nel presente regolamento e figurare automaticamente nel registro. È opportuno poi prevedere misure transitorie applicabili alle domande di registrazione pervenute alla Commissione precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento.
(20) A fini di maggiore chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2081/92 e sostituirlo con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato I del trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Il presente regolamento non si applica tuttavia ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose. Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (6).

Gli allegati I e II del presente regolamento possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari.

3. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (7) non si applica né alle denominazioni d'origine né alle indicazioni geografiche oggetto del presente regolamento.

Articolo 2

Denominazione d’origine e indicazione geografica

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «denominazione d'origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese,
la cui qualità o le cui caratteristiche sono
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT