Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport

Coming into Force29 September 1986
End of Effective Date28 February 2014
Celex Number31985R3821
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1985/3821/oj
Published date31 December 1985
Date20 December 1985
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 370, 31 December 1985
EUR-Lex - 31985R3821 - IT 31985R3821

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1985 pag. 0008 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0120
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 4 pag. 0028
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0120
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 4 pag. 0028


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3821/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1463/70 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2828/77 (5), ha introdotto un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

considerando che, tenendo conto delle considerazioni esposte qui di seguito conviene, per ragioni di chiarezza, riunire in un testo unico tutte le disposizioni applicabili in materia ed abrogare pertanto il regolamento (CEE) n. 1463/70; che conviene tuttavia mantenere in vigore per un certo periodo l'esonero di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per taluni trasporti di viaggiatori;

considerando che l'utilizzazione di un apparecchio di controllo che possa indicare i gruppi di tempi di cui al regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (6), è atto a garantire un efficace controllo di dette disposizioni;

considerando che l'obbligo di istituire un siffatto apparecchio di controllo può essere imposto soltanto ai veicoli immatricolati negli stati membri; che taluni di questi veicoli possono inoltre essere esclusi senza inconvenienti dal campo d'applicazione del presente regolamento;

considerando che in circostanze eccezionali gli stati membri dovrebbero essere abilitati ad accordare, con l'autorizzazione della Commissione, deroghe al presente regolamento per taluni veicoli; che in casi d'urgenza tali deroghe si dovrebbero poter accordare per un periodo limitato senza preventiva autorizzazione della Commissione;

considerando che, per effettuare un controllo efficace, l'apparecchio deve essere di sicuro funzionamento, di facile impiego e concepito in modo da escludere al massimo le possibilità di frode; che a tale scopo è in particolare necessario che l'apparecchio di controllo fornisca su fogli individuali a ciascun conducente registrazioni dei diversi gruppi di tempi sufficientemente esatte e facilmente identificabili;

considerando che una registrazione automatica di altri elementi riguardanti la marcia del veicolo, quali la velocità e il percorso, può contribuire notevolmente alla sicurezza della circolazione e alla guida razionale del veicolo e che pertanto si ravvisa l'opportunità di procedere anche alla registrazione di tali elementi;

considerando che, per evitare qualsiasi ostacolo all'immatricolazione dei veicoli muniti degli apparecchi di controllo, nonché qualsiasi ostacolo alla loro messa in circolazione o al loro uso ed all'utilizzazione di detti apparecchi, su tutto il territorio degli stati membri, è necessario stabilire norme comunitarie per la costruzione e l'installazione degli apparecchi di controllo e prevedere una procedura d'omologazione CEE;

considerando che, in caso di divergenze fra stati membri relative ad un'omologazione CEE, occorre che la Commissione possa deliberare mediante una decisione sulla controversia se gli stati stessi non l'hanno potuta risolvere nel termine di sei mesi;

considerando che per l'applicazione del presente regolamento e per la prevenzione degli abusi sarebbe utile far rilasciare ai conducenti che la chiedono una copia dei loro fogli di registrazione;

considerando che gli obiettivi citati del controllo dei tempi di lavoro e riposo esigono che i datori di lavoro e i conducenti siano tenuti a vigilare sul buon funzionamento dell'apparecchio eseguendo accuratamente le operazioni richieste dalla regolamentazione;

considerando che le disposizioni che disciplinano il numero di fogli di registrazione che un conducente deve tener con sé devono essere modificate in seguito alla sostituzione della settimana mobile con quella fissa;

considerando che il progresso tecnico rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche di cui agli allegati del presente regolamento; che occorre, per facilitare l'attuazione delle misure necessarie a tal fine, prevedere una procedura di stretta cooperazione fra gli stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato consultivo;

considerando che conviene che gli stati membri si scambiano le informazioni disponibili in merito alle trasgressioni constatate;

considerando che per garantire un funzionamento sicuro e regolare dell'apparecchio di controllo conviene prevedere condizioni uniformi per le verifiche ed i controlli periodici cui l'apparecchio installato deve essere sottoposto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Principi e campo d'applicazione

Articolo 1

L'apparecchio di controllo ai sensi del presente regolamento deve rispondere, per quanto riguarda le condizioni di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo, alle prescrizioni del presente regolamento, compresi gli allegati I e II.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che figurano nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/85.

Articolo 3

1. L'apparecchio di controllo deve essere montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all'articolo 4 e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3820/85.

2. Gli stati membri possono dispensare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3820/85. Gli stati membri comunicano alla Commissione tutte le dispense concesse in base al presente paragrafo.

3. Gli stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possono dispensare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/85. In casi urgenti essi possono concedere una dispensa temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni, notificandola immediatamente alla Commissione. La Commissione notifica agli altri stati membri tutte le dispense concesse in base al presente paragrafo.

4. Gli stati membri possono chiedere per i trasporti nazionali l'installazione e l'utilizzazione di apparecchi di controllo, in conformità del presente regolamento, in qualsiasi veicolo per il quale detta installazione e l'utilizzazione non sia richiesta dal paragrafo 1.

CAPITOLO II

Omologazione

Articolo 4

Le domande di omologazione CEE per un modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione sono presentate ad uno stato membro, corredate degli opportuni documenti descrittivi, dal fabbricante o dal suo mandatario. Per un medesimo modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione la domanda può essere presentata ad un solo stato membro.

Articolo 5

Ciascuno stato membro accorda l'omologazione CEE a ogni modello di apparecchio di controllo o ad ogni modello di foglio di registrazione, se i medesimi sono conformi alle norme previste nell'allegato I e se lo stesso stato membro è in grado di sorvegliare la conformità della fabbricazione al modello omologato.

Le modifiche o le aggiunte ad un modello omologato debbono formare oggetto di un'omologazione CEE di modello complementare da parte dello stato membro che ha accordato l'omologazione CEE iniziale.

Articolo 6

Gli stati membri assegnano al richiedente un marchio di omologazione CEE conforme al modello fissato nell'allegato II per ciascun modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione da essi omologato ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 7

Le autorità competenti dello stato membro al quale è stata presentata la domanda di omologazione trasmettono a quelle degli altri stati membri, entro il termine di un mese, una copia della scheda di omologazione corredata di una copia dei documenti descrittivi necessari o comunicano alle stesse il rifiuto di omologazione per ciascun modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione che esse rispettivamente omologano o rifiutano di omologare; in caso di rifiuto comunicano la motivazione della decisione.

Articolo 8

1. Qualora lo stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE di cui all'articolo 5 constati che degli apparecchi di controllo o dei fogli di registrazione recanti il marchio di omologazione CEE da esso assegnato non sono conformi al modello che ha omologato, adotta le misure necessarie per assicurare la conformità della fabbricazione al modello omologato. Queste ultime possono giungere, se necessario, fino al ritiro dell'omologazione CEE.

2. Lo stato membro che ha accordato un'omologazione CEE deve revocarla se l'apparecchio di controllo od il foglio di registrazione che hanno formato oggetto dell'omologazione sono considerati non conformi al presente regolamento, compresi i suoi allegati, o presentano, nell'uso, un difetto di ordine generale che li renda inadatti alla loro destinazione.

3. Se lo stato membro che ha accordato un'omologazione CEE è informato da un altro stato membro dell'esistenza di uno dei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, esso adotta anche, dopo aver consultato l'altro stato, le misure previste nei suddetti paragrafi, fatto salvo il paragrafo 5.

4. Lo stato membro che ha constatato l'esistenza di uno dei...

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