Council Decision 2013/183/CFSP of 22 April 2013 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2010/800/CFSP

Coming into Force23 April 2013
End of Effective Date28 May 2016
Celex Number32013D0183
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2013/183(1)/oj
Published date23 April 2013
Date22 April 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 111, 23 April 2013
L_2013111IT.01005201.xml
23.4.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 111/52

DECISIONE 2013/183/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/800/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1) (la "RPDC"), che fra l'altro ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSCR") 1718 (2006) e 1874 (2009).
(2) Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/860/PESC (2), che ha modificato la decisione 2010/800/PESC del Consiglio.
(3) Il 12 febbraio 2013 la RPDC ha effettuato un test nucleare violando gli obblighi internazionali che le incombono ai sensi delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009) e 2087 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e che rappresentano una seria minaccia per la pace e la sicurezza regionali e internazionali.
(4) Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/88/PESC (3) che ha modificato la decisione 2010/800/PESC e fra l'altro ha attuato la UNSCR 2087 (2013).
(5) Il 7 marzo 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2094 (2013) condannando con la massima fermezza il test nucleare eseguito il 12 febbraio 2013 dalla RPDC che ha così violato e disatteso in modo flagrante le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza.
(6) Inoltre, la UNSCR 2094 (2013) estende l'obbligo di impedire il trasferimento, nella RPDC di formazione tecnica, servizi di consulenza o assistenza imposto dalla UNSCR 1718 (2006), punto 8, lettera c), ai prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al punto 20 della UNSCR 2094 (2013) e ai prodotti di cui al punto 22 di detta risoluzione, e constata che tali misure si applicano altresì ai servizi di intermediazione e altri servizi prestati da intermediari.
(7) La UNSCR 2094 (2013) estende le restrizioni finanziarie di cui al punto 8, lettera d) della UNSCR 1718 (2006) anche ad altre persone ed entità e a persone ed entità che agiscono per conto o sotto la direzione di persone o entità designate e ad entità possedute o controllate da esse.
(8) La UNSCR 2094 (2013) estende inoltre le restrizioni di viaggio di cui al punto 8, lettera e) della UNSCR 1718 (2006) ad altre persone e a persone che agiscono per conto o sotto la direzione di persone designate.
(9) Inoltre, la UNSCR 2094 (2013) prevede che le restrizioni di viaggio di cui al punto 8, lettera e) della risoluzione 1718 (2006) si applichino anche a persone che in base a quanto accertato da uno Stato lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate o aiutano ad eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013).
(10) La UNSCR 2094 (2013) stabilisce anche l'allontanamento di qualsiasi cittadino della RPDC che lavori per conto o sotto la direzione di persone o entità designate, o aiuti ad eludere le sanzioni o violi le disposizioni delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013).
(11) La UNSCR 2094 (2013) decide anche che gli Stati impediscano la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento verso il, attraverso il o dal loro territorio di attività o risorse finanziarie o di altro tipo, comprese grandi masse di contanti, in relazione ad attività che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013), o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni.
(12) La UNSCR 2094 (2013) sollecita inoltre gli Stati a prendere misure per vietare nel proprio territorio l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche dell'RPDC nonché per vietare a tali banche la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà o l'istituzione o mantenimento di relazioni bancarie corrispondenti sotto la propria giurisdizione. Parimenti gli Stati dovrebbero adottare misure per vietare l'apertura di uffici di rappresentanza o filiali o conti bancari nell'RPDC a banche ubicate nel loro territorio o sotto la loro giurisdizione.
(13) La UNSCR 2094 (2013) vieta altresì la fornitura di sostegno finanziario pubblico per gli scambi con la RPDC, qualora tale sostegno finanziario possa contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013), o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni.
(14) La UNSCR 2094 (2013) impone un obbligo di ispezione di tutti i carichi provenienti dalla RPDC o diretti in tale paese, o per i quali la RPDC o suoi cittadini, o persone e entità che agiscano per loro conto, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, se vi sono ragionevoli motivi di ritenere che il carico contenga prodotti vietati. Se una nave rifiuta un'ispezione le viene vietato l'ingresso.
(15) La UNSCR 2094 (2013) prevede anche che gli Stati neghino a qualsiasi aeromobile l'autorizzazione di decollo, atterraggio o sorvolo del territorio se sussistono fondati motivi di ritenere che l'aeromobile contenga prodotti vietati.
(16) La UNSCR 2094 (2013) estende inoltre il divieto di fornitura, vendita o trasferimento di determinati prodotti e tecnologie militari di cui al punto 8, lettere a) e b) della risoluzione UNSCR 1718 (2006) ad altri prodotti e tecnologie.
(17) La UNSCR 2094 (2013) sollecita parimenti tutti gli Stati a impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento di qualsiasi prodotto destinato alla RPDC o a suoi cittadini o proveniente da essi, se lo Stato stabilisce che potrebbe contribuire ai programmi dell'RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) or 2094 (2013).
(18) La UNSCR 2094 (2013) spiega il termine "beni di lusso".
(19) La UNSCR 2094 (2013) invita tutti gli Stati a intensificare la sorveglianza del personale diplomatico dell'RPDC.
(20) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.
(21) La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.
(22) Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 2010/800/PESC e sostituirla con una nuova decisione.
(23) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

Articolo 1

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC dei seguenti prodotti e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali prodotti e tecnologie originari del territorio degli Stati membri:

a) armi e materiale connesso di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio, ad eccezione dei veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC;
b) tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato istituito a norma del punto 12 della UNSCR 1718 (2006) ("comitato delle sanzioni") conformemente al paragrafo 8, lettera a), punto ii), della UNSCR 1718 (2006), al punto 5, lettera b), della UNSCR 2087 (2013) e al punto 20 della UNSCR 2094 (2013), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
c) taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o che potrebbero contribuire alle sue attività militari, inclusi tutti i beni a duplice uso e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (4). L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione;
d) talune componenti chiave del settore dei missili balistici, quali determinati tipi di alluminio utilizzati nei sistemi legati ai missili balistici. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente
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