Council Regulation (EEC) No 1186/90 of 7 May 1990 extending the scope of the Community scale for the classification of carcases of adult bovine animals
Coming into Force | 01 January 1991,14 May 1990 |
End of Effective Date | 31 December 2008 |
Celex Number | 31990R1186 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1186/oj |
Published date | 11 May 1990 |
Date | 07 May 1990 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 119, 11 May 1990 |
Regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti
Gazzetta ufficiale n. L 119 del 11/05/1990 pag. 0032 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0157
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0157
REGOLAMENTO (CEE) N. 1186/90 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 1990
che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/81 (4) ha stabilito una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti; che l'articolo 6 di questo regolamento ha limitato l'applicazione della tabella al rilevamento dei prezzi di mercato e alle misure di intervento;
considerando che i progressi ottenuti nell'applicazione della tabella e l'esperienza acquisita consentono di prevedere, in futuro, la sua estensione a tutte le carcasse messe sul mercato; che a tale fine è opportuno prevedere che la classificazione di tali prodotti sia effettuata dai macelli riconosciuti, i soli autorizzati alla loro commercializzazione sull'intero territorio comunitario, a norma della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (5), modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE (6);
considerando che occorre informare la persona fisica o giuridica che fa procedere alle operazioni di macellazione del risultato della classificazione degli animali consegnati per la macellazione; che infatti tale classificazione permette di giustificarne il prezzo e, d'altronde, è atta a promuovere un miglioramento qualitativo e una migliore valorizzazione della produzione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. A decorrere dal 1o gennaio 1991 gli stabilimenti riconosciuti a norma dell' articolo 8 della direttiva 64/433/CEE devono attuare le misure necessarie per garantire
che entro il 1o gennaio 1992 tutte le carcasse o mezzene di animali macellati in...
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