Council Regulation (EC) No 625/2009 of 7 July 2009 on common rules for imports from certain third countries (Codified version)

Coming into Force06 August 2009
End of Effective Date08 June 2015
Celex Number32009R0625
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/625/oj
Published date17 July 2009
Date07 July 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 185, 17 July 2009
L_2009185IT.01000101.xml
17.7.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 185/1

REGOLAMENTO (CE) N. 625/2009 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2009

relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

viste le normative relative all’organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché quelle adottate a norma dell’articolo 308 del trattato, applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali normative che consentono di derogare al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita soltanto dalle misure previste dalle normative stesse,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (1), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (2). È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detto regolamento.
(2) La politica commerciale comune dovrebbe basarsi su principi uniformi.
(3) Ai sensi dell’articolo 14 del trattato, il mercato interno comporta, dal 1o gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
(4) Il completamento della politica commerciale comune per quanto riguarda il regime applicabile alle importazioni è l’unico mezzo per garantire che la regolamentazione degli scambi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi tenga conto della situazione derivante dall’integrazione dei mercati.
(5) Per una maggiore uniformità dei regimi applicabili alle importazioni sarebbe opportuno prevedere, nella misura del possibile, viste le specificità dei sistemi economici di tali paesi terzi, disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi terzi.
(6) Il regime comune applicabile alle importazioni si applica altresì ai prodotti del carbone e dell’acciaio, fatte salve eventuali misure d’applicazione di un accordo riguardante specificamente tali prodotti.
(7) La liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l’assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, dovrebbe pertanto costituire il punto di partenza del regime comunitario in materia.
(8) Per quanto riguarda alcuni prodotti, la Commissione dovrebbe esaminare le modalità e le condizioni delle importazioni, il loro andamento, i diversi elementi della situazione economica e commerciale nonché, all’occorrenza, le misure da prendere.
(9) Per tali prodotti potrebbe risultare necessario assoggettare a una vigilanza comunitaria determinate importazioni.
(10) È compito della Commissione e del Consiglio adottare le misure di salvaguardia richieste dagli interessi della Comunità, tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti.
(11) Determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata a una o più regioni della Comunità possono tuttavia rivelarsi più adatte di misure applicabili all’intera Comunità. Tuttavia, tali misure dovrebbero essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale. Occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
(12) In caso di applicazione di una vigilanza comunitaria, l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione andrebbe subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che risponda a criteri uniformi. Tale documento dovrebbe essere rilasciato, su semplice richiesta dell’importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo ad alcun diritto d’importazione per l’importatore. Di conseguenza, il documento di vigilanza dovrebbe essere utilizzato soltanto finché non verrà modificato il regime d’importazione.
(13) Ai fini di una buona gestione amministrativa e nell’interesse degli operatori comunitari, è opportuno allineare per quanto possibile il contenuto e la presentazione del documento di vigilanza sui formulari di licenze d’importazione di cui al regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che stabilisce talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, relativo all’instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (3), al regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che istituisce, nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni, una licenza d’importazione comunitaria (4), e al regolamento (CE) n. 3169/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica l’allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi e che istituisce, nel campo di applicazione del regolamento medesimo, una licenza d’importazione comunitaria (5), nonché rammentare le caratteristiche tecniche del documento di vigilanza.
(14) Nell’interesse della Comunità, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria.
(15) È necessario adottare precisi criteri di valutazione dell’eventuale pregiudizio e istituire una procedura d’inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di varare, in caso di urgenza, le misure necessarie.
(16) A tal fine è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull’apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull’audizione degli interessati, sull’elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio.
(17) Le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale.
(18) È anche necessario fissare limiti di tempo per l’apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all’opportunità di istituire misure, affinché tali decisioni siano prese rapidamente, per aumentare la certezza del diritto nei confronti degli operatori economici interessati.
(19) L’uniformazione del regime all’importazione impone di semplificare e di uniformare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci. A tale scopo è opportuno prevedere che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento.
(20) I documenti di vigilanza rilasciati nell’ambito delle misure di vigilanza comunitaria dovrebbero essere validi in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.
(21) I prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (6), sono oggetto di un trattamento specifico a livello sia comunitario che internazionale. È quindi opportuno escluderli integralmente dall’ambito di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti originari dei paesi terzi di cui all’allegato I, fatta eccezione per i prodotti tessili oggetto del regolamento (CE) n. 517/94.

2. L’importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera e pertanto non forma oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure che possono essere prese a norma del capo V.

CAPO II

PROCEDURA COMUNITARIA D’INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE

Articolo 2

Qualora l’andamento delle importazioni dovesse rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri, i quali le comunicano altresì gli elementi di prova disponibili, determinati secondo i criteri di cui all’articolo 8. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni a tutti gli Stati membri.

Articolo 3

1. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è possibile avviare consultazioni.

2. Tali consultazioni si svolgono entro otto giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le informazioni di cui all’articolo 2, in ogni caso prima dell’applicazione di qualsiasi misura comunitaria di vigilanza o di salvaguardia.

Articolo 4

1. Le consultazioni si svolgono nell’ambito di un comitato consultivo («comitato»), composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente; quest’ultimo comunica tempestivamente agli Stati membri tutte le informazioni utili.

3. Le consultazioni vertono in particolare:

a) sui termini, sulle condizioni e sull’andamento delle importazioni, nonché sui vari aspetti della situazione economica e commerciale riguardo al prodotto in questione;
b) sulle questioni relative alla gestione degli accordi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi di cui all’allegato I;
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT