Commission Regulation (EC) No 273/2008 of 5 March 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards methods for the analysis and quality evaluation of milk and milk products

Coming into Force31 March 2008,01 April 2008
End of Effective Date06 February 2018
Celex Number32008R0273
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/273/oj
Published date29 March 2008
Date05 March 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 88, 29 March 2008
L_2008088IT.01000101.xml
29.3.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 88/1

REGOLAMENTO (CE) N. 273/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2008

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare gli articoli 10 e 15, l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 29, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Gli sviluppi tecnici realizzati nel campo dei metodi di analisi rendono necessarie alcune modifiche sostanziali a tali modalità. Per motivi di chiarezza e di efficienza e visto il numero considerevole e la tecnicità di tali modifiche appare opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 213/2001 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
(2) È necessario verificare la composizione e le caratteristiche qualitative del latte e dei prodotti lattiero-caseari stabilite nel quadro dei regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1255/1999 allo scopo di garantirne la piena conformità con i requisiti fissati.
(3) Spesso i metodi di riferimento previsti per tali verifiche sono metodi pubblicati da organismi internazionali quali il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), la Federazione internazionale dell’industria del latte (FIL-IDF), l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e l'AOAC International (Association of Official Analytical Chemists) e regolarmente aggiornati da tali organismi. In alcuni casi esiste un metodo di riferimento comunitario, mentre in altri casi la normativa comunitaria non precisa alcun metodo di riferimento. Per garantire un'applicazione uniforme dei metodi di riferimento è opportuno compilare un elenco di tali metodi di riferimento e dare alla Commissione la facoltà di modificarlo, se necessario.
(4) Non si deve tuttavia escludere la possibilità di applicare metodi di routine, per il cui uso occorre specificare requisiti minimi.
(5) Per stabilire una prassi uniforme per la valutazione dei risultati delle analisi, è inoltre opportuno fissare procedure comuni; lo stesso vale per la valutazione organolettica dei prodotti considerati e per il riesame dei risultati in caso di contestazione.
(6) Per determinate analisi non esistono attualmente metodi di riferimento convalidati internazionalmente riconosciuti. Non sono quindi disponibili informazioni sulle variazioni dei risultati analitici da laboratorio a laboratorio. È pertanto opportuno stabilire metodi a livello comunitario, convalidati secondo le norme stabilite a livello internazionale, da applicare come metodi di riferimento.
(7) Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione (3) reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato e prevede l'aggiunta di rivelatori al burro concentrato, al burro o alla crema, in determinate circostanze, per garantirne la corretta utilizzazione finale. La marcatura è importante per il corretto funzionamento del regime. Per assicurare la parità di trattamento degli operatori partecipanti è opportuno stabilire metodi comuni per l'individuazione di determinati rivelatori.
(8) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999 è possibile concedere un aiuto all'ammasso privato di formaggi prodotti a base di latte di pecora. Per questi stessi prodotti può essere concessa una speciale restituzione a norma dell'articolo 31 del suddetto regolamento. È possibile importare nella Comunità da determinati paesi terzi, a condizioni preferenziali, formaggi prodotti con latte di pecora, di capra o di bufala oppure con miscele di latte di questi animali. Per questo motivo è necessario verificare con controlli adeguati che nei formaggi di cui trattasi non sia stato incorporato latte vaccino. È quindi opportuno definire un metodo di riferimento comunitario atto a rivelare la presenza di latte vaccino, fatto salvo il ricorso a metodi di routine conformi a determinati criteri.
(9) A norma del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati (4), occorre accertare l'assenza di coliformi. Il metodo di riferimento riconosciuto a livello internazionale per la ricerca di coliformi nel latte e nei prodotti lattiero-caseari è la norma ISO 4831. È stato stabilito un metodo di riferimento comunitario per la ricerca di coliformi basato sulla succitata norma.
(10) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (5), differenzia le aliquote dei dazi doganali degli alimenti composti per animali appartenenti alla voce tariffaria 2309 in funzione del loro tenore in prodotti lattiero-caseari. Ai fini di un'applicazione uniforme delle disposizioni in oggetto, occorre adottare un metodo d'analisi del tenore in lattosio generalmente riconosciuto e obbligatorio per tutti gli Stati membri.
(11) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999 il burro e il latte scremato in polvere destinati all'intervento, nonché il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali devono soddisfare determinati requisiti di qualità. È quindi opportuno stabilire metodi di riferimento per accertare il rispetto dei suddetti requisiti.
(12) Il presente regolamento introduce determinati metodi per la prima volta. È necessario prevedere un periodo sufficiente a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento per permettere ai laboratori di introdurre e utilizzare correttamente tali metodi nuovi. In caso di revisione e pubblicazione di uno dei metodi di riferimento elencati nell'allegato I da parte dell'organismo di normalizzazione che l'ha elaborato, è opportuno concedere ai laboratori un periodo di sei mesi per aggiornare i procedimenti analitici in modo da conformarsi alla nuova norma.
(13) Le misure di cui dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce determinati metodi di riferimento per le analisi chimiche, fisiche e microbiologiche e per la valutazione organolettica del latte e dei prodotti lattiero-caseari, da utilizzare nell'ambito dei regimi previsti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari istituita dal regolamento (CE) n. 1255/1999, e le modalità di applicazione di tali metodi.

2. L'elenco dei metodi di riferimento applicabili alle analisi di cui all'articolo 1 è riportato nell'allegato I del presente regolamento.

3. La Commissione aggiorna l'elenco secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Articolo 2

Metodi di routine

Per l'esecuzione delle analisi previste dalla normativa comunitaria possono essere applicati metodi di routine, purché siano adeguatamente tarati e periodicamente verificati rispetto al metodo di riferimento. I risultati sono comparati tenendo conto della distorsione costante, della ripetibilità e della riproducibilità.

In caso di controversia, prevalgono i risultati ottenuti con il metodo di riferimento.

Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso dei metodi di routine nelle analisi di cui all'articolo 1.

CAPO II

METODI DI ANALISI

Articolo 3

Valutazione del rispetto dei limiti regolamentari di una data partita

L'allegato II del presente regolamento si applica per stabilire il rispetto dei requisiti di composizione previsti dalla normativa, tranne che nel caso delle analisi dei rivelatori.

Articolo 4

Valutazione organolettica

1. Per il latte e i prodotti lattiero-caseari diversi dal burro destinato all'ammasso pubblico, gli Stati membri utilizzano, quale metodo di riferimento per la valutazione organolettica, la norma FIL-IDF 99C/1997 o altri metodi equivalenti debitamente comunicati alla Commissione.

Per verificare il livello delle prestazioni degli assaggiatori e l'attendibilità dei risultati della valutazione organolettica si applicano le procedure indicate nell'allegato III.

2. Per il burro destinato all'ammasso pubblico, per verificare il livello delle prestazioni degli assaggiatori e l'attendibilità dei risultati della valutazione organolettica si applicano le procedure indicate nell'allegato III.

La procedura descritta nell'allegato IV si applica come metodo di riferimento per la valutazione organolettica.

Articolo 5

Determinazione dei rivelatori

1. Il metodo di analisi descritto nell'allegato V si applica come metodo di riferimento per la determinazione del tenore di trigliceridi dell'acido enantico nel burro, nel butteroil e nella crema.

2. Il metodo di analisi descritto nell'allegato VI si applica come metodo di riferimento per la determinazione della vanillina nel burro concentrato, nel burro o nella crema.

3. Il metodo d'analisi descritto nell'allegato VII si applica come metodo di riferimento per la determinazione del tenore di estere etilico dell'acido...

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