Commission Regulation (EC) No 385/2009 of 7 May 2009 replacing Annex IX to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive) (Text with EEA relevance)

Coming into Force29 April 2009
End of Effective Date31 December 9999
Published date13 May 2009
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/385/oj
Date07 May 2009
Celex Number32009R0385
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 118, 13 May 2009
L_2009118IT.01001301.xml
13.5.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 118/13

REGOLAMENTO (CE) N. 385/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2009

che sostituisce l’allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («Direttiva quadro»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2007/46/CE istituisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali di tutti i nuovi veicoli. In particolare, essa impone che il costruttore del veicolo, in quanto titolare di un’omologazione comunitaria per tipo, rilasci un certificato di conformità che accompagni ogni veicolo fabbricato in conformità alla legislazione comunitaria sull’omologazione.
(2) Il certificato di conformità, il cui modello si trova nell’allegato IX della direttiva 2007/46/CE, è una dichiarazione ufficiale consegnata all’acquirente del veicolo attestante che un determinato veicolo è stato fabbricato secondo i requisiti stabiliti dalla legislazione comunitaria sull’omologazione.
(3) È necessario far sì che le informazioni contenute nel certificato di conformità siano comprensibili ai consumatori e agli operatori economici coinvolti. Il modello del certificato di conformità deve contenere tutte le informazioni tecniche che permettano alle autorità degli Stati membri la messa in servizio dei veicoli.
(4) Dopo l’adozione della direttiva 2001/116/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2), il modello del certificato di conformità non è più stato aggiornato. È pertanto opportuno aggiornarlo alla luce delle numerose e sostanziali modifiche apportate dalla direttiva 2007/46/CE che, a partire dal 29 aprile 2009, introdurrà, per i veicoli commerciali, l'omologazione CE per tipo del veicolo completo.
(5) Inoltre, ai sensi della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (3), le autorità di immatricolazione degli Stati membri devono ricevere informazioni tecniche affidabili per la prima immatricolazione di un veicolo nuovo nel territorio della Comunità. I dati tecnici contenuti nel certificato di conformità costituiscono una fonte autorevole di informazioni utilizzabili ai fini dell’immatricolazione. Per ridurre l’onere amministrativo a carico dei cittadini europei e alla luce dei principi enunciati nelle comunicazioni della Commissione Piano d’azione «Semplificare e migliorare la regolamentazione» (4) e Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea (5), è opportuno che il certificato di conformità contenga anche tutte le informazioni richieste ai sensi della direttiva 1999/37/CE.
(6) Per consentire il corretto funzionamento dell'omologazione comunitaria per tipo, è opportuno aggiornare gli allegati della direttiva 2007/46/CE per adeguarli allo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche.
(7) L’allegato IX della direttiva 2007/46/CE deve quindi essere sostituito.
(8) Per attuare un nuovo sistema di gestione che raccolga tutti i dati destinati a essere elencati nel certificato di conformità il costruttore del veicolo dovrà mettere in atto una serie di misure appropriate. Occorre pertanto prevedere un periodo di transizione sufficiente durante il quale si possano continuare a usare i precedenti modelli del certificato di conformità.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IX della direttiva 2007/46/CE è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Fino al 29 aprile 2010, i costruttori possono rilasciare certificati di conformità conformi al modello di cui all’allegato IX della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (6).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(2) GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.

(3) GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 57.

(4) COM(2002) 278 def.

(5) COM(2007) 23 def.

(6) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO IX

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

0. OBIETTIVI

Il certificato di conformità è una dichiarazione che il costruttore del veicolo rilascia all’acquirente al fine di garantire che il veicolo acquistato rispetta la legislazione in vigore nell’Unione europea al momento in cui esso è stato costruito.

Il certificato di conformità permette inoltre alle competenti autorità degli Stati membri di immatricolare i veicoli senza dover chiedere al richiedente di corredare la domanda di una documentazione tecnica supplementare.

A tal fine, il certificato di conformità deve comprendere:

a) il numero di identificazione del veicolo (Vehicle Identification Number - VIN);
b) le caratteristiche tecniche esatte del veicolo (è cioè vietato indicare nelle diverse voci una gamma di valori).

1. PRESENTAZIONE GENERALE

1.1. Il certificato di conformità consta di 2 parti.
a) PAGINA 1 - dichiarazione di conformità del costruttore. Lo stesso modello è comune a tutte le categorie di veicoli.
b) PAGINA 2 - descrizione tecnica delle principali caratteristiche del veicolo. Il modello della pagina 2 è adattato a ogni singola categoria di veicoli.
1.2. Le dimensioni massime del certificato di conformità devono essere quelle del formato A4 (210×297 mm) o di un pieghevole di formato non superiore ad A4.
1.3. Fatte salve le disposizioni di cui alla parte O, lettera b), valori e unità indicati nella seconda parte devono essere quelli della documentazione di omologazione per tipo dei pertinenti atti normativi. Per i controlli di conformità della produzione i valori vanno verificati con i metodi fissati nei pertinenti atti normativi. Occorrerà tener conto delle tolleranze ammesse in tali atti normativi.

2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

2.1. Il modello “A” del certificato di conformità (veicolo completo) riguarda i veicoli che possono essere usati sulla strada senza che siano necessarie ulteriori fasi di omologazione.
2.2. Il modello “B” del certificato di conformità (veicoli completati) riguarda i veicoli per i quali sono necessarie ulteriori fasi di omologazione. Questo è il normale risultato di un processo di omologazione in più fasi (per esempio: un autobus costruito in una seconda fase su telaio di un costruttore di veicoli). Le caratteristiche supplementari, che si aggiungono via via nel processo in più fasi, vanno brevemente descritte.
2.3. Il modello “C” del certificato di conformità (veicoli incompleti) riguarda i veicoli che hanno bisogno di un’ulteriore fase di omologazione (ad esempio: telai di autocarri). Esclusi i trattori per semirimorchi, i certificati di conformità riguardanti i veicoli cabinati appartenenti alla categoria “N” seguiranno il modello “C”.

PARTE I:

VEICOLI COMPLETI E COMPLETATI

MODELLO A1 — PAGINA 1

VEICOLI COMPLETI

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Pagina 1

Il sottoscritto [… (nome, cognome, ruolo ricoperto)] certifica che il veicolo:

0.1 Marca: (denominazione commerciale del costruttore): …
0.2. Tipo: … Variante (a): … Versione (a): …
0.2.1. Nome commerciale: …
0.4. Categoria di appartenenza del veicolo: …
0.5. Nome e indirizzo del costruttore: …
0.6. Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: … Collocazione del numero di identificazione del veicolo: …
0.9. Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante del costruttore: …
0.10. Numero di identificazione del veicolo: …

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell’omologazione (…numero di omologazione, compreso il numero dell’estensione) rilasciata in data (… data del rilascio) e

può essere immatricolato in modo permanente negli Stati membri aventi circolazione a destra/sinistra (b) e che usano unità metriche/imperiali (c) per il tachimetro (d).

(Luogo) (Data) … (Firma) …

MODELLO A2 — PAGINA 1

VEICOLI COMPLETI OMOLOGATI IN SERIE LIMITATE

[Anno] [numero progressivo]

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Pagina 1

Il sottoscritto [… (nome, cognome, ruolo ricoperto)] certifica che il veicolo:

0.1. Marca: (denominazione commerciale del costruttore): …
0.2. Tipo: … Variante (a): … Versione (a): …
0.2.1. Nome commerciale: …
0.4. Categoria di appartenenza del veicolo: …
0.5. Nome e indirizzo del costruttore: …
0.6. Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: … Collocazione del numero di identificazione del veicolo: …
0.9. Nome e indirizzo
...

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