Council Regulation (EC) No 1453/2001 of 28 June 2001 introducing specific measures for certain agricultural products for the Azores and Madeira and repealing Regulation (EEC) No 1600/92 (Poseima)

Coming into Force01 January 2000,24 July 2001
End of Effective Date14 February 2006
Celex Number32001R1453
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/1453/oj
Published date21 July 2001
Date28 June 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 198, 21 July 2001
EUR-Lex - 32001R1453 - IT 32001R1453

Regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 21/07/2001 pag. 0026 - 0044


Regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio

del 28 giugno 2001

recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio, con decisione 91/315/CEE(2) ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima), che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a permettere loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche, volte in particolare a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli di tali regioni e ad ovviare agli affetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 229, paragrafo 2 del trattato.

(2) La situazione geografica eccezionale di Madera e delle Azzorre, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità impongono inoltre agli operatori e ai produttori degli arcipelaghi in questione vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento degli arcipelaghi e per ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

(3) A tal fine, in deroga all'articolo 23 del trattato, occorre esentare le importazioni di prodotti in causa provenienti da paesi terzi dai dazi d'importazione applicabili. Per tener conto della loro origine e del trattamento doganale loro applicabile in virtù delle disposizioni comunitarie, occorre equiparare ai prodotti importati direttamente, ai fini della concessione dei vantaggi del regime specifico di approvvigionamento, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità.

(4) Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle regioni in questione e di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, salvaguardando al contempo la competitività dei prodotti comunitari, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari in questi arcipelaghi. Tali aiuti tengono conto dei costi supplementari di trasporto verso Madera e le Azzorre e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

(5) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento di tali regioni, il sistema non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorre pertanto vietare la rispedizione o la riesportazione di questi prodotti a partire da Madera e dalle Azzorre. Il divieto non si applica tuttavia ai flussi di scambio tra le regioni di Madera e delle Azzorre. In caso di trasformazione, a determinate condizioni, il divieto non si applica neanche alle esportazioni effettuate verso i paesi terzi per favorire un commercio regionale, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità.

(6) I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento dovrebbero ripercuotersi a livello dei costi di produzione e determinare una riduzione dei prezzi fino allo stadio dell'utilizzatore finale, nonché a livello dei prezzi al consumo; essi devono essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.

(7) Il regime di aiuto all'ettaro per gli ortofrutticoli, le radici e i tuberi mangerecci, i fiori e le piante vive si è rivelato inadeguato, soprattutto a causa della pesantezza e della complessità delle procedure, nonché della struttura degli aiuti proposti. È opportuno trarre conclusioni dalle esperienze positive della riforma del POSEIDOM in questo settore e prevedere un aiuto alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti destinati all'approvvigionamento del mercato di Madera e delle Azzorre. Tale aiuto dovrebbe consentire di rendere più competitiva la produzione locale di fronte alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di rispondere meglio alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione e di migliorare la produttività delle aziende e la qualità dei prodotti. Occorre inoltre continuare a commercializzare tali prodotti, freschi o trasformati, e valorizzarli nel resto della Comunità. La realizzazione di uno studio economico per regione permetterà di migliorare la strutturazione di questo settore in entrambe le regioni.

(8) È fondamentale, dal punto di vista economico e ambientale, mantenere i vigneti a Madera, che costituiscono la coltura più diffusa in tale regione; per contribuire al sostegno della produzione interna, è concesso un aiuto forfettario all'ettaro per la viticoltura orientata alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate. Tale aiuto si applica anche alle Azzorre.

(9) Nelle due regioni, inoltre, non si applicano i meccanismi di regolamentazione dei mercati né i premi di abbandono.

(10) Occorre incoraggiare i produttori agricoli delle Azzorre e di Madera a fornire prodotti di qualità e favorirne la commercializzazione A questo proposito può essere utile l'uso del simbolo grafico istituito dalla Commissione.

(11) È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali a Madera per sopperire in parte al fabbisogno locale. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità. Tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate ai contesti locali e la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione; in attesa che si sviluppi l'allevamento locale, occorre inoltre prevedere un approvvigionamento in animali maschi destinati all'ingrasso, a titolo temporaneo e limitatamente a un massimale annuo, in modo da non compromettere il suddetto obiettivo. Il fabbisogno di consumo locale è calcolato mediante un bilancio periodico. Un programma globale di sostegno alle attività locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbe consentire alle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione e di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario.

(12) A Madera viene corrisposto alle latterie un aiuto al consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca, che non è risultato sufficiente a mantenere l'equilibrio tra l'approvvigionamento interno e quello esterno, soprattutto a causa delle gravi difficoltà strutturali di cui soffre tale settore e della sua scarsa capacità di reagire positivamente ai nuovi contesti economici. Si prevede quindi, nell'ambito di un bilancio, di orientare tale misura verso un aiuto alla raccolta della produzione locale associato a un'autorizzazione a produrre latte UHT ricostituito a partire da latte in polvere di origine comunitaria, al fine di coprire meglio il consumo locale.

(13) L'esigenza di incentivare la produzione locale giustifica il fatto che non si applichi il regolamento (CEE) n. 3950/92(3). Tale esenzione deve essere stabilita limitatamente a 4000 tonnellate corrispondenti alle 2000 tonnellate della produzione attuale e ad una possibilità di sviluppo ragionevole della produzione stimata attualmente a 2000 tonnellate al massimo.

(14) A Madera il settore della patata è vitale, tanto dal punto di vista economico quanto per la sua dimensione sociale e ambientale; i costi di produzione sono molto elevati, a causa delle piccole dimensioni delle aziende e del costo dei fattori di produzione; per contribuire a sostenere la produzione interna in modo da soddisfare le abitudini di consumo dell'arcipelago, si applica un aiuto specifico per la coltivazione delle patate alimentari.

(15) Gli aiuti previsti per la filiera canna-zucchero-rum a Madera sono concessi per sostenere la produzione locale di canna da zucchero necessaria alla fabbricazione dei prodotti trasformati che ne...

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