European Parliament and Council Directive No 95/2/EC of 20 February 1995 on food additives other than colours and sweeteners

Coming into Force25 March 1995
End of Effective Date20 January 2010
Celex Number31995L0002
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1995/2/oj
Published date18 March 1995
Date20 February 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 61, 18 March 1995
EUR-Lex - 31995L0002 - IT 31995L0002

Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 18/03/1995 pag. 0001 - 0040


DIRETTIVA 95/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 1995 relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 189 B del trattato (3),

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali concernenti i conservanti, gli antiossidanti e altri additivi e le relative condizioni di impiego ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e possono creare condizioni di concorrenza ineguali;

considerando che l'obiettivo fondamentale nel definire norme riguardanti questi additivi alimentari e le relative condizioni di impiego deve risiedere nella protezione del consumatore;

considerando che è generalmente riconosciuto che i prodotti alimentari non lavorati e certuni altri prodotti alimentari non dovrebbero contenere additivi alimentari;

considerando che, sulla base delle ultime informazioni scientifiche e tossicologiche concernenti queste sostanze, alcune di queste devono essere permesse soltanto per determinati prodotti alimentari ed in determinate condizioni di impiego;

considerando che è necessario stilare norme rigorose per l'uso di additivi negli alimenti per lattanti, negli alimenti per la prima infanzia e negli alimenti per lo svezzamento, come citato nella direttiva 89/389/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (5), in particolare nel suo articolo 4, paragrafo 1, lettera e);

considerando che la presente direttiva non intende incidere sulle norme concernenti gli edulcoranti e i coloranti;

considerando che, in attesa di specifici provvedimenti sulla base della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente l'introduzione sul mercato di prodotti fitosanitari (6), e della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (7), certune sostanze appartenenti a tale categoria sono temporaneamente trattate dalla presente direttiva;

considerando che la Commissione deve adeguare le disposizioni comunitarie in conformità delle norme stabilite nella presente direttiva;

considerando che il comitato scientifico per l'alimentazione umana è stato interpellato per quelle sostanze che non sono ancora oggetto di una disposizione comunitaria;

considerando che è necessario includere nella presente direttiva le disposizioni specifiche relative agli additivi citate in altri provvedimenti comunitari;

considerando che è auspicabile seguire la procedura della consultazione del comitato permanente per l'alimentazione umana qualora si debba decidere se un particolare prodotto alimentare appartenga ad una data categoria di prodotti alimentari;

considerando che la modifica degli attuali requisiti di purezza degli additivi alimentari esclusi i coloranti e gli edulcoranti e la nuova definizione di requisiti di purezza ancora mancanti per talune sostanze verranno adottate in base alla procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 89/107/CEE;

considerando che per gli agenti di trattamento della farina manca ancora il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana e pertanto saranno oggetto di una direttiva separata;

considerando che la presente direttiva sostituisce le direttive 64/54/CEE (8), 70/357/CEE (9), 74/329/CEE (10) e 83/463/CEE (11) e che, pertanto, queste sono abrogate dalla stessa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica facente parte della direttiva globale di cui all'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE, che si applica agli additivi esclusi i coloranti, gli edulcoranti e gli agenti di trattamento delle farine.

2. Nelle derrate alimentari si possono usare unicamente additivi rispondenti ai requisiti fissati dal comitato scientifico per l'alimentazione umana.

3. Ai fini della presente direttiva:

a) i «conservanti» sono sostanze che prolungano il periodo di validità di prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi;

b) gli «antiossidanti» sono sostanze che prolungano il periodo di validità di prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato dall'ossidazione, come l'irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore;

c) i «coadiuvanti», inclusi i solventi veicolanti, sono sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne il maneggiamento, l'applicazione o l'impiego;

d) gli «acidi» sono sostanze che aumentano l'acidità di un prodotto alimentare e/o conferiscono ad esso un sapore aspro;

e) i «regolatori dell'acidità» sono sostanze che...

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