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24.2.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 48/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/306 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2017
che indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Per facilitare un'attuazione armonizzata, rapida e semplice della direttiva 2014/90/UE, gli atti di esecuzione adottati a norma della presente direttiva dovrebbero assumere la forma di regolamenti della Commissione. |
(2) | La direttiva 2014/90/UE richiede che la Commissione indichi i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova stabilite negli strumenti internazionali, nonché le date a partire dalle quali tali requisiti e norme di prova devono essere applicati. |
(3) | L'equipaggiamento divenuto recentemente oggetto dei requisiti armonizzati dell'Unione nell'ambito della direttiva 2014/90/UE e dei suoi atti di esecuzione deve essere esplicitamente elencato come elemento nuovo nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento. |
(4) | È ragionevole e proporzionato consentire a un nuovo elemento conforme ai requisiti nazionali per l'omologazione in forza in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di essere immesso sul mercato o installato a bordo di una nave dell'UE per un periodo transitorio. |
(5) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo, come stabilito nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L'equipaggiamento elencato come elemento nuovo nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 16 marzo 2017 in uno Stato membro, può continuare ad essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'Unione fino al 16 marzo 2020.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146.
ALLEGATO
Nota generale: le regole SOLAS fanno riferimento alle disposizioni della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata.
Nota generale: per talune denominazioni, la colonna 3 illustra alcune possibili varianti di prodotto nell'ambito della stessa denominazione. Le varianti di prodotto sono elencate in modo indipendente e separate le une dalle altre da una riga punteggiata. Ai fini della certificazione si devono scegliere solo le varianti di prodotto pertinenti, a seconda dei casi (esempio: MED/3.3).
Elenco degli acronimi utilizzati
| A.1, Modifica 1 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO. |
| A.2, Modifica 2 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO. |
| AC, Corrigendum di modifica riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO. |
| CAT, Categoria di impianti radar come definiti nella sezione 1.3 di IEC 62388 (2007). |
| COLREG, Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare. |
| COMSAR, Sottocomitato per le radiocomunicazioni e la ricerca e il salvataggio (COMSAR) dell'IMO. |
| EN, European Standard (norma tecnica europea). |
| ETSI, European Telecommunication Standardisation Institute (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione). |
| FSS, International Code for Fire Safety Systems (Codice Internazionale dei sistemi antincendio). |
| FTP, International Code for Application of Fire Test Procedures (Codice internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del fuoco). |
| HSC, High Speed Craft Code (Codice per le unità veloci). |
| IBC, International Bulk Chemical Code (Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa). |
| ICAO, International Civil Aviation Organisation (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile). |
| IEC, International Electro-technical Commission (CEI, Commissione elettrotecnica internazionale). |
| IGC, Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti. |
| IMO, International Maritime Organisation (Organizzazione marittima internazionale). |
| ISO, International Standardisation Organisation (Organizzazione internazionale per la standardizzazione). |
| ITU, International Telecommunication Union (Unione internazionale delle telecomunicazioni). |
| LSA, LIFE saving appliance (mezzo di salvataggio). |
| MARPOL, Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi. |
| MED, Direttiva sull'equipaggiamento marittimo. |
| MEPC, Marine Environment Protection Committee (Comitato per la protezione dell'ambiente marino). |
| MSC, Maritime Safety Committee (Comitato per la sicurezza marittima). |
| Sistemi O2/HC, Sistemi ossigeno/idrocarburi. |
| SOLAS, International Convention for the Safety of LIFE at Sea (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare). |
Note applicabili a tutto il presente allegato.
a) | Aspetti generali: oltre alle norme di prova specificamente menzionate nel presente allegato, l'esame del tipo (omologazione) richiede la conformità ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e alle risoluzioni e circolari IMO pertinenti. I moduli per la valutazione della conformità di cui alla direttiva 2014/90/UE fanno riferimento a tale conformità. |
b) | Colonna 3: laddove siano indicate due serie di norme di prova separate da un «oppure», ciascuna serie soddisfa tutti i requisiti di prova necessari per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità ai requisiti degli strumenti internazionali pertinenti. Diversamente, qualora si usino altri separatori (virgola) si applicano tutti i riferimenti elencati. |
c) | Colonna 6: al fine di tener conto dei calendari per la costruzione delle navi, che dipendono dalle caratteristiche dello specifico equipaggiamento marittimo, si applicano le seguenti interpretazioni di «installazione a bordo» (indicate tra parentesi dopo le date):
I | : | prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE, come definita all'articolo 2 della direttiva 2014/90/UE. | II | : | prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento o stivaggio nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE. | III | : | consegna dell'equipaggiamento al cantiere navale se ciò avviene entro 30 mesi prima della prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento. | |
d) | I requisiti stabiliti nel presente allegato non incidono sui requisiti di trasporto di cui alle convenzioni internazionali. |
e) | Laddove vi siano due righe per una singola voce di equipaggiamento marittimo (e.g. MED/1/1.2c), la seconda riga (più in basso) contiene i requisiti aggiornati degli strumenti internazionali rispetto a quelli indicate nella prima riga (più in alto). |
f) | In tali casi, e se non è indicata alcuna data nelle colonne 5 e 6, ciò significa che non vi sono cambiamenti nelle norme di prova e che l'equipaggiamento marittimo interessato deve essere conformi ai requisiti indicati nella seconda riga (più in basso). |
1. Mezzi di salvataggio
Colonna 2: si applica la circolare MSC 980 dell'IMO tranne quando sostituita dagli strumenti specifici indicati nella colonna 2.
Numero e denominazione | Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova | Moduli per la valutazione della conformità | Date per l'immissione sul mercato | Date per l'installazione a bordo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MED/1.1 | Requisiti per l'omologazione |
— | Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. | | B+D B+E B+F | | |
Requisiti di trasporto e di prestazione
— | Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, |
— | Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, |
— | Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) II, |
— | Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8. | |
MED/1.2a
— | Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio:
a) | imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso, | | | Requisiti per |
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