Commission Implementing Regulation (EU) 2017/306 of 6 February 2017 indicating design, construction and performance requirements and testing standards for marine equipment (Text with EEA relevance. )

Coming into Force16 March 2017
End of Effective Date31 December 9999
Published date24 February 2017
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/306/oj
Date06 February 2017
Celex Number32017R0306
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 48, 24 February 2017
L_2017048IT.01000101.xml
24.2.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 48/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/306 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2017

che indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Per facilitare un'attuazione armonizzata, rapida e semplice della direttiva 2014/90/UE, gli atti di esecuzione adottati a norma della presente direttiva dovrebbero assumere la forma di regolamenti della Commissione.
(2) La direttiva 2014/90/UE richiede che la Commissione indichi i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova stabilite negli strumenti internazionali, nonché le date a partire dalle quali tali requisiti e norme di prova devono essere applicati.
(3) L'equipaggiamento divenuto recentemente oggetto dei requisiti armonizzati dell'Unione nell'ambito della direttiva 2014/90/UE e dei suoi atti di esecuzione deve essere esplicitamente elencato come elemento nuovo nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento.
(4) È ragionevole e proporzionato consentire a un nuovo elemento conforme ai requisiti nazionali per l'omologazione in forza in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di essere immesso sul mercato o installato a bordo di una nave dell'UE per un periodo transitorio.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo, come stabilito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'equipaggiamento elencato come elemento nuovo nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 16 marzo 2017 in uno Stato membro, può continuare ad essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'Unione fino al 16 marzo 2020.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146.


ALLEGATO

Nota generale: le regole SOLAS fanno riferimento alle disposizioni della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata.

Nota generale: per talune denominazioni, la colonna 3 illustra alcune possibili varianti di prodotto nell'ambito della stessa denominazione. Le varianti di prodotto sono elencate in modo indipendente e separate le une dalle altre da una riga punteggiata. Ai fini della certificazione si devono scegliere solo le varianti di prodotto pertinenti, a seconda dei casi (esempio: MED/3.3).

Elenco degli acronimi utilizzati

A.1, Modifica 1 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO.
A.2, Modifica 2 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO.
AC, Corrigendum di modifica riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO.
CAT, Categoria di impianti radar come definiti nella sezione 1.3 di IEC 62388 (2007).
Circ., Circolare.
COLREG, Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare.
COMSAR, Sottocomitato per le radiocomunicazioni e la ricerca e il salvataggio (COMSAR) dell'IMO.
EN, European Standard (norma tecnica europea).
ETSI, European Telecommunication Standardisation Institute (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione).
FSS, International Code for Fire Safety Systems (Codice Internazionale dei sistemi antincendio).
FTP, International Code for Application of Fire Test Procedures (Codice internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del fuoco).
HSC, High Speed Craft Code (Codice per le unità veloci).
IBC, International Bulk Chemical Code (Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa).
ICAO, International Civil Aviation Organisation (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile).
IEC, International Electro-technical Commission (CEI, Commissione elettrotecnica internazionale).
IGC, Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti.
IMO, International Maritime Organisation (Organizzazione marittima internazionale).
ISO, International Standardisation Organisation (Organizzazione internazionale per la standardizzazione).
ITU, International Telecommunication Union (Unione internazionale delle telecomunicazioni).
LSA, LIFE saving appliance (mezzo di salvataggio).
MARPOL, Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi.
MED, Direttiva sull'equipaggiamento marittimo.
MEPC, Marine Environment Protection Committee (Comitato per la protezione dell'ambiente marino).
MSC, Maritime Safety Committee (Comitato per la sicurezza marittima).
NOx, Ossidi di azoto.
Sistemi O2/HC, Sistemi ossigeno/idrocarburi.
SOLAS, International Convention for the Safety of LIFE at Sea (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare).
SOx, Ossidi di zolfo.
Reg., Regola.
Ris., Risoluzione.

Note applicabili a tutto il presente allegato.

a) Aspetti generali: oltre alle norme di prova specificamente menzionate nel presente allegato, l'esame del tipo (omologazione) richiede la conformità ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e alle risoluzioni e circolari IMO pertinenti. I moduli per la valutazione della conformità di cui alla direttiva 2014/90/UE fanno riferimento a tale conformità.
b) Colonna 3: laddove siano indicate due serie di norme di prova separate da un «oppure», ciascuna serie soddisfa tutti i requisiti di prova necessari per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità ai requisiti degli strumenti internazionali pertinenti. Diversamente, qualora si usino altri separatori (virgola) si applicano tutti i riferimenti elencati.
c) Colonna 6: al fine di tener conto dei calendari per la costruzione delle navi, che dipendono dalle caratteristiche dello specifico equipaggiamento marittimo, si applicano le seguenti interpretazioni di «installazione a bordo» (indicate tra parentesi dopo le date):
I : prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE, come definita all'articolo 2 della direttiva 2014/90/UE.
II : prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento o stivaggio nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE.
III : consegna dell'equipaggiamento al cantiere navale se ciò avviene entro 30 mesi prima della prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento.
d) I requisiti stabiliti nel presente allegato non incidono sui requisiti di trasporto di cui alle convenzioni internazionali.
e) Laddove vi siano due righe per una singola voce di equipaggiamento marittimo (e.g. MED/1/1.2c), la seconda riga (più in basso) contiene i requisiti aggiornati degli strumenti internazionali rispetto a quelli indicate nella prima riga (più in alto).
f) In tali casi, e se non è indicata alcuna data nelle colonne 5 e 6, ciò significa che non vi sono cambiamenti nelle norme di prova e che l'equipaggiamento marittimo interessato deve essere conformi ai requisiti indicati nella seconda riga (più in basso).

1. Mezzi di salvataggio

Colonna 2: si applica la circolare MSC 980 dell'IMO tranne quando sostituita dagli strumenti specifici indicati nella colonna 2.

Numero e denominazione Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti Norme di prova Moduli per la valutazione della conformità Date per l'immissione sul mercato Date per l'installazione a bordo
1 2 3 4 5 6
MED/1.1
Salvagenti anulari
Requisiti per l'omologazione
SOLAS 74 Reg. III/4,
SOLAS 74 Reg. X/3.
Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.
B+D B+E B+F
Requisiti di trasporto e di prestazione
SOLAS 74 Reg. III/7,
SOLAS 74 Reg. III/34,
Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8,
Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I,
Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) II,
Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.
MED/1.2a
Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio:
a) imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso,
Requisiti per
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