Council Regulation (EC) No 44/2009 of 18 December 2008 amending Regulation (EC) No 1338/2001 laying down measures necessary for the protection of the euro against counterfeiting

Coming into Force23 January 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009R0044
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/44/oj
Published date22 January 2009
Date18 December 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 17, 22 January 2009
L_2009017IT.01000101.xml
22.1.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 17/1

REGOLAMENTO (CE) N. 44/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio (3), gli enti creditizi e gli altri istituti interessati sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute di cui hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false e a trasmetterle alle autorità nazionali competenti.
(2) È importante assicurare che le banconote e le monete in euro in circolazione siano autentiche. A tal fine, gli enti creditizi, gli altri prestatori di servizi di pagamento e altri operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione di banconote e monete dovrebbero accertare l’autenticità delle banconote e delle monete in euro da essi ricevute prima di reimmetterle in circolazione, a meno che non provengano da altri enti o persone a loro volta soggetti agli obblighi di controllo o non siano stati prelevati presso autorità abilitate all’emissione. Gli altri operatori economici, quali i commercianti e i casinò, dovrebbero parimenti essere soggetti a questi obblighi allorché alimentano, a titolo accessorio, gli sportelli bancari automatici (bancomat), ma non possono essere interessati al di là di queste attività accessorie. Tali operatori economici necessitano tuttavia di tempo per adeguare il loro funzionamento interno in modo da poter adempiere all’obbligo di controllare l’autenticità. Per quanto riguarda le banconote, i procedimenti definiti per gli Stati membri che hanno adottato l’euro come moneta unica possono applicarsi anche all’idoneità delle banconote controllate a circolare.
(3) L’opportuna regolazione delle attrezzature è la condizione preliminare per controllare l’autenticità delle banconote e monete in euro. Per regolare gli apparecchi da utilizzare per i controlli dell’autenticità è quindi essenziale che nel luogo dove si effettuano i controlli siano disponibili i necessari quantitativi di banconote e monete false. Di conseguenza, occorre consentire la trasmissione delle banconote e monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e gli organi dell’Unione europea.
(4) Il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) è ora ufficialmente insediato presso la Commissione, in seguito all’adozione della decisione 2003/861/CE del Consiglio (4) e della decisione 2005/37/CE della Commissione (5). Di conseguenza, non è più necessaria la disposizione che impone al CTSE di comunicare dati alla Commissione.
(5) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1338/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1338/2001 è modificato come segue:

1) l’articolo 2 è modificato come segue:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) “enti creditizi”, gli enti creditizi di cui all’articolo 4, punto 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (6);
b) è aggiunta la lettera seguente:
«g) “prestatori di servizi di pagamento”, i prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (7).
2) l’articolo 4 è modificato come segue:
a) il titolo è sostituito dal testo seguente: «Obbligo di trasmissione delle banconote false»;
b) alla fine del paragrafo 2 sono aggiunte le frasi seguenti: «Allo scopo di facilitare il controllo dell’autenticità delle banconote in euro circolanti, è consentita la trasmissione
...

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