2008/899/EC: Commission Decision of 2 December 2008 accepting the undertakings offered in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of citric acid originating in the People's Republic of China

Coming into Force04 December 2008
End of Effective Date22 January 2015
Celex Number32008D0899
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2008/899/oj
Published date03 December 2008
Date02 December 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 323, 03 December 2008
L_2008323IT.01006201.xml
3.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 323/62

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2008

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese

(2008/899/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Con il regolamento (CE) n. 488/2008 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di mattoni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»).
(2) In seguito all’adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l’inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull’interesse della Comunità. Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta sono contenute nel regolamento (CE) n. 1193/2008 (3) del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido citrico originario della RPC.
(3) L’inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie sul dumping pregiudizievole relativo alle importazioni di acido citrico originario della RPC.

B. IMPEGNI

(4) A seguito dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, i sei produttori-esportatori della RPC che hanno collaborato (Anhui BBCA Biochemical, RZBC, TTCA, Yixing Union Biochemical, Laiwu Taihe Biochemistry e Weifang Ensign Industry), hanno offerto impegni sui prezzi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. In base a tali impegni i produttori esportatori hanno accettato di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Ciascun produttore-esportatore ha offerto un solo prezzo minimo all'importazione per tutti i tipi di prodotto, al fine di limitare il rischio di elusione.
(5) Le offerte prevedono inoltre l'indicizzazione dei prezzi minimi, dato che i prezzi del prodotto interessato hanno subito significative variazioni, in particolare aumentando considerevolmente dopo il periodo dell'indagine. L'indicizzazione si basa sulle quotazioni pubbliche internazionali del granturco, principale materia prima impiegata dai produttori-esportatori. I produttori-esportatori hanno tuttavia offerto di fissare i prezzi minimi almeno al livello del prezzo non pregiudizievole, anche se l'indicizzazione darebbe luogo a un livello di prezzo inferiore.
(6) La Laiwu Taihe Biochemistry, che ha ottenuto il trattamento di economia di mercato, ha offerto di calcolare il proprio prezzo minimo basandosi sul valore normale accertato durante l'indagine.
(7) Inoltre i produttori-esportatori, al fine di ridurre il rischio di violazioni dell’impegno sui prezzi per mezzo di una compensazione incrociata dei prezzi, hanno offerto in primo luogo di riferire tutte le vendite
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