Council Implementing Regulation (EU) No 742/2012 of 16 August 2012 implementing Article 32(1) of Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Coming into Force | 17 August 2012 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32012R0742 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/742/oj |
Published date | 17 August 2012 |
Date | 16 August 2012 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 219, 17 August 2012 |
17.8.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 219/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 742/2012 DEL CONSIGLIO
del 16 agosto 2012
che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) | Conformemente alla decisione di esecuzione 2012/478/PESC del Consiglio, del 16 agosto 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (2), un’altra entità dovrebbe essere inserita nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’entità elencata nell’allegato del presente regolamento è aggiunta all’elenco riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2012
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1
Entità
Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco | |
1. | Drex Technologies Holding S.A. | Registrata in Lussemburgo con il numero B77616; in precedenza aveva sede al seguente indirizzo: 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg. | Il proprietario effettivo della Drex Technologies Holding S.A. é Rami Makhlouf, persona oggetto di sanzioni dell'UE perché finanziatore del regime siriano. | 16.8.2012 |
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