Council Implementing Regulation (EU) No 742/2012 of 16 August 2012 implementing Article 32(1) of Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria

Coming into Force17 August 2012
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32012R0742
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/742/oj
Published date17 August 2012
Date16 August 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 219, 17 August 2012
L_2012219IT.01000101.xml
17.8.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 219/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 742/2012 DEL CONSIGLIO

del 16 agosto 2012

che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.
(2) Conformemente alla decisione di esecuzione 2012/478/PESC del Consiglio, del 16 agosto 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (2), un’altra entità dovrebbe essere inserita nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’entità elencata nell’allegato del presente regolamento è aggiunta all’elenco riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(2) Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Entità

Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco
1. Drex Technologies Holding S.A. Registrata in Lussemburgo con il numero B77616; in precedenza aveva sede al seguente indirizzo: 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg. Il proprietario effettivo della Drex Technologies Holding S.A. é Rami Makhlouf, persona oggetto di sanzioni dell'UE perché finanziatore del regime siriano. 16.8.2012

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