93/197/EEC: Commission Decision of 5 February 1993 on animal health conditions and veterinary certification for imports of registered equidae and equidae for breeding and production
Coming into Force | 17 February 1993 |
End of Effective Date | 30 September 2018 |
Celex Number | 31993D0197 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/1993/197/oj |
Published date | 06 April 1993 |
Date | 05 February 1993 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 86, 6 April 1993 |
93/197/CEE: Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione
Gazzetta ufficiale n. L 086 del 06/04/1993 pag. 0016 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 49 pag. 0069
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 49 pag. 0069
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1) , modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE della Commissione(2) , in particolare l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16,
considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio(3) , modificata da ultimo della decisione 93/100/CEE della Commissione(4) , ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi;
considerando che è altresì necessario tener conto della regionalizzazione attuata da taluni paesi terzi compresi nel succitato elenco, che costituisce l'oggetto della decisione 92/160/CEE della Commissione(5) , modificata dalla decisione 92/161/CEE(6) ;
considerando che le competenti autorità nazionali si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, con telegramma, telex o telefax, entro 24 ore, la conferma del rilevamento di casi di malattia infettiva o contagiosa di equidi classificati negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) o l'avvio della vaccinazione contro tali malattie oppure, entro un congruo periodo di tempo, le proposte di modificazione delle norme nazionali sull'importazione degli equidi;
considerando che le condizioni da stabilire per le importazioni di equidi da selezione e produzione devono lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 86/469/CEE del Consiglio(7) che precludono l'uso di sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene per scopi di ingrasso degli equidi;
considerando che gli Stati membri importano equidi in conformità delle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio(8) , modificata dalla decisione 92/438/CEE(9) , che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità;
considerando che l'esistenza di situazioni sanitarie equivalenti in più paesi terzi giustifica la definizione di zone sanitarie ai fini dell'importazione di equidi;
considerando che gli equidi delle varie categorie presentano caratteristiche distinte e che la loro importazione è autorizzata per scopi diversi; che occorre pertanto definire requisiti specifici di polizia sanitaria per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione;
considerando che, data l'esistenza di differenti situazioni sanitarie, è necessario prevedere per gli equidi registrati e per gli equidi da riproduzione e produzione certificati sanitari corrispondentemente differenziati;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ferma restando la decisione 92/160/CEE della Commissione, gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e da produzione che:
- provengono dai paesi terzi menzionati nell'elenco contenuto nell'allegato I,
- rispondono ai requisiti precisati nell'adatto certificato sanitario riprodotto nell'allegato II.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.
Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione
(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.
(2) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.
(3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.
(4) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.
(5) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.
(6) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 29.
(7) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.
(8) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
(9) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
ALLEGATO I
Gruppo A
Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera
Gruppo B
Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia(1) , Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria
Gruppo C
Canada, Giappone(2) , Hong Kong(3) , Stati Uniti
Gruppo D
Argentina, Barbados(4) , Bermuda(5) , Bolivia(6) , Brasile(7) , Cile, Cuba(8) , Giamaica(9) , Messico, Paraguay, Uraguay
Gruppo E
Algeria, Bahrein(10) , Emirati arabi uniti(11) , Giordania(12) , Israele, Kuwait(13) , Libia(14) , Malta, Maurizio, Oman(15) , Tunisia
(1) Regionalizzazione del paese conformemente alla decisione 92/160/CEE della Commissione.
(2) Solo cavalli registrati.
ALLEGATO II
A. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo A.
B. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo B.
C. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo C.
D. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo D.
E. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo E.
- A - CERTIFICATO SANITARIO per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia o Svizzera Numero del certificato: .
Paese terzo speditore(1) : .
Ministero competente: .
Riferimento al certificato di igiene animale: .
I. Identificazione dell'animale
/* Tabelle: v. GUCE */
L'animale è spedito da: .
(luogo di esportazione)
direttamente a: .
(Stato membro e luogo di destinazione)
- a piedi(2)
oppure
- a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: .
.
[Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso(3) ]
Nome e indirizzo dello speditore: .
.
Nome e indirizzo del destinatario: .
.
III. Informazioni sanitarie
Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:
a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia(4) ;
c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;
e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
iv) - negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa(5) ,
oppure
- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12)(6) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il ........................................(7) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
v) - qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE)(8) ,
oppure
- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4)(9) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il .........................................(10) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,
oppure
- lo sperma dell'animale ha reagito negativamente(11) ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il .........................................(12) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
- non è stato vaccinato contro la peste equina(13) ,
- è stato vaccinato contro la peste equina il ..........................................(14) (15) ;
g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
i) con riguardo...
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