93/197/EEC: Commission Decision of 5 February 1993 on animal health conditions and veterinary certification for imports of registered equidae and equidae for breeding and production

Coming into Force17 February 1993
End of Effective Date30 September 2018
Celex Number31993D0197
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1993/197/oj
Published date06 April 1993
Date05 February 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 86, 6 April 1993
EUR-Lex - 31993D0197 - IT 31993D0197

93/197/CEE: Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 06/04/1993 pag. 0016 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 49 pag. 0069
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 49 pag. 0069


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1) , modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE della Commissione(2) , in particolare l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio(3) , modificata da ultimo della decisione 93/100/CEE della Commissione(4) , ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi;

considerando che è altresì necessario tener conto della regionalizzazione attuata da taluni paesi terzi compresi nel succitato elenco, che costituisce l'oggetto della decisione 92/160/CEE della Commissione(5) , modificata dalla decisione 92/161/CEE(6) ;

considerando che le competenti autorità nazionali si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, con telegramma, telex o telefax, entro 24 ore, la conferma del rilevamento di casi di malattia infettiva o contagiosa di equidi classificati negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) o l'avvio della vaccinazione contro tali malattie oppure, entro un congruo periodo di tempo, le proposte di modificazione delle norme nazionali sull'importazione degli equidi;

considerando che le condizioni da stabilire per le importazioni di equidi da selezione e produzione devono lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 86/469/CEE del Consiglio(7) che precludono l'uso di sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene per scopi di ingrasso degli equidi;

considerando che gli Stati membri importano equidi in conformità delle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio(8) , modificata dalla decisione 92/438/CEE(9) , che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità;

considerando che l'esistenza di situazioni sanitarie equivalenti in più paesi terzi giustifica la definizione di zone sanitarie ai fini dell'importazione di equidi;

considerando che gli equidi delle varie categorie presentano caratteristiche distinte e che la loro importazione è autorizzata per scopi diversi; che occorre pertanto definire requisiti specifici di polizia sanitaria per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione;

considerando che, data l'esistenza di differenti situazioni sanitarie, è necessario prevedere per gli equidi registrati e per gli equidi da riproduzione e produzione certificati sanitari corrispondentemente differenziati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ferma restando la decisione 92/160/CEE della Commissione, gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e da produzione che:

- provengono dai paesi terzi menzionati nell'elenco contenuto nell'allegato I,

- rispondono ai requisiti precisati nell'adatto certificato sanitario riprodotto nell'allegato II.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.

(3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(4) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.

(5) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

(6) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 29.

(7) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

(8) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(9) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

ALLEGATO I

Gruppo A

Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera

Gruppo B

Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia(1) , Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

Gruppo C

Canada, Giappone(2) , Hong Kong(3) , Stati Uniti

Gruppo D

Argentina, Barbados(4) , Bermuda(5) , Bolivia(6) , Brasile(7) , Cile, Cuba(8) , Giamaica(9) , Messico, Paraguay, Uraguay

Gruppo E

Algeria, Bahrein(10) , Emirati arabi uniti(11) , Giordania(12) , Israele, Kuwait(13) , Libia(14) , Malta, Maurizio, Oman(15) , Tunisia

(1) Regionalizzazione del paese conformemente alla decisione 92/160/CEE della Commissione.

(2) Solo cavalli registrati.

ALLEGATO II

A. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo A.

B. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo B.

C. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo C.

D. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo D.

E. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo E.

- A - CERTIFICATO SANITARIO per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia o Svizzera Numero del certificato: .

Paese terzo speditore(1) : .

Ministero competente: .

Riferimento al certificato di igiene animale: .

I. Identificazione dell'animale

/* Tabelle: v. GUCE */

L'animale è spedito da: .

(luogo di esportazione)

direttamente a: .

(Stato membro e luogo di destinazione)

- a piedi(2)

oppure

- a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: .

.

[Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso(3) ]

Nome e indirizzo dello speditore: .

.

Nome e indirizzo del destinatario: .

.

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia(4) ;

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) - negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa(5) ,

oppure

- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12)(6) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il ........................................(7) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

v) - qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE)(8) ,

oppure

- l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4)(9) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il .........................................(10) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,

oppure

- lo sperma dell'animale ha reagito negativamente(11) ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il .........................................(12) , vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

- non è stato vaccinato contro la peste equina(13) ,

- è stato vaccinato contro la peste equina il ..........................................(14) (15) ;

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo...

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