Council Directive 78/692/EEC of 25 July 1978 amending Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 66/403/EEC, 68/193/EEC, 69/208/EEC and 70/458/EEC on the marketing of beet seed, fodder plant seed, cereal seed, seed potatoes, material for the vegetative propagation of the vine, seed of oil and fibre plants and vegetable seed

Coming into Force31 July 1978
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31978L0692
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1978/692/oj
Published date26 August 1978
Date25 July 1978
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 236, 26 August 1978
EUR-Lex - 31978L0692 - IT 31978L0692

Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 26/08/1978 pag. 0013 - 0018
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0166
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0267
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0267
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0105
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0105


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1978 che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi (78/692/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che per i motivi esposti in appresso è opportuno modificare le direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione;

considerando che le disposizioni di tali direttive attualmente applicabili in materia di chiusura e di contrassegno degli imballaggi delle sementi e dei materiali di moltiplicazione non tengono conto dei progressi compiuti nel settore dei materiali da imballaggio, dei metodi di chiusura e delle modalità di etichettatura ; che è quindi necessario adattare le disposizioni in questione;

considerando che è necessario stabilire che anche per i tuberi-seme di patate i campioni per l'esame dei tuberi ai fini della certificazione siano prelevati ufficialmente secondo metodi appropriati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE (4), è modificata come segue: 1. L'articolo 10, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di quest'ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CEE, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza la sciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 11, paragrafo 1 o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.»

2. All'articolo 10, paragrafo 2, prima frase, dopo la parola «ufficialmente» sono aggiunte le parole «o sotto controllo ufficiale».

3. L'articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CEE siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul contrassegno o sull'imballaggio stesso. Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.» (1)GU n. C 183 del 1º.8.1977, pag. 64. (2)GU n. C 180 del 28.7.1977, pag. 29. (3)GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66. (4)GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23.

4. All'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), dopo il trattino «numero di riferimento del lotto» è aggiunto il testo seguente:

« - mese e anno della chiusura,

o

- mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

»

5. All'allegato III, parte A, I, è aggiunto il seguente punto:

«3 bis. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione : "chiuso... " (mese, anno)

o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione : "campione prelevato... " (mese, anno).»

Articolo 2

La direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/386/CEE (2), è modificata come segue: 1. L'articolo 9, paragrafo 1...

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