Council directive 95/64/EC of 8 December 1995 on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea

Coming into Force19 January 1996
End of Effective Date25 June 2009
Celex Number31995L0064
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1995/64/oj
Published date30 December 1995
Date08 December 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 320, 30 December 1995
EUR-Lex - 31995L0064 - IT 31995L0064

Direttiva 95/64/CE del Consiglio dell'8 dicembre 1995 concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passaggeri via mare

Gazzetta ufficiale n. L 320 del 30/12/1995 pag. 0025 - 0040


DIRETTIVA 95/64/CE DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1995

concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, per assolvere ai compiti ad essa affidati nell'ambito della politica marittima comunitaria, la Commissione deve disporre di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate e regolari sull'ampiezza e lo sviluppo dei trasporti di merci e di passeggeri via mare in partenza da e verso la Comunità, tra Stati membri e all'interno degli Stati membri;

considerando parimenti l'importanza di una buona conoscenza del mercato dei trasporti marittimi per gli Stati membri e gli operatori economici;

considerando che non esiste attualmente alcuna statistica in grado di coprire completamente su scala comunitaria il trasporto di merci e di passeggeri via mare;

considerando che la decisione 93/464/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa al programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997 (4), ha messo in evidenza la necessità di istituire statistiche complete di tale tipo;

considerando che la raccolta di dati statistici comunitari, su una base comparabile o armonizzata, consente l'istituzione di un sistema integrato in grado di fornire informazioni affidabili, compatibili e aggiornate;

considerando che i dati relativi ai trasporti di merci e di passeggeri via mare devono essere resi comparabili da uno Stato membro all'altro e tra i vari modi di trasporto;

considerando che la Commissione dovrà presentare a tempo debito una relazione che tracci un quadro del funzionamento della presente direttiva;

considerando che occorre prevedere un periodo di transizione per consentire agli Stati membri di adeguare i loro sistemi statistici ai requisiti della presente direttiva e di avviare un programma di studi pilota sui problemi specifici posti dalla raccolta di taluni dati;

considerando che è opportuno, durante il periodo di avvio, che la Comunità fornisca agli Stati membri un contributo finanziario per l'esecuzione dei lavori necessari;

considerando che, per l'applicazione della presente direttiva, comprese le misure richieste per il suo adeguamento agli sviluppi economici e tecnici, si deve ricorrere al comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom (5);

considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni che permettano di produrre informazioni armonizzate è un'azione che può essere trattata efficacemente solo a livello comunitario e che la raccolta di dati statistici verrà effettuata da ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili per l'elaborazione delle statistiche ufficiali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri elaborano statistiche comunitarie sui trasporti di merci e di passeggeri effettuati da navi che fanno scalo nei porti situati sul loro territorio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per

1) «trasporto di merci e di passeggeri via mare»: i movimenti di merci e di passeggeri per mezzo di navi, su rotte seguite, totalmente o parzialmente, per mare.

Il campo d'applicazione della presente direttiva comprende altresì le merci:

a) trasportate verso impianti offshore;

b) recuperate dai fondi marini e scaricate nei porti.

Sono esclusi i depositi e i rifornimenti messi a disposizione delle navi;

2) «nave marittima»: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali.

Le navi da pesca e le navi-officina per trattamento del pesce, le navi da trivellazione e da esplorazione, i rimorchiatori, gli spintori, le draghe, le navi per la ricerca e l'esplorazione, le navi da guerra e le imbarcazioni utilizzate unicamente a fini non commerciali non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva;

3) «porto»: un luogo munito di installazioni che consentono alle navi commerciali di attraccare e di scaricare o caricare merci, nonché di sbarcare o imbarcare passeggeri da o verso una nave;

4) «nazionalità dell'operatore di trasporto marittimo»: la nazionalità del paese in cui ha sede il centro reale dell'attività commerciale dell'operatore di trasporto;

5) «operatore di trasporto marittimo»: ogni persona tramite la quale o in nome della quale è concluso un contratto di trasporto di merci o di persone via mare con uno spedizioniere marittimo o un passeggero.

Articolo 3

Caratteristiche della raccolta di dati

1. Gli Stati membri rilevano i dati relativi ai seguenti settori:

a) informazioni in...

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